Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_217/2026
Sentenza del 6 maggio 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Bovey, Presidente,
Herrmann, De Rossa,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Christopher Jackson,
ricorrente,
contro
B.________,
già patrocinata dall'avv. C.________,
e ora patrocinata dall'avv. Mia Wojcik,
opponente,
D.________,
rappresentata dalla curatrice avv. Marzia Borradori-Vignolini.
Oggetto
spese di patrocinio (ritorno di una minore),
ricorso contro la sentenza emanata il 25 febbraio 2026 dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2025.215).
Fatti
A.
A.________ e B.________ sono i genitori di D.________ nata nel 2021. L'8 settembre 2025 la madre è partita con la figlia dal domicilio familiare in Calabria (Italia) per raggiungere X.________ (Svizzera). Il 3 novembre 2025 il padre ha chiesto il ritorno immediato della figlia in Italia con un'istanza fondata sulla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap; RS 0.211.230.02).
Mediante sentenza 25 febbraio 2026 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto l'istanza del padre, ordinando alla madre di collaborare al ritorno della minore entro trenta giorni dalla crescita in giudicato della decisione (dispositivo n. 1). La Corte cantonale non ha riscosso tasse né spese e ha condannato B.________ a versare a A.________ un importo di fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 4). Ha inoltre indicato che al pagamento delle spese di patrocinio di B.________ avrebbe provveduto lo Stato e che la relativa nota professionale sarebbe stata tassata con decisione separata (dispositivo n. 7).
B.
Con ricorso in materia civile 9 marzo 2026 A.________ ha impugnato il dispositivo n. 4 della sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarlo nel senso che " Non si riscuotono tasse né spese. Lo Stato provvederà al pagamento delle spese di patrocinio di A.________. La nota professionale dell'avv. Christopher Jackson sarà tassata con decisione separata ", in via subordinata di annullare tale dispositivo e di rinviare l'incarto all'autorità inferiore per nuova decisione. Ha inoltre chiesto, per la sede federale, di non prelevare spese giudiziarie e di riconoscere al proprio patrocinatore un'indennità di fr. 2'500.--.
Invitate a presentare una risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha indicato di non avere osservazioni da formulare, mentre con osservazioni 23 marzo 2026 l'opponente (con il patrocinio dell'avv. C.________) ha postulato in via principale di respingere il ricorso e in via subordinata di statuire che, per la procedura cantonale, ogni parte sopporta le proprie spese (per cui la condanna di B.________ al pagamento di ripetibili è annullata). Con scritto 30 marzo 2026 l'avv. Mia Wojcik ha comunicato di aver assunto il patrocinio dell'opponente.
Diritto
1.
1.1. La via ricorsuale per impugnare una questione accessoria, nella fattispecie le spese di patrocinio, segue in linea di principio quella della vertenza principale (DTF 138 III 94 consid. 2.2; sentenza 5A_997/2018 dell'11 gennaio 2019 consid. 1). La sentenza qui contestata è stata pronunciata nell'ambito di una procedura di ritorno di minori fondata sulla CArap; si tratta quindi di una decisione, di natura non pecuniaria, suscettiva di un ricorso in materia civile al Tribunale federale in applicazione dell'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF (DTF 133 III 584 consid. 1.2). I requisiti di tale rimedio sono qui soddisfatti (art. 75 cpv. 1 e 2 lett. a, art. 76 cpv. 1 lett. a e b, art. 90 e art. 100 cpv. 2 lett. c LTF) ed esso risulta pertanto ammissibile (v. sentenze 5A_201/2025 del 3 giugno 2025 consid. 1.1; 5A_725/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 2).
1.2. Il ricorso in materia civile può essere interposto per violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) - che comprende anche i diritti costituzionali - e per violazione del diritto internazionale (art. 95 lett. b LTF). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate; la parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio soltanto se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF).
2.
Giusta l'art. 14 LF-RMA, l'art. 26 CArap è applicabile alle spese della procedura giudiziaria a livello cantonale e federale. A meno che uno degli Stati coinvolti abbia formulato una riserva fondandosi sull'art. 26 cpv. 3 CArap (dichiarando di essere tenuto al pagamento delle spese solo se coperte dal proprio sistema di assistenza giudiziaria), l'art. 26 cpv. 2 CArap prevede la gratuità della procedura di ritorno di un minore. Segnatamente, l'istante che risulta soccombente non può quindi essere condannato al pagamento delle " spese processuali e ripetibili ". La gratuità si estende poi anche alle " spese dovute alla partecipazione di un avvocato ", e non soltanto laddove i legali delle parti siano stati designati dall'autorità, ma anche quando siano stati scelti dalle parti quali avvocati di fiducia. Se l'istante risulta vincente, l'art. 26 cpv. 4 CArap prevede tuttavia la possibilità, se del caso, di accollare " tutte le spese necessarie sostenute dall'instante o da altri in suo nome, segnatamente le spese di viaggio, di rappresentanza giudiziaria dell'attore e di ritorno del minore, come pure tutte le spese e gli esborsi sostenuti per localizzare il minore " alla persona che ha illecitamente trasferito o trattenuto il minore.
Né la Svizzera né l'Italia hanno formulato una riserva ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 CArap.
2.1. La Corte cantonale ha ritenuto che nel caso concreto, visto l'esito della procedura di ritorno e le circostanze alla base della stessa, si giustificasse condannare la madre a rifondere al padre un'indennità a titolo di ripetibili in applicazione dell'art. 26 cpv. 4 CArap. In mancanza di una pretesa quantificata del padre, ha fissato le ripetibili " in un importo ritenuto equo ", pari a fr. 6'000.--.
2.2. Nel rimedio all'esame, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 26 CArap e degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost.
Sostiene che i Giudici cantonali non avrebbero motivato per quale ragione si sono discostati dalla sua richiesta di porre le sue spese di patrocinio a carico dello Stato ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 CArap. Come emergerebbe dall'incarto, egli non disporrebbe di " particolari risorse finanziarie, svolgendo la professione di infermiere in Italia " ed avrebbe dovuto sostenere costi importanti (segnatamente attinenti alle trasferte in Svizzera per l'esercizio delle relazioni personali con la figlia). A suo dire, inoltre, l'opponente non avrebbe la disponibilità economica per rifondergli le ripetibili siccome percepirebbe un reddito modesto ed irregolare (che cesserà con il suo ritorno in Italia) e non disporrebbe di sostanza, per cui egli dovrebbe farsi carico delle spese relative alla procedura da lui vinta, ciò che sarebbe del tutto contrario al principio di gratuità " sancito dall'art. 26 CArap ", nonché iniquo rispetto a quanto invece concesso alla controparte, cui è s tato riconosciuto il diritto di porre a carico dello Stato le proprie spese di patrocinio nonostante abbia perso la procedura e sia stata ritenuta autrice del rapimento della minore.
Il ricorrente ritiene inoltre che la Corte cantonale non avrebbe nemmeno spiegato come sarebbe giunta alla cifra di fr. 6'000.-- per le ripetibili, né "mai ventilato al ricorrente l'eventualità che venisse applicato l'art. 26 cpv. 4 CArap e non ha dunque mai dato motivo al ricorrente di dover quantificare le ripetibili pretese". Considera che tale quantificazione, "corrispondente a ca. 24 ore di lavoro", sarebbe del tutto insufficiente "considerata l'entità dell'incarto" ed iniqua siccome, se invece le spese legali fossero state poste a carico dello Stato, egli avrebbe potuto inoltrare in un secondo tempo la nota professionale del suo patrocinatore.
2.3. Come già indicato, l'art. 26 cpv. 2 CArap prevede la gratuità della procedura di ritorno di un minore. In
alternativa al pagamento di tutte le spese da parte dello Stato, l'art. 26 cpv. 4 CArap offre al giudice la possibilità di accollare le spese di patrocinio della parte istante al genitore che ha illecitamente trasferito o trattenuto il minore (v. sentenza 5A_997/2018 citata consid. 4); in questo ambito, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (v. sentenze 5A_997/2018 citata consid. 4; 5A_429/2015 del 22 giugno 2015 consid. 7) sul quale il Tribunale federale interviene con riserbo (v. DTF 145 III 49 consid. 3.3).
2.3.1. Dato che l'art. 26 cpv. 4 CArap contempla espressamente l'opzione di porre le ripetibili a carico del genitore che ha illecitamente trasferito o trattenuto il minore, il ricorrente non può rimproverare ai Giudici cantonali una violazione dell'art. 26 cpv. 2 CArap (il cpv. 2 non viene evidentemente leso per il fatto che il giudice si avvale del cpv. 4; v. sentenza 5A_997/2018 citata consid. 4) e nemmeno una motivazione insufficiente per non aver indicato perché l'art. 26 cpv. 2 CArap non si applicasse (i Giudici cantonali hanno peraltro comunque spiegato perché si giustificasse far capo all'art. 26 cpv. 4 CArap).
2.3.2. Riferendosi alle asserite scarse disponibilità economiche delle parti, il ricorrente sembra inoltre mescolare le premesse per l'applicazione dell'art. 26 cpv. 4 CArap con i requisiti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria. Così come la gratuità ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 CArap non dipende dall'indigenza delle parti (i patrocinatori vengono infatti indennizzati dallo Stato a prescindere dalla disponibilità economica dei loro assistiti; v. sentenza 5A_997/2018 citata consid. 4), anche la condanna alle spese nel caso dell'art. 26 cpv. 4 CArap non dipende dalle loro risorse finanziarie (v. sentenza 5A_429/2015 citata consid. 7). La CArap non risulta pertanto violata.
In relazione all'asserita insufficienza di mezzi dell'
opponente (parte soccombente), occorre del resto rilevare che, se anche i requisiti per concederle l'assistenza giudiziaria fossero stati adempiuti, tale sostegno non avrebbe comunque coperto le ripetibili da lei dovute al ricorrente (cfr. art. 118 cpv. 3 e 122 cpv. 1 lett. d CPC; v. sentenze 5A_997/2018 citata consid. 4; 5A_429/2015 citata consid. 7 in fine).
È in realtà solo attraverso una propria istanza di assistenza giudiziaria che il
ricorrente (parte vincente), avrebbe potuto tutelarsi dal rischio di non poter riscuotere le ripetibili (cfr. art. 122 cpv. 2 CPC; con riferimento ad un procedura di ritorno di minori, v. sentenza 5A_550/2012 del 10 settembre 2012 consid. 5.2 e dispositivo n. 5). Nel rimedio all'esame egli si appella alle sue ridotte risorse finanziarie, ma non pretende di aver fatto valere la propria indigenza nel procedimento cantonale né tanto meno di averla dimostrata. Ora, se le condizioni per beneficiare dell'assistenza giudiziaria non sono soddisfatte, il rischio di non poter riscuotere le ripetibili permane: ciò deriva tuttavia automaticamente dall'art. 26 cpv. 4 CArap, per cui neanche in questo caso si può ravvisare una violazione della CArap (v. sentenza 5A_997/2018 citata consid. 4).
2.3.3. Per quanto riguarda invece la quantificazione delle ripetibili, ricordato anche il riserbo con il quale questo Tribunale interviene sull'ampio potere di apprezzamento di cui dispone il giudice cantonale nell'applicazione dell'art. 26 cpv. 4 CArap, il ricorrente non riesce a dimostrare che l'importo di fr. 6'000.-- sarebbe sproporzionato " considerata l'entità dell'incarto ". Non compete infatti al Tribunale federale indagare su ampiezza e difficoltà dell'"incarto" di ritorno della minore ed estrapolare le possibili spese sostenute dal padre al fine di verificare detto importo, per di più in assenza di una qualsiasi stima del ricorrente.
Attraverso la sua apodittica motivazione (consistente in un generico accenno ad asseriti obblighi dei Giudici cantonali rispetto alla produzione ed alla quantificazione della nota d'onorario), il ricorrente non riesce nemmeno a sostanziare, con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, in che modo il suo diritto di essere sentito sarebbe stato leso (v. sentenza 5A_716/2012 del 3 dicembre 2012 consid. 4.1).
2.3.4. Nella misura in cui siano sufficientemente motivate (v. art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF), le censure di lesione dell'art. 26 CArap e degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. risultano pertanto infondate.
3.
3.1. Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile.
Non occorre quindi esaminare l'argomentazione riformatoria formulata in via subordinata dall'opponente nella sua risposta "per il caso in cui codesto Lodevole Tribunale dovesse ravvisare un vizio nella decisione impugnata" e tendente all'annullamento della propria condanna al versamento di ripetibili. Non è nemmeno necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di una tale conclusione riformatoria (sul tema v. DTF 145 V 57 consid. 10.2).
3.2. In applicazione dell'art. 26 cpv. 2 CArap (v. sentenze 5A_201/2025 citata consid. 3.2; 5A_725/2024 citata consid. 6), non vengono prelevate spese giudiziarie per la procedura federale e la cassa del Tribunale federale verserà un'indennità al patrocinatore del ricorrente (precisato però che la richiesta indennità di fr. 2'500.-- appare eccessiva per un allegato di 6 pagine che tocca unicamente la questione delle spese di patrocinio della sede cantonale) e al precedente patrocinatore dell'opponente. Non si giustifica invece versare un'indennità alla curatrice della minore, dato che non è stata invitata a presentare una risposta al ricorso.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Christopher Jackson, patrocinatore del ricorrente, un'indennità di fr. 1'500.-- e all'avv. C.________, già patrocinatore dell'opponente, un'indennità di fr. 1'000.--.
4.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori, e per conoscenza al precedente patrocinatore dell'opponente avv. C.________.
Losanna, 6 maggio 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini