Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_376/2025
Sentenza del 9 aprile 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Bovey, Presidente,
Herrmann, De Rossa,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Francesco Barletta,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione sede di Lugano,
via Bossi 2A, 6901 Lugano,
B.________,
C.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Matteo Genovini,
opponenti.
Oggetto
precetto esecutivo,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 aprile 2025
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2024.138).
Fatti
A.
A.a. Il 27 novembre 2024 il Pretore del Distretto di Lugano ha ordinato due sequestri distinti in favore di B.________ (fino a concorrenza di fr. 127'488.68 oltre accessori) e di C.________ (fino a concorrenza di fr. 77'336.04 oltre accessori) concernenti quattro immobili di proprietà di A.________: la quota "A" di un ½ della PPP n. 10890, la PPP n. 10897, la quota "L" della PPP n. 10922 e la quota "O" della PPP n. 10922 del fondo base n. 37 RFD di X.________.
Il 28 novembre 2024 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Lugano ha chiesto all'Ufficio dei registri di Lugano di annotare nei fogli riguardanti i fondi sequestrati la restrizione della facoltà di disporre a garanzia di un credito di complessivi fr. 207'939.85 (fr. 77'336.04 + fr. 127'488.68) oltre accessori, ciò che è stato fatto lo stesso giorno.
Il 9 dicembre 2024 l'UE ha emesso un solo verbale di sequestro, indicando a favore di entrambi i creditori sequestranti i seguenti immobili sequestrati con il rispettivo valore di stima (dedotti i pegni immobiliari) : la PPP n. 10890 (fr. 452'075.50), la PPP n. 10897 (fr. 151'674.30), la quota "L" della PPP n. 10922 (fr. 30'000.--) e la quota "O" della PPP n. 10922 (fr. 30'000.--) del fondo base n. 37 RFD di X.________.
A.b. Nel frattempo, a convalida dei loro sequestri, B.________ e C.________ hanno presentato il 3 dicembre 2024 due distinte domande d'esecuzione nei confronti di A.________ per l'incasso di fr. 127'488.68 rispettivamente fr. 77'336.04 oltre accessori.
Il 10 dicembre 2024 l'UE ha emesso un solo precetto esecutivo, in cui ha menzionato i due escutenti e i loro crediti posti in esecuzione. Il precetto esecutivo è stato notificato il giorno dopo all'escusso, il quale vi ha interposto immediata opposizione.
B.
In parziale accoglimento di un ricorso presentato il 20 dicembre 2024 da A.________ contro l'operato dell'UE, con sentenza 25 aprile 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha ordinato all'UE: (1) di emettere per ciascun creditore sequestrante un nuovo verbale di sequestro in sostituzione di quello impugnato (indicando chiaramente nei nuovi verbali che il sequestro sulla PPP n. 10890 del fondo base n. 37 RFD di X.________ verte unicamente sulla quota "A" di un ½ di proprietà del debitore e stabilendo nuovamente il valore di stima, riducendo all'occorrenza i sequestri che eccedono manifestamente il limite dell'art. 97 cpv. 2 LEF), (2) di chiedere, sulla scorta dei nuovi verbali di sequestro, all'Ufficio dei registri di Lugano di rettificare l'annotazione della restrizione della facoltà di disporre nel senso di indicare in ogni foglio dei fondi sequestrati due distinte annotazioni riferite a ciascun credito (di fr. 127'488.68 e di fr. 77'336.04 oltre accessori) a garanzia dei quali sono stati decretati i sequestri, mantenendo però immutata la data indicata in occasione della precedente annotazione, e (3) di emettere due nuovi precetti esecutivi in sostituzione di quello viziato, in base alle domande d'esecuzione presentate dagli escutenti a convalida dei sequestri, mantenendo anche in tal caso immutate le date di notificazione e di opposizione.
C.
Con ricorso in materia civile 15 maggio 2025 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, di dichiarare nulli il precetto esecutivo e l'esecuzione (in via subordinata di annullarli) e di revocare quindi il sequestro in quanto caduco. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto di annullare la sentenza impugnata e di rinviare l'incarto all'autorità di vigilanza per nuova decisione.
L'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta con decreto 16 maggio 2025.
Con risposta 13 novembre 2025 B.________ e C.________ hanno postulato la reiezione del ricorso. L'autorità di vigilanza e l'UE hanno rinunciato ad esprimersi.
Diritto
1.
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il ricorso in materia civile è ammissibile a prescindere dal valore di causa (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate; la parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.
Dinanzi al Tribunale federale, il ricorrente sostiene che l'autorità di vigilanza, dopo aver constatato che il precetto esecutivo emesso il 10 dicembre 2024 era irregolare, avrebbe dovuto invalidare l'intera procedura esecutiva e dichiarare caduco il sequestro.
2.1. Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro (art. 279 cpv. 1 LEF). Il sequestro è revocato se il creditore non osserva i termini stabiliti dall'art. 279 LEF (art. 280 n. 1 LEF).
Giusta l'art. 69 LEF, ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio stende il precetto esecutivo (cpv. 1), il quale contiene in particolare le indicazioni della domanda d'esecuzione (cpv. 2 n. 1). Quest'ultima enuncia segnatamente il nome e il domicilio del creditore (art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF) e l'ammontare del credito o delle garanzie richieste (art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF).
2.2. Con riferimento al
verbale di sequestro, l'autorità di vigilanza ha osservato che l'UE aveva emesso un unico atto, malgrado il giudice del sequestro avesse ordinato due distinti sequestri sui medesimi beni, l'uno a favore di C.________ e l'altro a favore di B.________. I Giudici cantonali hanno quindi annullato il verbale di sequestro e ordinato all'UE di emetterne due (uno per ciascun creditore sequestrante) in sostituzione di quello viziato.
L'autorità di vigilanza ha poi osservato che, a convalida dei sequestri, B.________ e C.________ avevano presentato due distinte domande d'esecuzione nei confronti di A.________, ma anche in questo caso l'UE aveva emesso di propria iniziativa un unico
precetto esecutivo, nel quale aveva menzionato i due escutenti e i loro crediti. Per i Giudici cantonali, non riproducendo in due separati precetti esecutivi le indicazioni contenute nelle domande d'esecuzione (v. DTF 141 III 173 consid. 2.3 in fine), l'UE aveva violato l'art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF e il precetto esecutivo andava quindi annullato. Tuttavia, siccome gli errori accertati non erano imputabili alle parti, ma unicamente all'operato dell'UE che non si era attenuto alle chiare volontà dei creditori, secondo l'autorità di vigilanza non si giustificava, come domandato in via principale dal ricorrente, di annullare anche l'esecuzione e dichiarare il sequestro caduco nel senso dell'art. 280 n. 1 LEF, ma soltanto di ordinare all'UE di emettere due precetti esecutivi in sostituzione di quello viziato, secondo le indicazioni delle domande d'esecuzione e " mantenendo immutate le date di notificazione e di opposizione ".
2.3. Nel rimedio all'esame, il ricorrente chiede di dichiarare nulli il precetto esecutivo e l'esecuzione (subordinatamente di annullarli) e di revocare quindi il sequestro in quanto caduco. Egli lamenta una violazione degli art. 67, 74, 279 e 280 n. 1 LEF e degli art. 5 cpv. 1 e 2 (recte: 3), 29 cpv. 2 e 29a Cost., nonché del divieto della retroattività.
Il ricorrente ricorda che l'ufficio di esecuzione è tenuto a riportare nel precetto esecutivo le stesse indicazioni contenute nella domanda d'esecuzione (v. DTF 141 III 173 consid. 2.3 in fine) e che non è permesso unire in una medesima esecuzione più crediti appartenenti individualmente a diversi creditori, a meno che vi sia tra loro un vincolo solidale o che il credito appartenga loro in comunione (v. DTF 143 III 221 consid. 3 con rinvii). Secondo il ricorrente, nel caso concreto l'operato dell'UE contiene pertanto " un'irregolarità procedurale grave, non sanabile neppure ove l'errore non dipenda dalle parti ": " ricevere un unico precetto esecutivo, quando il debitore ne attendeva due, ha creato indubbiamente una situazione di confusione poiché non si poteva individualizzare chiaramente il creditore e il credito corrispondente ". Di conseguenza, con la sua decisione di " mantenere il sequestro facendo ordine all'UE di emettere due nuovi precetti esecutivi con data ed effetti retroattivi, conservando anche l'opposizione già formulata ", l'autorità di vigilanza avrebbe esercitato il proprio potere di vigilanza in modo eccessivo, adottando una soluzione " creativa " e retroattiva che non si fonderebbe su alcuna base legale (in violazione dell'art. 5 cpv. 1 Cost.), che creerebbe incertezza giuridica in violazione del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) e che pregiudicherebbe i diritti del debitore, in particolare il suo diritto di opposizione giusta l'art. 74 LEF, dato che gli verrebbe "impedito [...] di scegliere se fare opposizione ad entrambi i PE oppure ad uno solo o optare per nessuna delle due ipotesi".
Il ricorrente sostiene poi che, siccome il "precetto è viziato e, di conseguenza inidoneo a convalidare efficacemente i sequestri ai sensi dell'art. 280 n. 1 LEF, per mancato rispetto dei termini e delle modalità di convalida previsti dall'art. 279 LEF", l'autorità di vigilanza avrebbe "implicitamente consentito la convalida del sequestro al di fuori dei termini perentori" previsti dalla legge, violando gli art. 279 e 280 n. 1 LEF .
2.4. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che il precetto esecutivo deve, in linea di principio, indicare in modo chiaro e univoco il nome del creditore; infatti per poter valutare se fare opposizione o per effettuare eventuali pagamenti, il debitore deve sapere chi lo escute (DTF 80 III 7 consid. 2). Tuttavia se, malgrado una designazione manchevole (inesatta, incompleta o equivoca), il debitore può riconoscere facilmente e senza alcun dubbio il creditore (ossia quando non è stato indotto in errore) e se non è leso nei propri interessi, non si giustifica l'annullamento dell'
esecuzione, ma è sufficiente una
rettifica dell'atto viziato (DTF 151 III 239 consid. 2.4.5; 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1; 98 III 24; sentenza 7B.51/1997 del 3 aprile 1997 consid. 2).
In concreto, come detto, il ricorrente sostiene che l'esecuzione avrebbe dovuto essere dichiarata nulla o annullata siccome non gli era stato possibile "individualizzare chiaramente il creditore e il credito corrispondente". Non si vede tuttavia in che modo l'irregolarità del precetto esecutivo unico avrebbe indotto il debitore in errore o in confusione: nel caso di specie egli conosceva infatti già sia il nominativo dei creditori sia gli importi dei loro rispettivi crediti (crediti che erano peraltro riportati in modo separato nel precetto esecutivo), tanto che lui stesso ammette che si aspettava l'esecuzione per i due crediti indicati nel decreto di sequestro del 27 novembre 2024. Nella loro risposta gli opponenti rilevano a ragione che all'escusso "sarebbe bastato esaminare il contenuto della decisione pretorile di exequatur e sequestro [...] per fugare ogni dubbio" (decisione alla quale il precetto esecutivo peraltro rinviava). Il ricorrente non riesce insomma a dimostrare che, nel caso concreto, si giustificasse pronunciare la nullità o l'annullamento dell'esecuzione e non soltanto la rettifica dell'atto viziato attraverso l'emissione di due precetti esecutivi in sostituzione di quello annullato.
Il ricorrente nemmeno dimostra in che modo sarebbe leso nei suoi interessi da tale "soluzione correttiva" dei Giudici cantonali. Afferma che essa avrebbe inciso negativamente sulla sua posizione giuridica, ma il suo accenno alla violazione del proprio diritto di opposizione non si spiega: si giustificherebbe semmai se l'autorità di vigilanza non avesse ordinato all'UE di mantenere, sui due precetti esecutivi da emanare in sostituzione di quello annullato, l'opposizione già interposta o la data alla quale è stata notificata (l'11 dicembre 2024), ciò che invece essa ha espressamente fatto, oppure se il diritto dell'escusso di ritirare le opposizioni (o anche solo una) risultasse compromesso, ciò che invece non risulta.
Le argomentazioni ricorsuali risultano pertanto infondate. Ciò nella misura in cui siano ricevibili: le censure di asserite violazioni di diritti costituzionali (in particolare degli art. 29 cpv. 2, 29a Cost. , del principio della buona fede e del divieto di retroattività) disattendono infatti le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
3.
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile.
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per la risposta presentata dagli opponenti) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Il ricorrente verserà agli opponenti la somma di fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 9 aprile 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini