Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_516/2025
Sentenza dell'11 febbraio 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Müller, Mecca, Giudice supplente,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv.ti Flavio Canonica e Camilla Sabbadini,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Daniele Calvarese,
opponente,
Municipio di Quinto, via Quinto 19, 6777 Quinto,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Licenza edilizia a posteriori; autonomia comunale,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 luglio 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.30).
Fatti
A.
A.a. A.________ è proprietario dei mappali xxx e yyy di Quinto, sezione di Prato Leventina, assegnati dal piano regolatore vigente alla zona per il lavoro non intensiva (fino al 28 maggio 2025, alla zona artigianale [Ar]), con limitate porzioni del mappale xxx attribuite alla zona mista (in precedenza, alla zona mista RAr3). Su tali fondi, la società C.________ SA esercita un'attività di sgombero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti. Nel 2019, l'allora Municipio del Comune di Prato Leventina - aggregato nel frattempo nel nuovo Comune di Quinto secondo il decreto legislativo del Gran Consiglio del 28 maggio 2024 - ha rilasciato una licenza edilizia, cresciuta in giudicato, per la demolizione di un edificio esistente sul mappale yyy e la costruzione di un nuovo capannone ad uso industriale, destinato al raggruppamento, trattamento, selezione e deposito intermedio di rifiuti soggetti a controllo. Il mappale yyy confina con il fondo zzz di proprietà di B.________, il quale è attribuito in parte alla zona estensiva per l'abitazione A2 (fino al 28 maggio 2025: zona residenziale estensiva a un piano R1) e, per un'altra porzione, alla zona agricola e boschiva.
A.b. In occasione di un sopralluogo esperito il 24 agosto 2021, la Sezione cantonale protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) ha constatato, all'interno del capannone situato sul fondo yyy, la presenza di un trituratore per rifiuti (marca Lindner, modello Urraco 75-D) privo di licenza edilizia. A seguito di tale accertamento, A.________ ha presentato, il 16 settembre 2021, una domanda di costruzione in sanatoria per l'installazione di tale impianto, destinato alla triturazione di legname e rifiuti ingombranti, dichiarandone un utilizzo limitato a un'ora al giorno. La domanda di costruzione ha suscitato l'opposizione, fra gli altri, di B.________. Il 26 luglio 2022, rilevato che nel capannone venivano effettuati dei lavori di triturazione e che la domanda di costruzione era ancora pendente, il Municipio ha intimato all'istante un divieto d'uso del trituratore. Nel corso della procedura edilizia, la SPASS ha richiesto all'interessato, per il tramite del Municipio, degli approfondimenti tecnici sotto vari profili, i quali hanno segnatamente condotto all'allestimento di più studi fonici che comprovassero il rispetto delle prescrizioni sancite dalla LPAmb (RS 814.01). Con avviso n. 120296 del 7 aprile 2023, l'Ufficio cantonale delle domande di costruzione (UDC) ha espresso il suo parere favorevole al permesso edilizio, subordinandolo tuttavia all'adozione di misure costruttive e d'esercizio vincolanti indicate nell'avviso formulato dalla SPASS. Quest'ultima ha imposto svariate condizioni e oneri, tra cui la chiusura del capannone su tre lati mediante elementi fonici e fonoassorbenti, il rispetto delle modalità di utilizzo del trituratore indicate nello studio fonico, l'esecuzione di collaudi finali, nonché ulteriori condizioni in materia di gestione dei rifiuti e di protezione dell'aria e delle acque.
B.
Il 19 aprile 2023, il Municipio del Comune di Prato Leventina ha rilasciato la licenza edilizia per la posa del trituratore, respingendo nel contempo le opposizioni dei vicini. Con risoluzione del 22 novembre 2023 (n. 5655), il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da B.________ contro la succitata decisione municipale. Con sentenza del 10 luglio 2025, il Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia accolto il ricorso presentato da quest'ultima e annullato la risoluzione governativa nonché la licenza edilizia, ritenendo che il trituratore non fosse conforme alla destinazione della zona.
C.
Con un ricorso in materia di diritto pubblico, A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale, postulando l'annullamento della sentenza succitata, nonché la conferma della risoluzione governativa del 22 novembre 2023 e della licenza edilizia del 19 aprile 2023.
La Corte cantonale, apportate alcune precisazioni, si riconferma nel giudizio impugnato, mentre il Consiglio di Stato e il Dipartimento del territorio hanno dichiarato di non avere osservazioni. Il Municipio di Quinto propone l'accoglimento del ricorso. B.________ ne chiede invece il respingimento e, in via subordinata, postula l'annullamento della sentenza impugnata nonché il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio. In replica, il ricorrente si conferma nelle sue conclusioni.
Diritto
1.
1.1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale (art. 90 LTF) dell'ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) in ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di principio ammissibile (art. 82 segg. LTF). La legittimazione dell'insorgente è inoltre data giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF.
1.2. Il ricorrente censura esclusivamente la violazione dell'autonomia comunale (art. 50 cpv. 1 Cost. e art. 16 cpv. 2 Cost./TI [RS 131.229]; per la portata vedi DTF 147 I 433 consid. 4.1 e 4.2; sentenza 1C_533/2024 del 25 agosto 2025 consid. 6.3.1). Benché non ne sia titolare diretto, egli può comunque prevalersene quando, come in concreto, la stessa ha un chiaro influsso sulla sua situazione giuridica o di fatto (DTF 143 II 120 consid. 7.1; 141 I 36 consid. 1.2.4). Il gravame è quindi ammissibile.
2.
2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), il quale è applicato d'ufficio dal Tribunale federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 V 340 consid. 2). Quando viene invocata la violazione di diritti costituzionali, esso vaglia le censure solo se sono state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1). Anche in un ricorso fondato sull'autonomia comunale, come nella fattispecie, tale garanzia dev'essere invocata in maniera sufficientemente motivata, ciò che si verifica in concreto (DTF 143 II 120 consid. 7.1; sentenza 1C_143/2025 del 31 luglio 2025 consid. 1.3).
2.2. Nella misura in cui la vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale e comunale, tali disposizioni sono esaminate dal Tribunale federale soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 151 I 354 consid. 2.1; 150 I 80 consid. 2.1). Esso si scosta dalla soluzione adottata dall'autorità cantonale di ultima istanza solo se risulta insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva o gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico (DTF 149 II 225 consid. 5.2). Una decisione può rivelarsi arbitraria se è in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 148 II 121 consid. 5.2; 147 II 454 consid. 4.4). Essa deve risultare manifestamente insostenibile non soltanto nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1).
2.3. II Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 LTF, l'accertamento dei fatti può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 151 I 41 consid. 3.4; 150 II 537 consid. 3.1), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3.
3.1. L'oggetto del litigio si incentra sulla questione a sapere se l'installazione dell'impianto di triturazione di rifiuti sia conforme al previgente art. 43 delle norme di attuazione del piano regolatore (PR) di Prato Leventina approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 5772 del 30 settembre 1980 (di seguito: vNAPR), in vigore al momento della sua messa in esercizio senza licenza edilizia. Questa disposizione prescrive che "nella zona Ar, sono ammessi solo edifici a carattere artigianale e industriale. Industrie pesanti, raffinerie e serbatoi di carburante sono esclusi. È permessa l'abitazione unicamente per il personale addetto agli impianti".
3.2. Il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di aver travalicato i limiti del proprio potere cognitivo di cui all'art. 69 cpv. 1 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), sostituendosi all'autorità comunale competente in materia di pianificazione del territorio e violando così l'autonomia comunale (art. 50 Cost. e art. 16 cpv. 2 Cost./TI). A suo dire, i giudici cantonali sarebbero incorsi in un'interpretazione "inammissibilmente estensiva e in contrasto con il tenore letterale" dell'art. 43 vNAPR, fino a restringere arbitrariamente "l'ammissibilità degli edifici industriali in zona Ar ai soli edifici destinati all'industria leggera", concetto quest'ultimo non previsto dalla norma. L'attività di triturazione in questione non andrebbe qualificata come "industria pesante", in quanto non avrebbe un impatto rilevante sull'ambiente. Essa non sarebbe neppure paragonabile a una raffineria o un serbatoio di carburante, attività espressamente escluse dalla disposizione succitata. Richiamando l'art. 9 cpv. 5 vNAPR, il ricorrente adduce inoltre che il diritto comunale metterebbe direttamente in relazione il grado di molestia derivante dalle attività lavorative (artigianali e industriali) svolte all'interno delle singole zone di utilizzazione con il rispetto dei valori limite previsti dal diritto ambientale federale. Egli afferma che, nella misura in cui il piano regolatore attribuirebbe il fondo in questione al grado di sensibilità III ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 vNAPR, su di esso sarebbero ammesse aziende mediamente moleste "e non solo o non moleste o poco moleste, come asserito dal rapporto di pianificazione". In ogni caso, con le previste misure di isolamento acustico del capannone i valori di pianificazione diurni verrebbero rispettati con ampio margine, non rendendo quindi molesta la nuova attività di triturazione. Insiste quindi sul fatto che le "industrie pesanti" andrebbero collocate, secondo la logica dell'art. 9 cpv. 5 vNAPR, nei comparti con grado di sensibilità IV. Pertanto, l'esclusione di tali industrie sancita dall'art. 43 vNAPR riguarderebbe dei processi industriali con "ripercussioni ambientali diverse e più importanti"; l'attività in questione (smaltimento e riciclaggio di rifiuti ingombranti) mirerebbe invece "a conseguire un miglioramento ambientale".
3.3. Nelle proprie osservazioni, il Municipio di Quinto indica di aver rilasciato la licenza edilizia "d'accordo con l'avviso favorevole emesso dai Servizi generali". Senza soffermarsi sulla questione interpretativa sollevata nel gravame, afferma inoltre che l'attività di triturazione litigiosa sarebbe conforme alla zona di pianificazione. Il grado di molestia da essa causato sarebbe infatti "contenuto", segnatamente a fronte delle misure di protezione applicate al capannone, nonché del fatto "che l'attività di triturazione verrebbe effettuata con una media di un'ora al giorno durante i regolari orari di attività lavorativa".
3.4. Da parte sua, l'opponente sostiene in particolare che i concetti espressi nella contestata norma comunale sarebbero di natura determinata, posto che i suoi contenuti si sarebbero consolidati nel tempo attraverso la giurisprudenza cantonale e la dottrina in materia. Ribadisce, inoltre, che "mai nel corso della procedura" il Comune di Prato Leventina si sarebbe espresso sulla conformità di zona del trituratore e neppure sul concetto di industria pesante. In questo modo, avrebbe "lasciato campo libero" all'autorità inferiore, la cui valutazione "non si è dunque sovrapposta a una valutazione comunale sostenibile e motivata".
4.
4.1. L'art. 50 Cost. garantisce l'autonomia comunale nella misura prevista dal diritto cantonale (DTF 138 I 242 consid. 5.2). Spetta quindi essenzialmente alla Costituzione e alla legislazione cantonale stabilirne l'estensione e i limiti (DTF 138 I 143 consid. 3.1; 133 I 128 consid. 3.1). Nel campo edilizio e della pianificazione del territorio, il Comune ticinese beneficia, in linea di principio, di un ampio margine di decisione e di apprezzamento che la giurisprudenza fa rientrare nell'autonomia tutelabile (DTF 142 I 26 consid. 3.5). Esso dispone di autonomia nell'allestimento del proprio piano regolatore, nell'adozione delle relative norme di attuazione e nella loro applicazione (DTF 143 I 272 consid. 2.3.2). Il Tribunale federale esamina liberamente se l'istanza cantonale di ricorso ha rispettato il margine di apprezzamento che rientra nel campo di applicazione dell'autonomia comunale (DTF 145 I 52 consid. 3.1; 143 II 553 consid. 6.3.1).
4.2. Il riserbo a tutela dell'autonomia comunale nell'esaminare le decisioni comunali di apprezzamento non comporta, tuttavia, che l'autorità di ricorso debba limitarsi ad un esame dell'arbitrio, poiché una siffatta limitazione non sarebbe compatibile con l'applicazione dell'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT (RS 700) e la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.; DTF 146 II 367 consid. 3.1.4 con rinvii). Ciò nondimeno, quando esaminano l'opportunità di una decisione, i tribunali cantonali devono imporsi un certo riserbo, allo scopo di rispettare l'autonomia comunale. Nella misura in cui una norma comunale contiene concetti giuridici di natura indeterminata, essa, quale norma di diritto comunale autonomo, conferisce al Municipio una certa latitudine di giudizio riguardo all'individuazione dei loro contenuti precettivi, che le istanze di ricorso devono rispettare, imponendosi un certo ritegno (DTF 145 I 52 consid. 3.6; sentenza 1C_255/2025 del 13 ottobre 2025 consid. 3.2). Quando l'autorità comunale, pronunciandosi su una domanda di costruzione, interpreta le proprie NAPR e valuta le circostanze locali, essa beneficia quindi di un margine d'apprezzamento particolare che l'istanza cantonale di ricorso deve controllare con ritegno (cfr. art. 69 cpv. 2 LPAmm). L'autorità di ricorso, tra più soluzioni disponibili e appropriate, non può scegliere quella che preferisce o sostituire una valutazione adeguata del Comune con una sua valutazione (DTF 146 II 367 consid. 3.1.4; HEINZ AEMISEGGER/STEPHAN HAAG, in: Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, 2020, n. 84 ad art. 33 LPT). Nella misura in cui la decisione comunale si fonda su una valutazione sostenibile delle circostanze pertinenti ed è adeguatamente motivata, l'autorità di ricorso deve quindi rispettarla (cfr. sentenze 1C_477/2023 del 12 febbraio 2024 consid. 3.2 e 1C_328/2022 del 20 novembre 2023 consid. 2.4).
4.3. L'autorità di ricorso deve comunque intervenire, in particolare, quando l'apprezzamento esercitato dal Comune è contrario al diritto superiore, viola i principi costituzionali della parità di trattamento e della proporzionalità, rispettivamente se la soluzione scelta appare oggettivamente insostenibile o quando essa è inappropriata riguardo a interessi che travalicano l'ambito comunale. Tale controllo dev'essere attuato con ritegno quando si tratta principalmente di interessi meramente locali, mentre dev'essere più rigoroso in presenza di interessi di ordine superiore, la cui tutela compete al Cantone (DTF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; sentenza 1C_710/2021 del 5 ottobre 2022 consid. 2.1.1). Il ricorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo è infatti di principio proponibile unicamente per la violazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, nonché l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti (cfr. art. 30 cpv. 3 della legge ticinese sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100] in relazione con l'art. 69 LPAmm; sentenza 1C_466/2021 del 16 gennaio 2023 consid. 2.1). Esso può quindi esaminare la decisione dell'istanza inferiore e, di riflesso quella comunale, solo nel quadro di tali violazioni, rispettando il margine di apprezzamento che compete all'autorità di pianificazione, rispettivamente all'autorità superiore che ha statuito con pieno potere di esame, nella fattispecie il Consiglio di Stato (art. 33 cpv. 3 lett. b LPT e art. 29 cpv. 1 LST; cfr. sentenza 1C_499/2016 del 10 marzo 2017 consid. 3.2).
5.
5.1. In concreto, non è controverso che alla fattispecie sia applicabile l'art. 43 vNAPR di Prato Leventina - nel frattempo aggregato nel Comune di Quinto - vigente al momento della messa in esercizio, senza licenza edilizia, del trituratore di rifiuti. Infatti, le domande di costruzione in sanatoria vanno di massima giudicate sulla base del diritto in vigore al momento della realizzazione delle opere modificate o erette senza autorizzazione, a meno che quello posteriore risulti più favorevole, circostanza non data nella fattispecie (DTF 123 II 248 consid. 3a/bb; sentenza 1C_199/2023 del 12 maggio 2025 consid. 5.1). Parimenti incontestata è la natura industriale del processo di triturazione in esame. Litigiosa è unicamente l'interpretazione della nozione di "industrie pesanti" escluse dall'art. 43 vNAPR, accanto alle raffinerie e ai serbatoi di carburanti (cfr. consid. 3.1).
5.2. Il punto di partenza di ogni interpretazione è costituito dal tenore della norma. Una norma è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, o se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, segnatamente i lavori preparatori (interpretazione storica), lo scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché la relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis (DTF 150 I 80 consid. 3.1; 150 IV 48 consid. 3.2). Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 151 II 640 consid. 5.1; 150 V 198 consid. 7.2.3).
5.3. In concreto, accogliendo la censura sollevata dall'opponente, l'autorità inferiore ha correttamente sottolineato che sul fondo in cui è prospettata l'installazione dell'impianto di triturazione non è ammesso qualsiasi contenuto di carattere industriale, bensì soltanto quello che non rientra nel concetto di "industrie pesanti", espressamente escluso dall'art. 43 vNAPR, il quale non ne fornisce tuttavia una definizione. Essa ha quindi interpretato tale concetto richiamando la contrapposta nozione di "industria leggera" - qui non contestata - sviluppata dall'invalsa giurisprudenza cantonale nell'ambito di contenziosi concernenti disposizioni pianificatorie comunali. Secondo tale giurisprudenza, rientrano in questa categoria quei "processi del settore secondario che si distinguono per le loro limitate ripercussioni sull'ambiente circostante" (cfr. sentenza 1C_581/2008 del 18 maggio 2009 consid. 4.3). In questo senso, ha dedotto che le attività che non soddisfano questo criterio devono essere ragionevolmente qualificate come industrie pesanti ai sensi dell'art. 43 vNAPR e, di conseguenza, escluse dalla destinazione della zona. Così facendo, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte cantonale ha adottato un'interpretazione logica e coerente con la giurisprudenza, senza porsi in manifesto contrasto con una diversa definizione dell'autorità di pianificazione, tanto più che non risulta - e il ricorrente non lo sostiene - che il Comune ne abbia mai adottata una, né nella licenza edilizia né nel corso della procedura cantonale. L'autorità comunale si è infatti limitata a sostenere la conformità dell'attività alla destinazione della zona, benché la questione interpretativa litigiosa fosse già stata sollevata in sede di opposizione. Del resto, anche il ricorrente non propone alcuna definizione alternativa coerente del concetto in esame, né sostiene che vi sia una decisione comunale fondata su una valutazione sostenibile delle circostanze pertinenti e adeguatamente motivata (cfr. consid. 4.2).
5.4. La Corte cantonale ha inoltre inserito il proprio ragionamento nel contesto pianificatorio dell'allora Comune di Prato Leventina (interpretazione storica e teleologica), richiamando opportunamente il rapporto di pianificazione del 10 marzo 1988 relativo al piano regolatore 1980, il quale contemplava già l'esclusione delle industrie pesanti (cfr. sentenze 1C_287/2022 del 26 ottobre 2023 consid. 5.5 e 1C_61/2009 del 28 luglio 2009 consid. 3.2). Da tale documento emerge, infatti, che la zona Ar era "destinata a ricevere le attività artigianali non moleste o poco moleste", indicazione non contestata nel gravame, avvalorando così la logica interpretativa, fondata sostanzialmente sulle "limitate ripercussioni sull'ambiente circostante". Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, secondo cui in origine le NAPR avrebbero previsto, nella zona interessata, unicamente l'insediamento di attività artigianali, va inoltre precisato che il contenuto dell'art. 43 vNAPR è rimasto sostanzialmente invariato nel tempo. Benché la sua numerazione sia cambiata - dapprima art. 47 del PR 1980, poi art. 42 nel PR 1984 e infine art. 43 a partire dal PR 2003 - la destinazione di zona non ha invero subito modifiche rilevanti. In particolare, la disposizione comunale succitata ha sempre contemplato espressamente anche le attività industriali, come risulta dagli atti di causa.
5.5.
5.5.1. Il ricorrente sembra poi sostenere la prevalenza di un'interpretazione sistematica dell'art. 43 vNAPR, richiamando in particolare l'art. 9 cpv. 2 vNAPR relativo ai gradi di sensibilità al rumore nelle diverse zone di utilizzazione previste dal piano regolatore.
5.5.2. Al riguardo, va anzitutto osservato che quest'ultima disposizione del diritto comunale non è stata oggetto di una censura specifica dinanzi all'autorità inferiore e, di riflesso, neppure esaminata nel giudizio impugnato, il quale delimita l'oggetto del litigio dinanzi al Tribunale federale (DTF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2). Certo, l'ammissibilità dinanzi a questa Corte di nuovi argomenti giuridici non è di massima esclusa per quanto attiene il diritto federale o costituzionale (cfr. DTF 151 II 271 consid. 4.1; 142 I 155 consid. 4.4) ma, come visto, il diritto comunale è esaminato dal Tribunale federale unicamente sotto lo stretto profilo dell'arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 150 I 80 consid. 2.1), che l'insorgente non fa minimamente valere nel gravame. Ciò posto, la censura fondata su tale disposizione risulta di principio inammissibile.
5.5.3. Le critiche ricorsuali non si rivelano comunque decisive. Il ricorrente afferma sostanzialmente che il piano regolatore attribuirebbe il suo fondo al grado di sensibilità III (aziende mediamente moleste) ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 vNAPR. Con un'argomentazione confusa, egli soggiunge che "pesanti sono soltanto le industrie con impatto rilevante sull'ambiente [...] come ad esempio una raffineria (cfr. art. 43 vNAPR in fine), ovvero che producono immissioni molto moleste, che nella logica del piano regolatore comunale (art. 9 cpv. 5 vNAPR) andrebbero collocate nei comparti con grado di sensibilità IV. E contrario, in zona artigianale Ar possono essere esercitate attività con gradi di molestia inferiore [...]".
Tali argomentazioni non consentono di ravvisare una violazione dell'autonomia comunale. La disposizione invocata, infatti, non ha di principio una valenza pianificatoria autonoma per il Comune, ma richiama la legislazione ambientale federale, nella misura in cui è sostanzialmente imposta dall'art. 43 cpv. 1 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41). L'art. 9 cpv. 5 vNAPR si limita a richiamare in modo generale le categorie di molestia ai sensi dell'OIF per il grado di sensibilità (GdS) assegnato alla zona in cui sono ubicate (aziende non moleste, mediamente moleste e moleste), nonché a ribadire che le immissioni foniche devono rispettare i limiti di esposizione al rumore prescritti per il grado di sensibilità assegnato alla zona. Come giustamente rilevato dalla Corte cantonale nelle sue osservazioni al ricorso, essa è stata inoltre introdotta nel 2003, nell'ambito di una successiva variante del piano regolatore che non ha modificato la funzione assegnata alle singole zone, segnatamente la zona artigianale. Ne consegue che il grado di molestia di cui all'art. 9 cpv. 5 vNAPR non può automaticamente coincidere, come sembra pretendere l'insorgente, con il criterio pianificatorio determinante ai fini della destinazione di zona prescritto dall'art. 43 vNAPR (industrie pesanti). Del resto, il ricorrente non sostiene che l'art. 9 cpv. 5 vNAPR sarebbe una norma autonoma fondata su una specifica logica pianificatoria comunale - qualità che invece contraddistingue l'art. 43 vNAPR poiché, come visto, non si esaurisce esclusivamente nel criterio delle immissioni foniche regolate dal diritto federale (cfr. DTF 117 Ib 147 consid. 2d/aa; sentenza 1C_3/2024 del 29 gennaio 2025 consid. 6.1). È peraltro decisivo che i citati gradi di sensibilità al rumore non sono stati attribuiti dal Comune, bensì decretati d'ufficio dal Consiglio di Stato per tutte le zone (cfr. risoluzione governativa n. 2181 del 20 maggio 2003, pag. 3, relativa alla revisione del PR 2003).
5.5.4. Per il resto, il ricorrente non censura alcuna violazione del diritto federale in materia di protezione dell'ambiente, né una simile violazione emerge d'acchito dagli atti di causa.
5.6. In queste circostanze, l'autorità inferiore non ha ecceduto il suo potere di cognizione interpretando la norma comunale litigiosa nel senso di escludere dalla destinazione della zona le attività non qualificabili come industria leggera. Né il ricorrente né l'autorità comunale spiegano infatti in che misura, alla luce delle specificità del contesto locale, si dovrebbe giungere a un apprezzamento differente. Peraltro, l'insorgente afferma espressamente di non pretendere una differenziazione tra industrie "mediamente pesanti" o "mediamente leggere", limitandosi a sostenere che il contrario di "industria pesante" sarebbe unicamente "industria non pesante". Un simile approccio, tuttavia, è oggettivamente insostenibile nella misura in cui rinuncia a qualsiasi criterio positivo di delimitazione e, inoltre, si pone in contrasto con una nozione di "industria leggera" chiaramente delineata dalla giurisprudenza cantonale (consid. 5.3), nonché con la finalità pianificatoria sottesa all'art. 43 vNAPR (consid. 5.4). Inoltre, questa conclusione si impone in particolare sotto il profilo della parità di trattamento, che il Comune è tenuto a rispettare e sulla cui osservanza la Corte cantonale è legittimata a esercitare il proprio controllo (cfr. consid. 4.3). In mancanza di una definizione comunale specifica, un'applicazione discordante del concetto di "industrie pesanti" comporta, infatti, un concreto rischio di disparità nell'ambito comunale interno, segnatamente tra procedure edilizie svolte in circostanze comparabili.
5.7.
5.7.1. Su tale premessa, la Corte cantonale ha giudicato che l'impianto di triturazione in esame non può essere ricondotto alla nozione di industria leggera, che presuppone ripercussioni limitate sull'ambiente circostante, accertando che quelle da esso generate sono invece "notevoli". Ha quindi escluso la conformità del trituratore alla destinazione della zona. A sostegno di questa conclusione, essa ha accertato in modo puntuale le caratteristiche tecniche dell'impianto e le conseguenze ambientali tipicamente connesse al suo esercizio. In particolare, ha tenuto conto delle dimensioni considerevoli del trituratore (lungo 7 m, largo 2,5 m, alto 2,70 m e del peso di 18,5 t), nonché della natura e dell'intensità delle immissioni che ne derivano, segnatamente sotto il profilo delle emissioni foniche, delle vibrazioni e della dispersione di polveri. Questi accertamenti fattuali vincolano il Tribunale federale ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 LTF, nella misura in cui il ricorrente non censura ch'essi sarebbero stati stabiliti in modo manifestamente inesatto e quindi arbitrario (DTF 150 II 537 consid. 3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1). In questo senso, le critiche generiche che sembrano rimettere in discussione gli effetti sull'ambiente, senza confrontarsi in modo puntuale con la tecnica specifica del trituratore e con gli accertamenti svolti dall'autorità inferiore, risultano inammissibili. In ogni caso, senza doversi pronunciare sull'entità concreta dell'impatto generato dall'impianto, la conclusione della Corte cantonale appare condivisibile. Ciò nella misura in cui il trituratore suindicato, capace di frantumare rifiuti ingombranti e inserito all'interno di un capannone destinato al trattamento e alla selezione di rifiuti soggetti a controllo, è generalmente suscettibile di produrre ripercussioni ambientali che, secondo l'esperienza generale, non possono essere ragionevolmente considerate di portata limitata - criterio determinante nella fattispecie.
5.7.2. Quanto alle misure di prevenzione che sarebbero state imposte nella licenza edilizia nel rispetto del diritto federale in materia di protezione dell'ambiente (cfr. art. 22 cpv. 3 LPT), sulle quali sia l'insorgente sia l'autorità comunale insistono, va rilevato che tale aspetto non è di principio dirimente nella stretta valutazione della conformità dell'impianto alla funzione assegnata alla zona (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e art. 43 vNAPR). Quest'ultimo esame dev'essere infatti svolto esclusivamente alla luce dell'ammissibilità, in quella zona, di costruzioni e impianti aventi la funzione prevista (cfr. DTF 115 Ib 295 consid. 2a; sentenze 1C_907/2013 del 1° maggio 2014 consid. 3.4 e 1C_107/2011 del 5 settembre 2011 consid. 4.1). Di massima, è inoltre il potenziale astratto di immissioni che il tipo di attività può generare a risultare determinante per la valutazione della conformità di zona (cfr. sentenza 2C_474/2023 del 6 settembre 2024 consid. 3.2, non pubblicato in DTF 151 I 165; ALEXANDER RUCH, in: Commentaire pratique LAT: autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020 n. 84-85 ad art. 22 LPT). In questo senso, il mero fatto che siano previste misure tecniche volte al contenimento delle immissioni sul fondo vicino, imposte segnatamente dalla LPAmb, non rende di massima un impianto o una costruzione automaticamente conforme alla destinazione di zona. Per quanto concerne, infine, la preesistenza del capannone invocata dall'insorgente, va osservato che, come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la licenza edilizia del 24 aprile 2019 non concerne l'attività di triturazione qui litigiosa, bensì unicamente la realizzazione di un capannone industriale destinato al raggruppamento, al trattamento, alla selezione e al deposito intermedio di rifiuti soggetti a controllo. L'impianto in esame non può quindi trarre alcuna tutela giuridica da tale permesso edilizio. Le critiche suesposte non sono quindi suscettibili di rimettere in discussione l'accertamento compiuto dall'autorità inferiore.
5.8. Visto quanto precede, la decisione della Corte cantonale, che conclude che il Municipio ha ecceduto il margine di apprezzamento garantitogli dall'autonomia comunale (art. 50 cpv. 1 Cost.; art. 16 cpv. 2 Cost./TI), nella misura in cui ha ritenuto conforme alla destinazione della zona Ar un impianto di triturazione che, per tipologia e ripercussioni, non rientra nelle attività industriali ammissibili ai sensi dell'art. 43 vNAPR, ancorché severa, risulta legittima. L'intervento correttivo dell'autorità inferiore merita quindi tutela.
6.
In esito, il ricorso dev'essere respinto, nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), il quale rifonderà a B.________ un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà a B.________ un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Quinto, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 11 febbraio 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti