Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_103/2025
Sentenza del 10 marzo 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Giudice presidente,
Denys, May Canellas,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Andrea Lenzin,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Camponovo,
opponente.
Oggetto
competenza territoriale,
ricorso contro la sentenza emanata il 14 gennaio 2025 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2024.139).
Fatti
A.
A.a. B.________, domiciliata in Italia, è stata alle dipendenze, in qualità di impiegata, della società ticinese A.________ SA dal 1° giugno 2017 al 31 agosto 2022. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato prevedeva un salario mensile di lordo di fr. 5'500.-- per 13 mensilità, oltre a una provvigione, una proroga di foro in favore della Pretura di Mendrisio sud e una clausola di "divieto di concorrenza" dal seguente tenore: " La signora B.________ si impegna nei confronti di A.________ SA, per un periodo di 3 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni, ecc.) sia in Svizzera sia in Italia a non effettuare direttamente o indirettamente, sia in forma autonoma che in forma subordinata, concorrenza a A.________ SA. Si impegna quindi a: NON fornire ad altri informazioni capaci di danneggiare l'attività commerciale di A.________ SA; NON intraprendere atti idonei a sviare la clientela di A.________ SA prestando la sua opera come dipendente, dirigente, consulente o sotto qualsiasi forma o veste a clienti, ad aziende, società, imprese, persone che operano nello stesso settore merceologico di A.________ SA. In caso contrario è prevista una pena convenzionale di CHF 150'000.- oltre ad un'ulteriore responsabilità per l'eventuale maggior danno arrecato. Resta inteso che, durante tale periodo, la dipendente, in ogni caso, non può e non deve contattare la clientela di A.________ SA, né comunque intrattenere con essa alcun rapporto professionale e/o lavorativo".
A.b. Con petizione 8 novembre 2023 la A.________ SA ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura di Mendrisio sud B.________, postulando in via principale di condannarla al pagamento della pena convenzionale di fr. 150'000.--; in via subordinata ha chiesto la medesima somma suddivisa in una pena convenzionale e un risarcimento danni. Ha rimproverato alla convenuta di avere, con due colleghi che pure si erano licenziati, svolto un'attività concorrenziale presso un'altra azienda con sede a Balerna, utilizzando peraltro dati aziendali riservati, sensibili e trafugati. Dopo aver limitato il procedimento ex art. 125 lett. a CPC all'esame dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, il Pretore aggiunto l'ha accolta e ha dichiarato la petizione inammissibile con giudizio 5 settembre 2024.
B.
Con sentenza 14 gennaio 2025 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato dalla A.________ SA. La Corte cantonale ha ritenuto che, qualora come nella fattispecie siano fatte valere pretese contrattuali ed extracontrattuali, vi è un'attrazione della competenza verso il foro preponderante. Ha considerato che questo è quello contrattuale (presso il domicilio della lavoratrice) previsto dall'art. 20 della Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano; CLug; RS 0.275.12). Ha aggiunto che anche la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito in una sentenza del 2015 che il foro dell'art. 20 cpv. 1 del parallelo Regolamento CE 44/2001 dell'Unione europea prevale su quello dell'art. 5 n. 3 del citato regolamento. A titolo subordinato ha rilevato che, anche qualora vi fosse stato un foro in Svizzera, la Pretura di Mendrisio sud non sarebbe stata competente, poiché nel Cantone Ticino le cause in materia di legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) con un valore superiore a fr. 30'000.-- sono state attribuite alla III Camera civile del Tribunale di appello, quale istanza cantonale unica (art. 48 lett. b n. 4 della legge ticinese di organizzazione giudiziaria; LOG).
C.
Con ricorso in materia civile del 27 febbraio 2025 la A.________ SA postula l'annullamento della sentenza impugnata e in sua riforma la reiezione dell'eccezione di incompetenza territoriale e l'assegnazione alla parte convenuta del termine di 30 giorni per presentare la risposta. Afferma che le circostanze poste a fondamento della sua azione non hanno un carattere puramente contrattuale, ma che questa concerne anche pretese derivanti da atto illecito e nega che la controversia trovi prevalentemente fondamento nel rapporto di lavoro, ragione per cui non si giustifica "un'applicazione meccanica" dell'art. 20 CLug.
Con risposta 26 marzo 2025 B.________ propone la reiezione del ricorso nei limiti della sua ammissibilità.
Diritto
1.
Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con valore di lite superiore ai limiti fissati dall'art. 74 cpv. 1 LTF. Esso si rivela quindi da questo profilo ammissibile.
2.
Per costante prassi nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Lugano si tiene conto della giurisprudenza attinente sia alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia al Regolamento CE 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16 gennaio 2001 pag. 1), che ha sostituito quest'ultima Convenzione (DTF 150 III 413 consid. 3.2; 139 III 232 consid. 2.2; 137 III 261 consid. 1.1.1, con rinvii).
3.
3.1. La Corte cantonale ha dapprima rilevato che l'attrice aveva fatto valere sia pretese contrattuali sia pretese extracontrattuali. Ha indicato che in tali casi, se si tratta unicamente di un conflitto di competenza nazionale, vi è un'attrazione della competenza e ne ha quindi dedotto che nel diritto svizzero, qualora i fori in concorrenza siano quelli internazionali, la soluzione, che reputa essere stata adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), di procedere a una suddivisione della giurisdizione a favore dei fori competenti risulta insoddisfacente. Ha quindi ritenuto che occorre determinare un unico foro per decidere l'intera controversia con un approccio che tenga conto della natura delle responsabilità invocate e degli elementi fattuali allegati dalla parte attrice. Ha pertanto considerato che il foro preponderante non è quello in materia di illeciti dolosi o colposi dell'art. 5 CLug, ma quello contrattuale - per altro esclusivo ed imperativo - dell'art. 20 CLug. Ha aggiunto che pure la CGUE ha stabilito, in applicazione del Regolamento CE 44/2001, che il foro dell'art. 20 cpv. 1 prevale su quello dell'art. 5 n. 3.
3.2. La ricorrente afferma che le pretese fatte valere con la domanda subordinata di risarcimento danni traggono origine da norme penali ( art. 143 cpv. 1, 143bis e 162 CP , art. 6 e 23 LCSl ) e non presenterebbero alcun collegamento al rapporto contrattuale. Per questo motivo, sostiene la ricorrente, è sbagliato applicare "meccanicamente" l'art. 20 CLug, ma sarebbe dato il foro previsto dall'art. 5 n. 3 CLug.
3.3. Giusta l'art. 5 n. 3 CLug la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Nella sezione 5, intitolata competenza in materia di contratti individuali di lavoro, è stato instaurato un sistema di competenza che protegge la parte considerata debole, che va convenuta in giudizio innanzi al giudice del suo domicilio (GUADEMET-TALLON/ANCEL, Compétence et exécution des jugements en Europe, 7aed., 2024, n. 301 seg.), e conseguentemente l'art. 20 cpv. 1 CLug recita che l'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio il lavoratore è domiciliato. L'applicazione di tale norma presuppone l'esistenza di un contratto di lavoro nel senso definito autonomamente dalla Convenzione. Ciò significa che il lavoratore deve avere fornito per un certo periodo di tempo, a favore del datore di lavoro e sotto la direzione di quest'ultimo, prestazioni in contropartita delle quali ha ricevuto una retribuzione e deve essere stato legato da un nesso durevole che lo inseriva nell'ambito di una determinata organizzazione dell'attività del datore di lavoro (GUADEMET-TALLON/ANCEL, op. cit., n. 337; sentenza della CGUE del 10 settembre 2015 C-47/14 Holterman Ferho, punto 45). Nel caso in cui sussiste un tale contratto di lavoro la CGUE ha già avuto modo di precisare che gli articoli da 18 a 21 del Regolamento CE 44/2001 ostano all'applicazione dell' art. 5 n. 1 e 3 del medesimo regolamento (sentenza Holterman Ferho, punti 49, 66 e 67; ALEXANDER R. MARKUS, Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen (2015), in Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht, vol. 26 (2016), pag. 171).
In concreto giova innanzi tutto rilevare che l'esistenza di un contratto di lavoro nel predetto senso non è contestata e che la stessa ricorrente riconosce di avere presentato un cumulo di azioni con un fondamento contrattuale ed extracontrattuale contro la sua ex dipendente. In queste circostanze, alla luce di quanto precede, a torto essa pretende di poter adire il foro dell'asserito atto illecito perché nella domanda subordinata avrebbe chiesto - anche - il risarcimento del danno derivante da eventuali atti illeciti. Ne segue che la Corte cantonale ha correttamente individuato il foro internazionale, che si situa presso il domicilio della lavoratrice. Non occorre pertanto esaminare la motivazione abbondanziale della sentenza impugnata concernente la competenza all'interno del Cantone Ticino nell'eventualità dell'esistenza di un foro in Svizzera.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa infondato e in quanto tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 4'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 marzo 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Kiss
Il Cancelliere: G. Piatti