Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_96/2026
Sentenza del 24 aprile 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Kneubühler, Müller,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
Franca Gemperle,
patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller,
ricorrente,
contro
Comune di Roveredo, Al Giardinètt 2, 6535 Roveredo GR,
opponente.
Oggetto
Diritto di voto; invio di documenti al Consiglio comunale,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 gennaio 2026 dal Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni,
Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo (VR1 25 90).
Fatti
A.
Con ricorso del 29 dicembre 2025, Franca Gemperle, consigliera comunale di Roveredo, e A.________, hanno adito congiuntamente il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, impugnando la decisione del Consiglio comunale del 17 dicembre 2025, con riferimento alla trattanda n. 6 concernente l'approvazione delle disposizioni transitorie relative alla tassazione del consumo di acqua potabile e delle acque luride. A loro avviso, il relativo messaggio municipale n. 36/2025 sarebbe stato trasmesso soltanto il 10 dicembre 2025, in violazione dell'art. 5 dell'Ordinanza interna del Consiglio comunale del Comune di Roveredo (OCC), secondo cui la convocazione del legislativo deve avvenire almeno 14 giorni prima della seduta e, nel contempo, essere corredata dell'ordine del giorno e dei relativi messaggi municipali. In tale contesto, anche la convocazione stessa, che affermavano essere stata notificata il 5 dicembre 2025, sarebbe avvenuta tardivamente. Tali irregolarità non avrebbero consentito un'adeguata preparazione sul tema in questione e, quindi, una trasparente espressione del voto da parte dei membri del Consiglio comunale.
B.
Con sentenza del 9 gennaio 2026, comunicata il 21 gennaio successivo, il Tribunale d'appello ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, giusta l'art. 60 cpv. 2 lett. b della legge cantonale sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 317.100), il termine di ricorso in materia di diritti politici è di 10 giorni dalla "rilevazione del motivo d'impugnazione" e che, per invalsa giurisprudenza, eventuali vizi procedurali devono essere fatti valere immediatamente, senza attendere l'esito della votazione. Accertato che Franca Gemperle era a conoscenza delle addotte irregolarità già al momento della convocazione al Consiglio comunale, a suo dire avvenuta il 5 dicembre 2025, ne ha quindi dedotto la tardività del gravame. Per il resto, ha negato a A.________ la legittimazione a ricorrere, non essendo membro del legislativo comunale.
C.
Con un ricorso in materia di diritto pubblico "concernente [la] violazione del diritto di voto", Franca Gemperle insorge dinanzi al Tribunale federale postulando, concesso al gravame l'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza succitata, nonché il rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché annulli la decisione del Consiglio comunale del 17 dicembre 2025 relativa alla trattanda no. 6, oppure accerti la nullità assoluta della predetta risoluzione comunale. In subordine, chiede l'annullamento del giudizio cantonale nonché della decisione comunale, oppure l'accertamento della nullità di quest'ultima.
Il Tribunale d'appello rinuncia a presentare delle osservazioni, mentre il Comune di Roveredo propone di respingere il ricorso, in quanto ammissibile. Con la replica del 23 marzo 2026, l'insorgente si riconferma nelle proprie conclusioni.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1). Qualora ciò non risulti manifesto, spetta tuttavia alla ricorrente, in virtù del suo obbligo di motivazione secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , dimostrare la propria legittimazione a ricorrere (DTF 145 I 121 consid. 1; 138 IV 86 consid. 3). Non spetta infatti al Tribunale federale ricercare su quali elementi la stessa potrebbe fondarsi. In difetto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (DTF 142 V 395 consid. 3.1; sentenza 1C_216/2023 del 27 luglio 2023 consid. 2; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 3
aed. 2022, n. 15 ad art. 89 LTF).
1.2. Quando l'autorità inferiore non esamina il ricorso nel merito, come in concreto, l'oggetto del litigio dinanzi al Tribunale federale si limita all'ammissibilità del gravame cantonale (DTF 150 I 183 consid. 3.3).
1.3. Nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale non possono di principio essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF), in particolare quelli sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato (cosiddetti "veri nova"; DTF 149 III 465 consid. 5.5.1). Pertanto, la dichiarazione scritta del consigliere comunale Daniele Togni del 23 marzo 2026, successiva alla sentenza impugnata, risulta inammissibile.
2.
2.1. Secondo l'art. 82 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico (lett. a), contro gli atti normativi cantonali (lett. b), e quelli concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari (lett. c).
2.2. La ricorrente non precisa quale via di ricorso intende intraprendere, limitandosi ad affermare, in modo generico, di essere legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF. Sostiene di essere cittadina svizzera domiciliata a Roveredo, titolare dei diritti politici, membro del Consiglio comunale, nonché di aver preso parte alla seduta del 17 dicembre 2025, ritenendo che la decisione adottata in tale ambito abbia leso il suo diritto di voto. Pertanto, sarebbe particolarmente toccata dalla sentenza impugnata e disporrebbe di un interesse degno di protezione al suo annullamento, rilevando di aver partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore. Richiamando infine l'art. 88 cpv. 1 lett. a LTF, osserva che la decisione avversata è stata resa dal Tribunale d'appello quale ultima istanza cantonale in materia di diritti politici.
Nel merito della causa, censura sostanzialmente che il termine di ricorso di 10 giorni (art. 60 cpv. 2 LGA) non avrebbe potuto decorrere già dal 5 dicembre 2025, giorno in cui sarebbe stata notificata la convocazione al Consiglio comunale. A tale riguardo, richiama in particolare l'art. 60 cpv. 3 LGA - non applicato dall'autorità inferiore - secondo cui "per i membri di un ente aventi diritto di voto, in caso di decisioni prese in assemblea, quale giorno della presa di conoscenza fa stato il giorno della decisione", ritenendo tale disposizione applicabile anche al legislativo comunale. Insiste quindi sul fatto che i vizi procedurali sarebbero stati fatti tempestivamente valere nel corso della seduta del 17 dicembre 2025, mediante una richiesta d'ordine ai sensi dell'art. 21 OCC proposta dal consigliere comunale Daniele Togni, con cui avrebbe chiesto, insieme ad altri membri del Consiglio comunale, lei compresa, lo stralcio della trattanda n. 6 prima della deliberazione, domanda tuttavia respinta. La ricorrente censura quindi come arbitrario l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale, nella misura in cui quest'ultima avrebbe negato, nella sua motivazione abbondanziale, ch'ella abbia sollevato obiezioni in seduta. Il fatto che il suo nome non figuri nel relativo verbale non significherebbe che non abbia espresso il proprio dissenso.
3.
3.1. Il ricorso per violazione dei diritti politici secondo l'art. 82 lett. c LTF può essere presentato, di massima, solo quando sono direttamente in gioco i diritti politici dei cittadini, rispettivamente le elezioni o votazioni popolari, ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 Cost. (DTF 151 I 41 consid. 2). Questa nozione comprende il diritto di voto e di eleggibilità (attiva e passiva), la preparazione e lo svolgimento delle votazioni (scrutini ed elezioni), il diritto di iniziativa e di referendum, nonché altre forme di partecipazione democratica (sentenza 1C_216/2023, citata, consid. 3.2). La garanzia dei diritti politici protegge infatti la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto (art. 34 cpv. 2 Cost.). In quest'ambito, sono impugnabili anche le decisioni d'inammissibilità (cfr. sentenze 1C_195/2025 del 25 giugno 2025 consid. 1 e 1C_52/2010 del 21 aprile 2010 consid. 1.1).
3.2. I diritti politici dei cittadini non sono invece coinvolti quando la controversia riguarda unicamente misure o disposizioni relative all'organizzazione di un'autorità o di un corpo elettorale. In questo senso, nell'ambito di votazioni indirette, ossia quelle svolte in seno ad un organo rappresentativo, come il Consiglio comunale, il diritto di voto dei cittadini non può, di principio, essere leso (DTF 151 I 41 consid. 2; 137 I 77 consid. 1.1; 112 Ia 174 consid. 2; GEROLD STEINMANN/ADRIAN MATTLE, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3
aed. 2018, n. 84 ad art. 82 LTF). Analogamente, non è possibile contestare dinanzi al Tribunale federale le informazioni e i messaggi allestiti dall'organo esecutivo all'attenzione del parlamento (cfr. DTF 138 I 61 consid. 7.3; 1C_283/2010 del 9 dicembre 2010 consid. 2.2).
3.3. La ricorrente non si confronta minimamente con la giurisprudenza relativa alla legittima zione a ricorrere nel quadro dei diritti politici, sulla cui lesione è in sostanza incentrato il suo gravame. Va tuttavia rilevato che la controversia sottoposta all'autorità inferiore riguarda esclusivamente il funzionamento interno del Consiglio comunale quale organo rappresentativo della cittadinanza (art. 10 cpv. 2 della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 17 ottobre 2017 [LCom; CSC 175.050]), segnatamente la tempestiva trasmissione di un messaggio municipa le. Si tratta, pertanto, di un aspetto organizzativo proprio di un organo politico che non concerne direttamente i diritti politici dei cittadini, a differenza di quanto avviene ad esempio nell'ambito di un'Assemblea comunale, alla quale la ricorrente avrebbe potuto partecipare quale cittadina (cfr. art. 13-14 LCom; sentenza 1C_20/2023 del 20 gennaio 2023 consid. 3.2).
Inoltre, in materia di diritti politici, la legittimazione a ricorrere prevista dall'art. 89 cpv. 3 LTF, riconosciuta a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa senza che sia richiesto un interesse personale degno di protezione all'annullamento dell'atto impugnato (DTF 134 I 172 consid. 1.2), concerne unicamente le votazioni e le elezioni popolari, alle quali possono partecipare i cittadini aventi diritto di voto. Essa è disciplinata in modo esaustivo dalla predetta disposizione, non invocata dall'insorgente (DTF 136 I 404 consid. 1.1.1). Estendere questa legittimazione a qualsiasi persona che dispone di un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF equivarrebbe a snaturare lo specifico rimedio di diritto previsto dall'art. 82 lett. c LTF (DTF 134 I 172 consid. 1.3.3). Pertanto, il fatto che la ricorrente rivesta la carica di consigliera comunale non è determinante. Infatti, la semplice appartenenza a un'autorità non implica di per sé una relazione di prossimità sufficiente con l'oggetto del litigio né, di riflesso, una particolare qualità per ricorrere (DTF 151 I 41 consid. 2). Non è poi decisivo che, a livello cantonale, sembrasse data la possibilità d'impugnare la contestata risoluzione del Consiglio comunale dinanzi al Tribunale d'appello con un ricorso in materia di diritto di voto, in quanto la legittimazione a ricorrere dinanzi al Tribunale federale è disciplinata esclusivamente dalla LTF. Anche l'indicazione, nei rimedi di diritto della decisione avversata, della possibilità di presentare un ricorso a questa Corte non fonda automaticamente la legittimazione a inoltrarlo, qualora non ne siano date le condizioni (sentenza 1C_20/2023, citata, consid. 1.2). Nella misura in cui la ricorrente contesta la mancata applicazione dell'art. 60 cpv. 3 LGA, si può comunque rilevare - senza voler dirimere in concreto tale aspetto - ch'esso non si applica di massima alle vertenze concernenti la violazione di norme procedurali precedenti il voto (sul tema, cfr. sentenza 1C_195/2025, citata, consid. 3 segg.). Ciò posto, il ricorso per violazione dei diritti politici (art. 82 lett. c LTF) è inammissibile per carenza di legittimazione.
4.
4.1. Occorre quindi esaminare se l'insorgente è legittimata a inoltrare un ricorso contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF). Giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati (lett. b) e dispone di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi (lett. c). La ricorrente deve quindi trarre dall'esito del procedimento un'utilità pratica, nel senso che la sua situazione giuridica o di fatto possa essere concretamente influenzata (DTF 147 I 1 consid. 3.4).
4.2. Nella fattispecie, un simile interesse non è dimostrato. Infatti, l'insorgente non spiega, conformemente al suo obbligo di motivazione (cfr. consid. 1.1), in quale misura sarebbe personalmente toccata dalla sentenza impugnata, né quale vantaggio pratico trarrebbe dal suo annullamento. In particolare, non dimostra quale interesse degno di protezione avrebbe a che l'autorità inferiore esamini nel merito il suo ricorso, rispettivamente quale interesse personale sarebbe in gioco nella vertenza cantonale. Va comunque rilevato che le censure sollevate dinanzi al Tribunale d'appello si esauriscono nella critica alla tardiva trasmissione degli atti al Consiglio comunale, senza che sia fatto valere un interesse personale distinto da quello che potrebbe toccare qualsiasi membro del legislativo o, più in generale, l'interesse pubblico al suo corretto funzionamento. Anche in quest'ambito, è quindi decisivo il fatto che la mera appartenenza a un'autorità politica, in concreto al Consiglio comunale, non conferisce all'interessata la legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF (DTF 151 I 41 consid. 2). Neppure il criticato funzionamento degli organi politici può costituire l'oggetto di un ricorso al Tribunale federale, previsto unicamente per la tutela dei diritti individuali (sentenza 1C_216/2023, citata, consid. 4.1). Un ricorso presentato a tutela di un presunto interesse pubblico alla corretta applicazione del diritto, senza che alla ricorrente derivi un concreto vantaggio in caso di accoglimento del gravame, è infatti inammissibile, essendo esclusa l'azione popolare (DTF 144 I 43 consid. 2.1). Per il resto, l'insorgente non invoca l'applicazione di termini di ricorso più estesi previsti dal diritto cantonale (cfr. art. 60 cpv. 1 LGA), né fa valere la violazione della garanzia della via giudiziaria. In ogni caso, si osserva che l'art. 29a Cost. non impedisce di subordinare l'entrata in materia di un ricorso al rispetto delle usuali condizioni di ammissibilità (DTF 139 II 185 consid. 12.4; sentenza 1C_692/2024 del 21 marzo 2025 consid. 5). Ne consegue che, anche sotto il profilo dell'art. 82 lett. a LTF, il gravame è inammissibile per carenza di legittimazione.
5.
In esito, il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Al Comune di Roveredo non si attribuiscono ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 3 LTF).
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Comune di Roveredo e al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo.
Losanna, 24 aprile 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti