Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_690/2026
Sentenza del 21 agosto 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione sede di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona.
Oggetto
pignoramento di salario,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 luglio 2026
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2026.26).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Nell'ambito di sette esecuzioni promosse nei confronti di A.________, il 12 dicembre 2025 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Bellinzona ha pignorato nelle mani dell'escusso, senza avviso al terzo debitore, ogni importo percepito quale salario dipendente eccedente il minimo vitale di fr. 4'680.--.
1.2. A.________ ha impugnato la decisione di pignoramento con ricorso 16 gennaio 2026, completato il 18 giugno 2026, contestando la fissazione di un minimo vitale diverso da quello fissato in un precedente pignoramento.
1.3. Con sentenza 6 luglio 2026 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso nella misura in cui era ricevibile.
L'autorità di vigilanza ha osservato che il termine per ricorrere contro il provvedimento dell'UE giungeva a scadenza il 12 gennaio 2026, che il ricorso inoltrato il 16 gennaio 2026 (e completato il 18 giugno 2026) era quindi tardivo (fatta salva la censura di nullità ai sensi dell'art. 22 LEF). Per abbondanza, l'autorità di vigilanza ha inoltre indicato che l'e-mail inviato da A.________ all'UE il 7 gennaio 2026 non poteva essere inteso quale ricorso - circostanza che l'escusso comunque nemmeno avanzava - sia per il fatto che non adempiva i requisiti formali dell'art. 7 della legge ticinese del 27 aprile 1992 sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR; RL/TI 280.200) sia per il fatto che appariva quale mera richiesta di informazioni " tanto più che l'escusso, patrocinato, si riservava espressamente la possibilità di adire l'autorità di vigilanza in un secondo momento ".
L'autorità di vigilanza ha anche esaminato il ricorso nel merito. Essa ha ricordato che redditi e fabbisogni devono essere accertati d'ufficio alla data di esecuzione del pignoramento e che l'ufficio di esecuzione non è vincolato dagli accertamenti eseguiti in precedenti decisioni di pignoramento, seppure cresciute in giudicato. Per l'autorità di vigilanza, nel caso concreto l'UE poteva quindi calcolare il minimo vitale in maniera diversa da quanto fatto in un altro pignoramento, tenendo conto di elementi nel frattempo mutati oppure disconstandosi da elementi accertati in modo sbagliato nella precedente decisione. Per l'autorità di vigilanza, insomma, non si ravvisavano errori nell'operato dell'UE e tantomeno motivi di nullità.
2.
Mediante ricorso in materia civile 17 luglio 2026A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di dichiarare nullo il provvedimento 12 dicembre 2025 dell'UE, in via subordinata di annullarla e di rinviare l'incarto all'autorità precedente per nuovo giudizio. Il ricorrente ha anche chiesto di conferire effetto sospensivo al ricorso e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
3.2. Nel rimedio qui all'esame, il ricorrente sostiene che la sua comunicazione del 7 gennaio 2026 avrebbe dovuto essere qualificata quale ricorso: l'autorità di vigilanza avrebbe infatti dovuto interpretarla secondo il suo "contenuto sostanziale" (dal quale emergeva inequivocabilmente una "volontà impugnatoria" del provvedimento 12 dicembre 2025 dell'UE) ed eventualmente applicare il meccanismo di sanatoria delle carenze formali previsto all'art. 7 cpv. 5 e 6 LPR. Il ricorrente lamenta quindi la violazione del divieto dell'arbitrio nell'applicazione del diritto processuale cantonale, la lesione del divieto di formalismo eccessivo e la violazione del diritto di accesso alla giustizia.
Secondo il ricorrente, poi, l'autorità di vigilanza avrebbe in ogni modo dovuto ritenere nullo il provvedimento dell'UE, il quale aveva soppresso una componente essenziale del suo fabbisogno minimo senza il necessario accertamento della situazione di fatto imposto dall'art. 93 LEF, in particolare circa le spese universitarie dei figli (peraltro già riconosciute in una precedente decisione passata in giudicato), incorrendo così in un grave errore procedurale. Il ricorrente si duole di una violazione del principio della buona fede e del suo diritto di essere sentito.
3.3. Con riferimento alla natura della comunicazione 7 gennaio 2026, il ricorrente non si confronta però con la motivazione dell'autorità di vigilanza secondo cui egli, in sede cantonale, non aveva comunque nemmeno preteso che dovesse essere intesa quale ricorso e fonda inoltre il suo argomento su fatti, relativi al contenuto di tale comunicazione, che non emergono dalla sentenza impugnata, senza nemmeno pretendere che le condizioni per divergere dalla fattispecie accertata dall'autorità precedente sarebbero qui realizzate (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF).
Riguardo invece all'asserita nullità del provvedimento dell'UE, il ricorrente non si misura con la motivazione dell'autorità di vigilanza, laddove gli ha spiegato che le spese universitarie per i figli maggiorenni non potevano essere inserite nel calcolo del minimo vitale e che, anche se erano state a torto prese in considerazione in una precedente decisione passata in giudicato, l'UE era autorizzato e finanche obbligato a discostarsene.
Il rimedio all'esame non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Con la pronuncia della presente sentenza, la richiesta di conferire effetto sospensivo al ricorso diventa priva di oggetto.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio di esecuzione sede di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 21 agosto 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini