Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_161/2026
Sentenza del 16 aprile 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Consiglio di Stato, Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Pretese nei confronti dello Stato,
ricorso contro la sentenza emanata il 5 marzo 2026
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino (52.2026.87).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Il 20 novembre 2023A.________ ha inoltrato al Consiglio di Stato del Cantone Ticino una domanda di risarcimento danni nei confronti dello Stato del Cantone Ticino (fr. 1'161'374.30), fondata sulla legge ticinese del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp; RL/TI 166.100). Nella stessa si doleva dell'operato di una ex procuratrice pubblica. La domanda è stata respinta dal Consiglio di Stato il 19 giugno 2024.
1.2. Con sentenza del 5 marzo 2026 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, al quale A.________ si è rivolto il 25 febbraio 2026 contestando la risoluzione governativa del 19 giugno 2024, ne ha dichiarato il gravame inammissibile. In primo luogo ha osservato che, prima di promuovere l'azione in materia di pretese di risarcimento danni nei confronti dello Stato, l'interessato doveva, conformemente a quanto prescritto dall'art. 19 LResp, innanzitutto notificare la propria pretesa all'ente pubblico. In caso di risposta negativa, doveva allora avviare, in applicazione dell'art. 22 LResp, l'azione giudiziaria dinanzi al Giudice civile ordinario. Lo scritto del 19 giugno 2024 non era quindi una decisione impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo e, se A.________ intendeva convenire in giudizio il Cantone Ticino per far valere le proprie pretese risarcitorie, doveva allora rivolgersi nelle dovute forme al competente Giudice civile, ciò che non era stato fatto. Il gravame andava pertanto dichiarato inammissibile.
1.3. Il 14 marzo 2026A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico di cui chiede, censurato l'operato della procuratrice pubblica, l'accoglimento e che gli venga riconosciuto a titolo di risarcimento danni la somma di fr. 1'161'374.30.
In data 19 marzo 2026 il ricorrente è stato informato che il suo ricorso non adempiva le esigenze legali di forma e di contenuto e che doveva rimediarvi, pena l'inammissibilità dello stesso, prima della scadenza del termine ricorsuale, il quale non era per legge prorogabile.
Con scritto spedito l'8 aprile 2026A.________, confermato il suo ricorso, domanda, nel caso in cui il
"Tribunale federale fosse sempre convinto delle proprie argomentazioni", che la causa sia trasmessa al Giudice competente in virtù degli artt. 4 e 17 LPAmm (RL/TI 165.100).
Il Tribunale federale non ha ordinato altri atti istruttori.
2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (ATF 150 IV 103 consid. 1).
2.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e rinvii), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e rinvii). Il ricorso deve trarre spunto dalla motivazione della decisione impugnata: la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente che reputa lesivi del diritto (DTF 140 III 115 consid. 2).
2.2. Nel caso specifico il ricorso e il complemento spedito l'8 aprile 2026 non adempiono manifestamente queste esigenze di motivazione. Infatti negli stessi il ricorrente non si confronta affatto con l'argomentazione della Corte cantonale secondo cui la procedura specifica concernente una domanda di risarcimento danni nei confronti dello Stato disciplinata dal diritto cantonale, segnatamente dalla LResp, non era stata da lui rispettata, ragione per cui il suo gravame, inoltrato all'autorità sbagliata, andava dichiarato inammissibile. Altrimenti detto il ricorrente, oltre a non far valere alcuna applicazione arbitraria dei disposti cantonali determinanti nella fattispecie, omette anche qualsiasi confronto con l'esauriente motivazione contenuta nella sentenza cantonale, in dispregio delle esigenze di motivazione poste dagli artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.1). In mancanza di una motivazione topica, il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.
2.3. Infine, riguardo alla richiesta, contenuta nella risposta spedita l'8 aprile 2026 di trasmettere, nel caso in cui il
"Tribunale federale fosse sempre convinto delle proprie argomentazioni", la causa al Giudice competente in virtù degli artt. 4 e 17 LPAmm (RL/TI 165.100), senza che occorra qui pronunciarsi sulla pertinenza delle norme citate, va osservato che, affinché il Tribunale federale possa esaminare tale richiesta, deve entrare nel merito del ricorso. Questo presuppone che l'allegato ricorsuale adempia le esigenze legali in materia di motivazione, ciò che, come appena esposto, non è il caso nella fattispecie.
3.
Premesse queste considerazioni il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va quindi evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
4.
Le spese ridotte seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato, in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino, e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 16 aprile 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud