Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_24/2026
Sentenza dell'8 luglio 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
componenti la comunione ereditaria fu C.________,
patrocinati dall'avv. A.________,
ricorrenti,
contro
D.________,
patrocinata dall'avv. Alessia Minotti,
opponente.
Oggetto
restituzione del termine (opposizione al sequestro),
ricorso contro la sentenza emanata il 15 maggio 2026 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2025.52).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con reclamo 21 marzo 2025 A.________ e B.________ hanno contestato, subentrando in lite alla defunta madre, la decisione 3 marzo 2025 del Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa di opposizione al sequestro promossa da D.________ nei confronti di C.________.
Dopo aver respinto le istanze dei reclamanti volte alla sospensione del procedimento di reclamo e alla congiunzione con un'altra causa, mediante sentenza 4 marzo 2026 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato il reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo spese entro il termine suppletorio (scaduto il 16 febbraio 2026). Con sentenza 5D_17/2026 dell'8 maggio 2026, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso inoltrato da A.________ e B.________ contro tale sentenza cantonale.
2.
Nel frattempo, con istanza 4 maggio 2026 A.________ e B.________ hanno chiesto alla Camera di esecuzione e fallimenti la restituzione del termine per versare l'anticipo spese, rimproverandole " di avere creato una situazione di affidamento in merito alla sospensione della causa e della richiesta d'anticipo durante gli accertamenti sull'identità degli eredi della defunta sequestrante C.________ e sulla legittimazione dell'avv. A.________ a rappresentarli, affidamento poi disatteso con la fissazione di un ultimo termine per l'anticipazione delle spese subito dopo la produzione dei documenti di legittimazione richiesti ".
Mediante sentenza 15 maggio 2026 la Camera di esecuzione e fallimenti ha dichiarato irricevibile l'istanza di restituzione del termine. Dopo aver ricordato che secondo l'art. 148 cpv. 2 CPC la domanda di restituzione deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza, la Corte cantonale ha constatato che il preteso affidamento invocato dagli istanti avrebbe semmai potuto valere tutt'al più fino alla notificazione del termine suppletorio, avvenuta il 9 febbraio 2026, di modo che in quella data erano già in grado di chiedere la restituzione del primo termine o di contestare l'assegnazione del termine suppletorio. La Corte cantonale ha inoltre osservato che gli stessi istanti avevano ammesso di avere ricevuto la decisione di irricevibilità del reclamo il 9 marzo 2026, sicché anche sotto questo profilo la richiesta di restituzione del termine presentata solo il 4 maggio 2026 si rivelava ampiamente tardiva. La Corte cantonale ha infine precisato che la concessione di un ulteriore termine di grazia non si sarebbe giustificata: le istanze di sospensione del procedimento e di congiunzione con un'altra causa andavano infatti considerate dilatorie.
3.
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale 2 luglio 2026 A.________ e B.________, componenti la comunione ereditaria fu C.________, hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendone l'annullamento. I ricorrenti hanno anche chiesto di conferire effetto sospensivo al rimedio e di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste determinazioni.
4.
La sentenza cantonale, concernente una procedura di opposizione al sequestro, è stata emanata in una causa di natura pecuniaria il cui valore di lite (fr. 3'447.20) non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'introduzione di un ricorso in materia civile. La controversia inoltre non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF. La decisione impugnata è quindi unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
4.1. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
4.2. Nel gravame all'esame, i ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale un formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.) per aver applicato l'art. 148 CPC in modo rigido prescindendo dalla situazione procedurale concreta, una violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) per non essersi pronunciata sull'argomento secondo cui andava accordato loro un breve termine di grazia per il pagamento dell'anticipo spese ed un'applicazione dell'art. 148 CPC arbitraria e lesiva della buona fede (art. 9 Cost.) per aver ritenuto che l'impedimento fosse cessato con la notificazione del termine suppletorio. I ricorrenti lamentano anche una violazione dell'art. 30 Cost. siccome la decisione sulla domanda di restituzione del termine sarebbe stata decisa " da una diversa composizione della Camera ", senza alcuna motivazione circa tale mutamento e, soprattutto, circa il mancato esame della domanda di ricusazione asseritamente rivolta contro la Presidente di tale Camera.
Questi argomenti, seppure estesi su più pagine, si esauriscono però in un'apodittica e vaga contestazione dell'impugnato giudizio, priva di un serio confronto con i ragionamenti della Corte cantonale e in parte fondata su fatti nuovi, la cui ammissibilità (v. combinati art. 117 e 99 cpv. 1 LTF ) può essere lasciata aperta dato che in ogni caso non sono stati dimostrati. Il ricorso non soddisfa pertanto le severe esigenze di motivazione previste dai combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF .
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF .
Con l'emanazione della presente sentenza, l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diventa priva di oggetto.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dai ricorrenti va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
4.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 luglio 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini