Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_533/2025
Sentenza del 10 luglio 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
proroga del termine per la consegna della perizia (divorzio),
ricorso contro la sentenza emanata il 26 maggio 2025 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2025.24).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nell'ambito della procedura di divorzio promossa da A.________ contro B.________, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha incaricato diversi periti di svolgere un'approfondita indagine allo scopo di indicare quale sia la soluzione migliore per l'affidamento dei figli e fornire indicazioni in merito alle modalità più idonee di esercizio delle relazioni personali fra il genitore non affidatario e i minori.
Con ordinanza 17 aprile 2025 il Pretore ha prorogato il termine assegnato ai periti per consegnare la perizia fino al 30 giugno 2025. A.________ ha chiesto l'annullamento di tale ordinanza con reclamo 28 aprile 2025. Mediante sentenza 26 maggio 2025 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato il suo rimedio irricevibile siccome non aveva né addotto né reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC.
2.
Con ricorso 3 luglio 2025A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).
4.
La sentenza impugnata, che statuisce su un rimedio interposto contro una decisione incidentale, costituisce anch'essa una decisione incidentale (v. DTF 142 III 798 consid. 2.1).
La via di impugnazione di decisioni incidentali segue quella della vertenza di merito (v. DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto concerne una causa di divorzio di natura complessivamente non pecuniaria. Contro la contestata sentenza è quindi aperta la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF).
La decisione incidentale qui contestata è tuttavia immediatamente impugnabile al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (l'ipotesi prevista all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra manifestamente in linea di conto nella presente fattispecie), cioè un pregiudizio di natura giuridica che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole alla parte ricorrente (v. DTF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2). In concreto, la possibilità che la decisione incidentale causi un pregiudizio giuridico non ulteriormente riparabile non appare con evidenza dalla sentenza cantonale e non è insita nella natura medesima della vertenza. Spettava quindi alla ricorrente dimostrare l'adempimento della condizione posta all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (v. DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). Ella non ha invece riconosciuto la natura incidentale del giudizio impugnato e non ha quindi speso una parola al riguardo. Ne segue che il gravame, rivolto contro una decisione che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, risulta manifestamente inammissibile.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 luglio 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini