Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_80/2026
Sentenza del 4 giugno 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Heine, Glassey,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Dr. Pascal Frischkopf,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinata dall'avv. Letizia Vezzoni,
opponenti.
Oggetto
Atti sessuali con fanciulli; coazione sessuale;
violenza carnale; violazione del diritto di essere sentito; arbitrio; principio "in dubio pro reo",
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 20 novembre 2025 dalla Corte di appello e di
revisione penale del Cantone Ticino
(incarto n. 17.2025.24+275+276+277).
Fatti
A.
A.a. Con sentenza del 7 novembre 2024, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________, nato nel 1968, autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli, in parte tentati, per avere, a X.________, nel periodo dal 22 novembre 2014 al novembre 2018, compiuto, rispettivamente tentato di compiere, atti sessuali con la figliastra B.________, nata nel novembre del 2002 e quindi allora minore di 16 anni. Lo ha inoltre dichiarato autore colpevole di ripetuta coazione sessuale, in parte tentata, per avere a X.________, a Y.________ e a Z.________, nel periodo dal 22 novembre 2014 al novembre 2018, costretto la figliastra a subire ripetuti atti sessuali, usando minaccia, violenza ed esercitando pressioni psicologiche su di lei, rendendola inetta a resistere. Egli è pure stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta violenza carnale, per avere, nelle predette località, nel periodo dal 22 novembre 2014 al novembre del 2023, costretto la figliastra a subire in più occasioni la congiunzione carnale contro la sua volontà, segnatamente usando minaccia e violenza ed esercitando pressioni psicologiche su di lei al fine di renderla inetta a resistere.
In sostanza, all'imputato è stato rimproverato di avere costretto la figliastra, a partire da quando ella era dodicenne e per un periodo durato nove anni, a subire ripetutamente atti di natura sessuale, segnatamente penetrazioni vaginali, rapporti sessuali completi, penetrazioni anali in due occasioni, rapporti orali e toccamenti nelle parti intime, contro la sua volontà.
A.b. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di 12 anni, da dedursi la carcerazione preventiva e di sicurezza sofferte. Nei suoi confronti è inoltre stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 12 anni, nonché un trattamento ambulatoriale da eseguirsi già in sede di espiazione della pena. Il tribunale di primo grado ha pure pronunciato sia l'interdizione a vita di esercitare un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni sia il divieto di avere contatti con la vittima. Lo ha altresì condannato a versare a quest'ultima un'indennità di fr. 35'000.-- a titolo di riparazione del torto morale.
B.
Contro il giudizio di primo grado, l'imputato ha adito la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) che, con sentenza del 20 novembre 2025, ha parzialmente accolto l'appello. La Corte cantonale ha confermato sia il giudizio di colpevolezza per tutti i capi d'imputazione sia la condanna alla pena detentiva di 12 anni. Ha altresì confermato la misura dell'espulsione dal territorio svizzero per la durata di 12 anni, il trattamento ambulatoriale da eseguirsi già in sede di espiazione della pena, l'interdizione a vita di esercitare un'attività, come pure il risarcimento di fr. 35'000.-- alla vittima a titolo di riparazione del torto morale. Ha per contro rinunciato alla misura del divieto di avere contatti con la vittima, siccome non necessaria in considerazione della sua espulsione dopo l'espiazione della pena detentiva.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di essere prosciolto da tutti i capi d'imputazione e di essere immediatamente scarcerato. Chiede inoltre che tutte le spese siano poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che gli sia riconosciuto un indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP per le spese legali, il torto morale e la carcerazione subiti e che siano dissequestrati gli oggetti e i valori patrimoniali posti sotto sequestro. In via subordinata, il ricorrente chiede che la pena detentiva sia ridotta ad un massimo di quattro anni, in ragione di un'eventuale conferma soltanto parziale del giudizio di condanna, ribadendo le ulteriori conclusioni. In via ancora più subordinata, postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte cantonale per una nuova decisione, nonché la sua immediata scarcerazione e il riconoscimento di un indennizzo in particolare per la durata eccessiva della carcerazione. Il ricorrente chiede altresì di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Fa valere la violazione degli art. 3 cpv. 2 lett. c, 9 cpv. 1, 10 cpv. 2 e 3, 81 CPP, art. 47 CP, art. 9, 29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 e 2 Cost., art. 6 n. 2 e 3 CEDU .
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
1.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Il ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1; 147 I 73 consid. 2.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche di natura appellatoria sono inammissibili (DTF 150 IV 292 consid. 1.5 e rinvii).
1.2. Nella misura in cui si limita a ribadire in modo appellatorio la sua versione dei fatti, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Il ricorso è segnatamente inammissibile laddove il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale, senza tuttavia sostanziarli d'arbitrio con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF. Quanto al principio "in dubio pro reo", richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove, esso non assume nella procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii). Il gravame è parimenti inammissibile laddove il ricorrente si limita ad elencare una serie di disposizioni, segnatamente di natura costituzionale, senza spiegare puntualmente in che consiste la violazione.
2.
2.1. Il ricorrente rimprovera alla CARP di non avere sufficientemente motivato il giudizio sotto il profilo della censurata violazione del principio accusatorio e di avere con ciò disatteso il suo diritto di essere sentito. A torto. La Corte cantonale ha infatti spiegato per quali ragioni ha ritenuto che il principio accusatorio non era stato violato in relazione con la determinazione del numero di atti rimproveratigli. Ciò, in particolare, considerato il fatto che gli abusi sessuali sono stati perpetrati sull'arco di un periodo prolungato, sicché l'atto di accusa poteva essere ritenuto sufficientemente preciso sotto il profilo degli art. 9 cpv. 1 e 325 cpv. 1 lett. f CPP. La Corte cantonale ha inoltre rilevato che il contenuto dell'atto di accusa e i fatti imputati erano stati ben compresi dal ricorrente e dal suo difensore, che avevano
"potuto lungamente e abilmente difendersi". Ha accertato che tutte le imputazioni gli erano state sottoposte nell'interrogatorio finale per una presa di posizione ed ha rilevato che, delle contestazioni concernenti la frequenza degli abusi, veniva tenuto conto nell'ambito della commisurazione della pena mediante una quantificazione favorevole al ricorrente (cfr. sentenza impugnata, pag. 108 e pag. 111). Contrariamente all'opinione del ricorrente, la CARP si è quindi confrontata con la contestazione sollevata in appello relativa alla pretesa violazione del principio accusatorio, esponendo i motivi per cui l'ha ritenuta infondata. Ricordato che sotto il profilo del diritto di essere sentito non occorre che l'autorità adita esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 147 IV 249 consid. 2.4, 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7), in concreto l'invocata garanzia non è stata disattesa dalla Corte cantonale.
2.2. Il ricorrente lamenta un'insufficiente motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento alla commisurazione della pena. Solleva tuttavia questa censura soltanto quale corollario alle asserite carenze dell'atto di accusa e ai conseguenti insufficienti presupposti fattuali per statuire in proposito. Egli non si confronta con i considerandi relativi alla pena concretamente inflitta nella fattispecie e non sostanzia quindi una violazione degli art. 47 e 50 CP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Non sostiene, in particolare, che la CARP non avrebbe sufficientemente giustificato la pena pronunciata e che il ragionamento alla base della stessa non potrebbe essere seguito (DTF 149 IV 217 consid. 1.1).
3.
3.1. Il ricorrente lamenta la violazione del principio accusatorio, adducendo che l'atto di accusa sarebbe impreciso, siccome non quantificherebbe il numero preciso di abusi sessuali addebitatigli e non ne preciserebbe l'esatta collocazione temporale.
3.2. Secondo l'art. 9 cpv. 1 CPP, che sancisce il principio accusatorio, un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. Il principio accusatorio è pure espressione del diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., e può inoltre essere dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non hanno portata distinta. Esso è concretizzato dall'atto d'accusa e assolve una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro salvaguarda i diritti dell'imputato, consentendogli un'adeguata difesa. Il principio accusatorio implica che il prevenuto sappia con la necessaria precisione quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2). Nella misura in cui è chiaro per l'imputato quali sono i fatti rimproveratigli, una formulazione imprecisa o erronea dell'atto di accusa non può di per sé condurre all'esclusione di un giudizio di colpevolezza. Non possono essere poste esigenze troppo severe alla motivazione di ogni singolo aspetto dell'accusa, spettando al tribunale eseguire gli accertamenti di fatto vincolanti per il giudizio (DTF 145 IV 407 consid. 3.3.2; 143 IV 63 consid. 2.2).
L'art. 325 cpv. 1 lett. f CPP prevede che l'atto di accusa indichi in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi. Il tenore di questa disposizione implica un'interpretazione che non sia formalistica (sentenze 6B_1273/2021 del 14 marzo 2023 consid. 1.3.3; 6B_489/2018 del 31 ottobre 2018 consid. 2.3). L'indicazione di un determinato periodo temporale è sufficiente se le situazioni di tempo non si lasciano ricostruire con esattezza, laddove per l'imputato è comunque chiaro quale sia il comportamento che gli è rimproverato. In caso di reati frequenti e regolari, il principio accusatorio è sufficientemente rispettato se gli atti sono descritti solo approssimativamente nel tempo e nello spazio. Il periodo temporale deve essere delimitato a una durata determinata. Non è decisivo che il ricorrente possa effettivamente procurarsi un alibi o si ricordi l'arco di tempo del reato (sentenza 6B_1003/2020 del 21 aprile 2021 consid. 1.2.1 e rinvii).
3.3. Nella fattispecie, l'atto di accusa descrive gli atti sessuali incriminati (toccamenti nelle parti intime, tentativi di baciare la vittima, tentativi di penetrazione, rapporti sessuali completi commessi
"con una frequenza anche giornaliera e comunque di almeno 1-2 volte al mese", rapporti anali in due occasioni e rapporti orali fatti praticare alla vittima). Sotto il profilo temporale e dei luoghi di commissione dei reati, l'atto di accusa li situa nelle località di X.________, Y.________ e Z.________ nel periodo dal 22 novembre 2014 fino al 22 novembre 2018, ossia dai dodici anni della vittima fino al sedicesimo anno di età per quanto concerne gli atti sessuali con fanciulli, rispettivamente fino al novembre del 2023, momento dell'ultimo abuso, per quanto concerne il periodo successivo ai 16 anni della vittima.
Il ricorrente prospetta una quantificazione esatta del numero di abusi sessuali concretamente addebitatigli. Disattente tuttavia che, alla luce del lungo periodo di tempo in cui essi sono stati commessi (9 anni) e della loro frequenza (giornaliera o di almeno 1-2 volte al mese), una ricostruzione esatta delle specifiche circostanze di ogni singolo abuso non è praticamente possibile. In considerazione dell'ampio arco temporale, gli atti incriminati sono comunque stati sufficientemente descritti nel tempo e nello spazio. Il periodo in cui sono stati commessi gli abusi è stato delimitato con precisione (dal 22 novembre 2014 al 22 novembre 2018, rispettivamente fino al novembre del 2023), così come i luoghi in cui sono stati commessi i reati (X.________, Y.________ e Z.________). La natura dei molteplici abusi incriminati è stata descritta in modo chiaro, differenziando le caratteristiche dei diversi atti addebitati. Certo, l'indicazione di una frequenza giornaliera oppure a volte di uno o due volte al mese non consente di stabilire il numero esatto degli abusi sessuali. Alla luce della natura dei molteplici reati incriminati e del lungo periodo di tempo in cui essi sono stati commessi, la descrizione nell'atto di accusa rispetta comunque in modo sufficiente il principio accusatorio. Del resto, il ricorrente ha chiaramente compreso quale era il comportamento addebitatogli ed ha potuto adeguatamente difendersi dalle accuse formulate nei suoi confronti. La censura è quindi infondata e deve essere respinta.
3.4. Il ricorso è poi inammissibile laddove il ricorrente, invocando genericamente una violazione del principio accusatorio e di altre disposizioni, sostiene di essere stato condannato anche per dei
"tentativi" di ripetuti atti sessuali con fanciulli e di ripetuta coazione sessuale, che non sarebbero tuttavia stati identificati, né sufficientemente descritti nell'atto di accusa. Non si confronta tuttavia con i punti n. 1.1 (e n. 2.1) dell'atto di accusa, ove è descritto il primo abuso, in cui egli ha tentato una penetrazione vaginale dell'opponente, senza tuttavia riuscirci (cfr. inoltre sentenza impugnata, pag. 107). Non censurando quindi una violazione del diritto al riguardo, la censura non deve essere vagliata oltre.
4.
4.1. Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito con riferimento alla mancata assunzione di determinate prove. Ribadisce in particolare le richieste di eseguire un interrogatorio di confronto con la moglie, di interrogare nuovamente C.________ (fidanzato dell'opponente) e di estrapolare dai telefoni cellulari le chat WhatsApp antecedenti alla data del 9 maggio 2023 per valutare la natura del rapporto tra lui e l'opponente.
4.2. Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha rilevato che l'istanza probatoria presentata dal ricorrente contestualmente alla dichiarazione di appello è stata parzialmente accolta con decreto presidenziale del 12 maggio 2025. L'accoglimento è stato limitato alla richiesta di fare allestire dalle Strutture carcerarie un rapporto sul suo comportamento in carcere, nonché di domandare al Servizio medico psichiatrico carcerario di redigere un rapporto sulla sua presa a carico. Per il resto, l'istanza probatoria è stata respinta. La CARP ha rilevato che, in seguito, al dibattimento di appello, il ricorrente non ha riproposto l'istanza probatoria respinta. Questa circostanza non è contestata dal ricorrente. Risulta peraltro dal verbale del dibattimento di appello ch'egli non ha presentato istanze probatorie, le quali avrebbero potuto essere proposte fino alla chiusura della procedura probatoria (art. 405 cpv. 1 i.r.c. art. 345 CPP; DTF 143 IV 214 consid. 5.4; sentenza 6B_542/2016 del 5 maggio 2017 consid. 3.4.3). Come rilevato dalla Corte cantonale, in quella sede avrebbero pure potuto essere riproposte le istanze probatorie precedentemente respinte dalla direzione del procedimento (cfr. art. 331 cpv. 3 CPP; sentenza 6B_297/2023 del 10 marzo 2026 consid. 3.2.2). In tali circostanze, rilevata l'assenza di istanze probatorie al dibattimento di appello, la censura relativa alla mancata assunzione delle suddette prove sollevata dinanzi al Tribunale federale viola il principio dell'esaurimento materiale delle istanze cantonali (art. 80 cpv. 1 LTF; sentenze 6B_297/2023, citata, consid. 3.2.2 e rinvii; 6B_12/2025 del 1° dicembre 2025 consid. 3.3). La censura ricorsuale non deve di conseguenza essere esaminata oltre.
5.
Il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale una serie di accertamenti arbitrari e una valutazione arbitraria delle prove. Non si confronta tuttavia puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, in cui i giudici cantonali hanno eseguito un esame approfondito degli elementi disponibili, valutando dettagliatamente la credibilità delle dichiarazioni delle parti e concludendo all'attendibilità di quelle dell'opponente e alla veridicità dei fatti denunciati. Il ricorrente si limita in sostanza a sminuire la rilevanza degli accertamenti effettuati dai giudici cantonali, riproponendo in modo appellatorio la sua versione dei fatti, senza tuttavia confrontarsi con la valutazione complessiva della CARP e senza quindi sostanziarla d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Per motivare l'arbitrio, non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1). Di natura appellatoria, le censure ricorsuali riguardanti gli accertamenti dei fatti e la valutazione delle prove sono sostanzialmente inammissibili.
5.1.
5.1.1. Il ricorrente rimprovera in particolare alla Corte cantonale di non avere eseguito una distinzione tra la fase precedente la maggiore età dell'opponente e quella successiva, omettendo quindi di accertare in modo autonomo e specifico l'assenza di un consenso della vittima con riferimento ai rapporti sessuali avvenuti quand'era maggiorenne. Secondo il ricorrente, la dipendenza affettiva e psicologica della vittima non sarebbe stata compiutamente accertata per la fase successiva alla sua maggiore età e non permetterebbe di concludere che tutti i rapporti sessuali in età adulta sono avvenuti senza il consenso della stessa.
5.1.2. Sollevando la censura, il ricorrente non si confronta con la valutazione complessiva eseguita dalla CARP e non dimostra che l'accertamento secondo cui gli atti incriminati sono sempre stati compiuti contro la volontà dell'opponente sarebbe arbitrario. Il ricorrente omette di considerare che, secondo quanto accertato in modo vincolante dalla Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF), egli ha esercitato nel corso degli anni un controllo oppressivo sull'opponente, isolandola, usando nei suoi confronti sensi di colpa, ricatti psicologici e manipolazioni, tessendo una
"tela di ragno" per mantenerla sotto il suo controllo. La CARP ha esposto le ragioni per cui l'affettuosità manifestata episodicamente dall'opponente nei suoi confronti era in realtà artefatta e viziata ed era unicamente il risultato delle pressioni e delle manipolazioni, anche psicologiche, da lui esercitate su un lungo lasso di tempo. La CARP ha in particolare accertato che l'opponente è stata resa incapace di opporsi agli abusi subiti che, nel corso del tempo, sono diventati la
"quasi la normalità", sicché ella l'ha per finire
"lasciato fare". Ora, questa situazione è prevalsa e si è perpetuata senza soluzione di continuità per l'intero periodo incriminato, indipendentemente dall'età della vittima. Il ricorrente fa astrazione dai citati accertamenti, trascurando in particolare l'evocata complessità sotto il profilo psicologico del suo rapporto con l'opponente, e non sostanzia quindi arbitrio alcuno. La tesi ricorsuale dell'asserito consenso della vittima dopo essere divenuta maggiorenne si fonda sul presupposto che la situazione sarebbe stata diversa sotto il profilo della consensualità dei rapporti successivamente al compimento della maggiore età dell'interessata. Questa circostanza non trova tuttavia riscontro negli accertamenti agli atti e costituisce una mera allegazione del ricorrente. Non rispettosa dei requisiti di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, la censura è inammissibile.
5.1.3. Laddove il ricorrente sostiene poi, genericamente, di non essere stato interrogato in modo specifico sul numero dei rapporti sessuali successivi alla maggiore età dell'opponente, asseritamente consensuali, egli disattende che, come già si è detto, la CARP ha accertato che tutte le imputazioni gli sono state sottoposte per presa di posizione nel suo interrogatorio finale. Il ricorrente non si confronta con il contenuto di questo verbale d'interrogatorio e omette di considerare che l'atto di accusa è stato da lui compreso, permettendogli di fare valere adeguatamente i suoi argomenti difensivi anche per quanto concerne l'asserito consenso dell'opponente.
5.1.4. Il ricorrente critica il fatto che la CARP abbia attribuito alla
"probabile spossatezza" dell'opponente (che era interrogata già da alcune ore dagli inquirenti), la circostanza secondo cui le sue dichiarazioni sugli abusi erano meno dettagliate quando si trattava di descrivere gli atti di una fase successiva rispetto a quella iniziale. Ritiene che l'asserita condizione di spossatezza nell'interrogatorio in questione non sarebbe stata accertata.
Tuttavia, la considerazione della CARP sulla spossatezza dell'opponente è stata addotta soltanto a titolo abbondanziale e non è di per sé decisiva per l'esito del giudizio. La CARP ha infatti ritenuto in primo luogo che i minori dettagli forniti dall'opponente sulle modalità degli abusi nelle fasi successive erano principalmente riconducibili al fatto che, con il passare del tempo, essi si erano intensificati ed erano in pratica divenuti la normalità. La Corte cantonale ha altresì rilevato che, laddove gli abusi uscivano dall'ordinario e presentavano caratteristiche particolari (come nel caso di due rapporti anali vissuti dall'opponente in modo più doloroso), ella ha comunque spontaneamente fornito maggiori dettagli. Per quali ragioni, tenuto conto anche di questi elementi, la valutazione complessiva della CARP sarebbe manifestamente insostenibile, il ricorrente non spiega con una motivazione puntuale, conforme alle citate esigenze. Richiamando unicamente la mancanza di dettagli riguardo agli abusi avvenuti negli anni successivi, il ricorrente omette inoltre di considerare ch'essi sono stati numerosi e perpetrati sull'arco di un periodo prolungato. Né rende ravvisabile l'esistenza di contraddizioni ed incongruenze manifeste nelle dichiarazioni dell'opponente e non sostanzia di conseguenza arbitrio alcuno.
5.2.
5.2.1. Da pag. 19 a pag. 33 del ricorso il ricorrente si limita poi a riprodurre stralci delle chat di WhatsApp intercorsi tra le parti, proponendone una sua interpretazione personale, al fine di consolidare la sua versione dei fatti. Nuovamente, egli non si confronta tuttavia con i considerandi della sentenza impugnata, segnatamente con il contenuto dei messaggi riportati ed esaminati dalla Corte cantonale nel suo giudizio (cfr. sentenza impugnata, pag. 57 segg. e pag. 96 segg.). Non sostanzia quindi d'arbitrio le conclusioni tratte al riguardo dalla CARP, secondo cui tali messaggi confortavano le dichiarazioni dell'opponente. Non rispettose delle esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, le censure ricorsuali devono essere dichiarate inammissibili.
5.2.2. Il ricorrente tenta inoltre, in modo generico, di sminuire la credibilità delle dichiarazioni dell'opponente (cfr. ricorso, da pag. 33 a pag. 55). Egli presenta al riguardo argomentazioni di natura appellatoria volte a ribadire la sua versione secondo cui tra le parti sarebbe nata spontaneamente, soltanto dopo la maggiore età dell'opponente, una relazione sentimentale, priva di qualsiasi costrizione. Premesso che tale versione non trova riscontro nei fatti accertati dalla Corte cantonale, non censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il ricorrente non si confronta puntualmente con l'approfondito ed articolato esame delle dichiarazioni dell'opponente e degli elementi che le confortavano eseguito dalla CARP. Omette d'altra parte di considerare, e di confrontarsi puntualmente, con le considerazioni dei giudici cantonali sui motivi per cui la sua versione dei fatti è stata ritenuta inattendibile: ciò, alla luce sia delle incongruenze accertate, sia delle modifiche delle sue dichiarazioni e degli elementi che le contrastavano. Non sostanziando arbitrio alcuno, il gravame è di conseguenza inammissibile. Parimenti, il gravame non può essere vagliato nel merito laddove il ricorrente ribadisce la tesi secondo cui la denuncia penale dell'opponente sarebbe riconducibile al fatto ch'ella era intenzionata ad allontanarlo dalla sua vita dopo avere iniziato una relazione sentimentale con C.________. Il ricorrente non si confronta infatti specificatamente con i motivi esposti dalla CARP al considerando n. 19 della sentenza impugnata (pag. 64 segg.), in cui ha esposto le ragioni per cui tale tesi non reggeva.
5.2.3. Di transenna, il ricorrente lamenta l'assenza di dichiarazioni da parte di C.________ in merito al primo rapporto sessuale che questi avrebbe consumato con l'opponente. Adduce che C.________ e l'opponente avrebbero avuto una relazione sentimentale già in giovane età, quando frequentavano la scuola media, di modo che il primo rapporto sessuale dell'opponente non potrebbe essere necessariamente attribuito all'abuso iniziale incriminato. Sollevando questa censura, il ricorrente omette tuttavia di considerare che la Corte cantonale ha accertato ch'egli ha iniziato ad abusare dell'opponente, avendo con lei il primo rapporto sessuale completo, quand'ella aveva soltanto 12 anni. Ha inoltre accertato che C.________ ha negato di avere avuto un rapporto sessuale con l'opponente quand'ella era minorenne (cfr. sentenza impugnata, pag. 82). Questi accertamenti non sono sostanziati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF e sono pertanto vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Per quali ragioni, alla luce degli stessi, sarebbe occorso delucidare ulteriormente la questione delle eventuali relazioni sessuali (consenzienti) tra C.________ e l'opponente, non è dato di vedere. Non rispettosa delle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, la censura ricorsuale non deve essere vagliata oltre.
5.2.4. Il ricorrente attribuisce all'opponente delle dichiarazioni incongruenti riguardo all'utilizzo o meno di preservativi. In realtà, la Corte cantonale ha accertato che è stato il ricorrente stesso a rilasciare dichiarazioni contraddittorie sull'uso dei preservativi, mentre ha rilevato che le dichiarazioni dell'opponente circa l'assunzione della pillola anticoncezionale, oltre che di per sé coerenti, trovavano riscontro nel materiale probatorio agli atti, segnatamente nella cartella medica della ginecologa. Il ricorrente non si confronta con i relativi considerandi del giudizio impugnato (pag. 85 segg.) e, nuovamente, non sostanzia quindi arbitrio alcuno.
5.2.5. Il ricorrente ribadisce l'argomentazione, invero relativizzata dalla CARP, secondo cui l'opponente avrebbe avuto l'abitudine di
"girare per casa in mutande". Non dimostra però che, quand'anche accertata in questi termini, la circostanza sarebbe tale da sovvertire la conclusione circa la credibilità delle dichiarazioni dell'opponente, pacificamente dimostrata sulla base di un'approfondita valutazione di una serie di elementi concordanti. Non sostanzia perciò l'arbitrarietà dell'apprezzamento della Corte cantonale, che ha negato come il preteso abbigliamento succinto dell'opponente potesse influire negativamente sulla sua credibilità (cfr. sentenza impugnata, consid. 43b, pag. 99). Non motivata in modo conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, la censura deve essere dichiarata inammissibile.
5.3.
5.3.1. Il ricorrente critica genericamente la perizia psichiatrica giudiziaria cui è stato sottoposto. Adduce ch'essa sarebbe inattendibile ed imprecisa e che il fatto che gli siano state diagnosticate delle problematiche di natura narcisistica, non implicherebbe automaticamente una tendenza ad abusare della figliastra, considerato altresì che il perito ha escluso una forma di pedofilia. Rimprovera inoltre alla Corte cantonale di avere riportato in modo inesatto nella sentenza e dato un peso eccessivo al fatto ch'egli aveva avuto, quand'era sedicenne, una relazione sentimentale con una dodicenne, peraltro sfociata in un matrimonio, poi sciolto per divorzio. Adduce che si è trattato di un episodio prettamente adolescenziale, da cui non si potrebbero trarre analogie per il caso in esame.
5.3.2. Criticando in modo generico la perizia giudiziaria, il ricorrente non rende seriamente ravvisabili contraddizioni o manchevolezze della stessa. Non espone elementi tali da potere fare ritenere che il referto peritale non sarebbe concludente o imporrebbe di eseguire accertamenti probatori complementari. Disattende inoltre che, invitato dal Procuratore pubblico conformemente all'art. 188 CPP, il suo precedente difensore ha presentato osservazioni sulla perizia giudiziaria e non ha evidenziato specifiche carenze, né ha sollevato serie obiezioni contro il carattere concludente della stessa (AI 93 e 103). Egli è inoltre stato interrogato personalmente sul contenuto della perizia ed ha potuto ampiamente esprimersi al riguardo (cfr. verbale d'interrogatorio del 9 aprile 2024, AI 110). Non risulta del resto, né il ricorrente lo sostiene, che la difesa abbia chiesto un completamento del referto peritale (cfr. art. 189 CPP). Quanto alla vicenda della relazione sentimentale intrattenuta con una dodicenne quand'egli aveva sedici anni, la Corte cantonale si è limitata ad esporla oggettivamente nella sentenza impugnata. Non vi ha attribuito un peso determinante per il giudizio di colpevolezza, né ha tratto da essa particolari conclusioni a sfavore del ricorrente. In sunto, egli non si confronta con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF con i considerandi in cui la CARP ha fatto riferimento alla perizia psichiatrica giudiziaria e non dimostra che i giudici cantonali l'avrebbero valutata in modo manifestamente insostenibile e quindi arbitrario (DTF 150 IV 1 consid. 2.3.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 141 IV 369 consid. 6.1). Le censure ricorsuali al riguardo sono quindi inammissibili.
5.4. Il ricorrente contesta in particolare il primo abuso, avvenuto nel letto matrimoniale quando l'opponente era dodicenne. Rileva che, in quella circostanza, nel letto dormiva anche la moglie, la quale, benché avesse il sonno leggero, non si è svegliata né si è accorta di nulla. Reputa di conseguenza inverosimile la versione dell'opponente.
Egli si limita però, ancora una volta, ad esporre la propria versione dei fatti, ritenendola semplicemente
"plausibile". Non si confronta con il considerando n. 12 della sentenza impugnata (pag. 39 segg.), in cui la Corte cantonale ha ben spiegato le ragioni per cui ha ritenuto le dichiarazioni dell'opponente coerenti, lineari ed affidabili. La CARP ha pure accertato che l'indomani di detto primo abuso, l'opponente aveva raccontato alla madre di avere subito toccamenti da parte del patrigno, circostanza confermata dalla madre medesima. Per quali ragioni, alla luce anche di questo accertamento, la conclusione della CARP circa la credibilità del racconto della vittima sarebbe manifestamente insostenibile, il ricorrente non spiega.
5.5. Il ricorrente sostiene di non avere manifestato un comportamento violento nei confronti dell'opponente.
La censura è inammissibile, siccome il ricorrente non sostanzia d'arbitrio le considerazioni e i relativi accertamenti esposti al riguardo nel giudizio impugnato (consid. 5, pag. 12 segg.). Disattente che la circostanza ritenuta dall'istanza cantonale, secondo cui egli denotava aggressività fisica e verbale, risulta pure dalle dichiarazioni della moglie, la quale ha asserito di essere stata da lui maltrattata e picchiata più volte, e dalle deposizioni testimoniali di altre persone interrogate. Per quali ragioni, tenuto conto anche di ciò, le dichiarazioni dell'opponente sugli episodi maneschi del ricorrente sarebbero inattendibili, il ricorrente non sostanzia con una motivazione rispettosa dei requisiti dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Egli non evidenzia peraltro, né rende seriamente ravvisabili, eventuali contraddizioni ed incoerenze manifeste nelle dichiarazioni rilasciate dall'opponente su questo tema.
6.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). In considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, non invitata a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 4 giugno 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni