Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_301/2025
Sentenza del 27 gennaio 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hurni, Presidente,
Kiss, Denys,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Giuseppe Gianella,
ricorrente,
contro
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente
B.________,
patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni.
Oggetto
gratuito patrocinio,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 maggio 2025 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2025.17-18).
Fatti
A.
A.a. Il 7 febbraio 2015 A.________ ha riportato policontusioni dopo essere stato investito da un'auto in retromarcia in un parcheggio. L'avv. B.________ lo aveva patrocinato dal 18 dicembre 2017 nelle procedure concernenti le assicurazioni sociali. Dal 25 marzo 2019 anche in quella attinente alle pretese di responsabilità civile (RC) nei confronti della C.________, società che aveva assicurato l'investitore.
A.b. Il 30 luglio 2018 A.________ ha presentato una richiesta di prestazioni all'assicurazione per invalidità (AI). Il 1° marzo 2020, dopo la fine del suo rapporto di lavoro, si è iscritto una prima volta all'assicurazione contro la disoccupazione. Questa lo ha dichiarato inidoneo al collocamento, in ragione della sua inabilità lavorativa. Il 1° dicembre 2020 si è nuovamente annunciato a tale assicurazione, presentando un certificato medico che attestava un'abilità lavorativa del 100 %. Il 23 dicembre 2020 ha chiesto all'avv. B.________ di informare l'Ufficio AI e chi di competenza. Il legale gli ha risposto con e-mail del 30 dicembre 2020, rimproverandogli di assumere " una posizione contraddittoria e inconciliabile ", rilevando che non si poteva contemporaneamente essere abile e inabile nella medesima professione e comunicandogli di dovere sapere se è abile o meno al lavoro e che non avrebbe più fatto nulla fintanto che non gli " sarà chiara la sua reale situazio ne medico-valetudinaria". Con decisioni 24 dicembre 2021, 19 gennaio 2022 e 1° febbraio 2022 l'AI ha concesso ad A.________ e alla sua famiglia una rendita d'invalidità al 100 % dal 1° gennaio 2019 e al 75 % dal 1° settembre 2020. Il 14 febbraio 2022 l'avv. B.________ ha rinunciato al mandato e ha consegnato al suo ex cliente un plico di documenti. Il 19 maggio 2023 l'AI ha sospeso in via cautelare la rendita e in parallelo è stato aperto un procedimento penale per truffa e ottenimento illecito di prestazioni dell'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale.
A.c. Con petizione 22 marzo 2024 A.________ ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano l'avv. B.________, rimproverando al convenuto una negligenza professionale, e ha chiesto al Pretore di Lugano di condannarlo al pagamento di fr. 500'000.--, per il mancato risarcimento da parte della C.________ dei danni corporali patiti, e di fr. 160'050.75, per il danno subito nella pratica AI.
L'11 aprile 2024 A.________ ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio. Dopo avergli nominato, il 5 giugno 2024, l'avv. D.________ quale patrocinatore d'ufficio, il Pretore ha respinto con decisione 28 febbraio 2025 l'istanza di gratuito patrocinio per assenza di buon fondamento della causa.
B.
Con sentenza 16 maggio 2025 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ contro la predetta decisione. Dopo aver illustrato i principi che reggono la responsabilità dell'avvocato, ha considerato pretestuoso, alla luce del tenore dell'e-mail del 30 dicembre 2020, il rimprovero mosso all'ex patrocinatore di non avere avvertito il suo cliente della problematicità del percorso intrapreso di propria iniziativa e ha ritenuto che l'appellante avrebbe dovuto spiegare in che modo un'informazione all'AI a monte dell'oramai avvenuta iscrizione del dicembre 2020 all'assicurazione contro la disoccupazione lo avrebbe preservato a posteriori da conseguenze dal profilo assicurativo, penale e finanziario. Con riferimento alla procedura riguardante l'assicuratore dell'investitore, la Corte cantonale ha ritenuto irrilevante che l'avv. B.________ non abbia consegnato la risposta ottenuta dalla compagnia di assicurazione alla richiesta di rinunciare a prevalersi della prescrizione, atteso che questa ha rilasciato una dichiarazione di rinuncia corrispondente al termine domandato.
C.
Con ricorso in materia civile del 17 giugno 2025 A.________ postula, in via principale, la riforma della sentenza impugnata nel senso che la domanda di gratuito patrocinio sia accolta e che gli sia designato quale gratuito patrocinatore l'avv. D.________. In via subordinata domanda l'annullamento del giudizio impugnato con il rinvio della causa alla Corte cantonale per nuova decisione. Chiede pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale. Sostiene che la Corte cantonale ha effettuato un accertamento arbitrario e incompleto dei fatti, segnatamente perché non ha considerato la risposta inviata all'e-mail del 30 dicembre 2020 né la mancata illustrazione delle conseguenze civili e penali del trascurato annuncio all'AI di ripresa dell'attività lavorativa. Lamenta pure un'errata applicazione del diritto federale per non avere ravvisato la violazione delle norme concernenti la diligenza dell'avvocato con riferimento alla mancata esecuzione delle sue richieste riguardanti l'AI. Inoltre, pure l'omessa consegna della rinuncia della C.________ a prevalersi della prescrizione costituirebbe una violazione dell'obbligo di diligenza. Rileva infine di avere reso verosimili le sue pretese che ammontano, nel caso di una revoca della rendita AI, a fr. 160'050.75, importo pari a quello che deve restituire a causa della mancata informazione. In caso di una conferma integrale della rendita, afferma di avere invece diritto alla differenza tra la somma del patrimonio consumato e dei debiti contratti per garantire il mantenimento della famiglia con un tenore di vita pari a quello permesso dalle rendite nel periodo di sospensione e l'importo complessivo versato dall'AI a titolo di arretrati.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto
1.
La decisione con cui viene rifiutato il gratuito patrocinio in una causa civile è una decisione incidentale che può causare un pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Anche gli altri presupposti di ammissibilità sono dati. Nulla osta quindi all'esame del presente ricorso.
2.
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le violazioni di diritti fondamentali solo se tali censure sono state sollevate e partitamente motivate. Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 147 I 73 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5, con rinvii).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. Può scostarsene o completarli solo se sono stati effettuati in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che in questo ambito significa arbitrario (art. 9 Cost.; DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze rigorose poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2, con rinvii; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). La parte che vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
3.
Giusta l'art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Una causa è priva di probabilità di successo, se la prospettiva di vincere la causa è notevolmente inferiore al rischio di soccombere, e non può quindi essere considerata seria, di modo che una persona ragionevole, che dispone dei necessari mezzi finanziari, rinuncerebbe a intraprendere la causa in ragione dei costi che dovrebbe sopportare. Se invece le possibilità di successo e il rischio di perdere la causa sono più o meno equilibrate o le prime paiono leggermente inferiori alle seconde, il gratuito patrocinio va accordato. La situazione va apprezzata alla data del deposito della domanda di gratuito patrocinio sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).
Quale mandatario l'avvocato è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO) e risponde del danno che causa violando i suoi obblighi di diligenza e fedeltà (DTF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1b, con rinvii). Anche se non è tenuto a fornire un risultato, egli deve compiere la sua attività secondo le regole dell'arte. Non risponde tuttavia dei rischi specifici inerenti alla formazione e al riconoscimento di un'opinione giuridica determinata. Da questo punto di vista egli esercita un'attività a rischio, di cui occorre tenere conto dal profilo del diritto della responsabilità civile. L'avvocato non può essere in particolare ritenuto responsabile per ogni misura od omissione che a posteriori risulta essere la causa del danno o che avrebbe potuto impedirlo. Spetta alle parti sopportare il rischio del processo: esse non possono trasferirlo sui loro patrocinatori (DTF 134 III 534 consid. 3.2.2, con rinvii). Fra le condizioni, previste dal regime generale dell'art. 97 CO e che devono essere adempiute per riconoscere la responsabilità di un avvocato, vi sono, oltre alla violazione di un obbligo contrattuale, l'esistenza di un danno, un rapporto di causalità (naturale e adeguata) fra la violazione contrattuale e il danno, e una colpa (sentenza 4A_79/2022 del 3 gennaio 2024 consid. 4; 4A_349/2022 del 14 febbraio 2023 consid. 4.1.1, con rinvii).
4.
4.1. La Corte cantonale, basandosi sull'e-mail del 30 dicembre 2020, ha ritenuto che il legale aveva esplicitamente avvertito l'attore della problematica e del rischio legati al percorso scelto e che il mandante nemmeno pretende di avere tentato di rispondere alle criticità evidenziate. Ha poi rilevato che, al fine di indicare una parvenza di buon diritto, l'attore avrebbe dovuto spiegare in che modo un'informativa a monte dell'AI lo avrebbe preservato a posteriori da una qualsiasi conseguenza assicurativa, penale e finanziaria.
4.2. Il ricorrente lamenta un accertamento arbitrario dei fatti, perché la Corte cantonale non ha considerato che egli, dopo aver ricevuto la predetta e-mail, ha subito risposto al suo avvocato, esponendogli la sua drammatica situazione finanziaria e implorandolo di aiutarlo. La Corte cantonale avrebbe inoltre omesso di considerare che l'avvocato non gli aveva illustrato le possibili conseguenze civili e penali di un mancato annuncio all'assicurazione AI della ripresa di un'attività lavorativa. L'avvocato avrebbe violato il suo obbligo di diligenza, non fornendo una consulenza adeguata e omettendo di effettuare la comunicazione richiesta, nonostante il fatto che il mandato sia proseguito dopo il 30 dicembre 2020.
4.3. In concreto, è esatto che la sentenza impugnata non menziona tutti i suddetti fatti. Quelli tralasciati non risultano tuttavia rilevanti ai fini del presente giudizio, atteso che riguardano unicamente la pretesa violazione dell'obbligo di diligenza. La violazione di un obbligo contrattuale è solo la prima delle quattro condizioni che devono essere adempiute cumulativamente per poter pretendere con successo un risarcimento danni. Il rimprovero mosso dalla Corte cantonale al ricorrente di non avere spiegato in che modo un altro comportamento dell'avvocato lo avrebbe preservato dalle conseguenze penali e civili dopo il suo agire unilaterale non concerne tale presupposto. Le considerazioni dei Giudici di appello attengono piuttosto all'assenza di una illustrazione del nesso di causalità fra le violazioni contrattuali attribuite al patrocinatore e il danno che il ricorrente pretende di avere subito e di cui chiede il risarcimento. Questi non fornisce tale delucidazione nemmeno nel gravame in esame, incentrato sulla violazione dell'obbligo di diligenza. Giova del resto rilevare che non viene neppure spiegato il motivo per cui l'AI, se fosse stata informata dell'abilità lavorativa segnalata all'assicurazione contro la disoccupazione, avrebbe erogato al ricorrente la rendita che deve restituire e di cui pretende il risarcimento dal suo precedente legale. In queste circostanze la Corte cantonale non ha violato il diritto federale, ritenendo che da un esame sommario la richiesta di risarcimento non pare avere possibilità di esito favorevole.
5.
5.1. Riferendosi alla mancata comunicazione della risposta (affermativa) data dall'assicurazione per la responsabilità civile dell'investitore alla richiesta di rinunciare all'eccezione di prescrizione fino al 31 dicembre 2022, la Corte cantonale ha rilevato che l'omissione sarebbe stata rilevante se il termine accettato fosse stato più breve di quello proposto.
5.2. Il ricorrente sostiene che, dalla semplice consegna della domanda di rinuncia all'eccezione di prescrizione, egli non poteva dedurne l'accettazione da parte dell'assicuratore RC dell'investitore. Sostiene poi che non è vero che un mandatario deve trasmettere al cliente unicamente le decisioni in cui le richieste formulate non sarebbero state interamente accolte. Ricorda inoltre che un avvocato ha il dovere di fare il necessario per salvaguardare i termini, segnatamente quelli di prescrizione.
5.3. Nella fattispecie è pacifico che l'assicurazione RC ha, come chiestole, rinunciato a prevalersi della prescrizione fino alla fine del 2022 e che il legale ha rinunciato al mandato il 14 febbraio 2022. Da quest'ultimo momento quindi il ricorrente, che non afferma di essere stato all'oscuro della richiesta del suo ex avvocato, aveva avuto quasi 10 mesi per informarsi, rispettivamente per attivarsi a non lasciar prescrivere un'eventuale pretesa. Egli nemmeno sostiene - a ragione - che il suo ex patrocinatore gli abbia impedito di salvaguardare i suoi interessi, sottacendogli ad esempio una prossima inaspettata scadenza del termine di prescrizione. Incentrando nuovamente il ricorso sul dovere di diligenza, il ricorrente dimentica ancora una volta gli altri presupposti necessari affinché un'azione di risarcimento danni possa avere un esito favorevole, segnatamente il sussistere di un nesso di causalità. Ed è appunto a questa condizione che la Corte cantonale si è riferita, forse in modo un po' criptico, quando ha indicato che la mancata informazione sarebbe stata determinante unicamente se l'assicuratore RC avesse dato il suo accordo per un termine più breve di quello proposto. Il ricorrente non spende del resto una parola (né è ravvisabile) perché la prescrizione di eventuali pretese contro l'assicurazione RC, intervenuta quasi 10 mesi dopo la rinuncia al mandato, sarebbe stata provocata (anche solo in parte) dall'omessa informazione del precedente avvocato. Anche con riferimento alla seconda richiesta di risarcimento danni, la Corte cantonale non ha pertanto violato il diritto federale ritenendola priva di probabilità di successo. Così stando le cose non occorre soffermarsi sulle argomentazioni ricorsuali attinenti alla verosimiglianza delle poste dell'asserito danno di cui il ricorrente pretende il risarcimento. Il ricorso va quindi disatteso anche su questo punto.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso si confronta solo in parte con i considerandi della sentenza impugnata. Esso si rivela quindi in larga misura inammissibile e per il resto si palesa infondato. In queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale va respinta, indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente, perché l'impugnativa era fin dall'inizio priva di possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente e dell'avv. B.________, e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 gennaio 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti