Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_130/2026
Sentenza del 25 giugno 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Chaix, Merz,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle finanze e dell'economia,
Sezione delle risorse umane,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
opponente,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Diritto della funzione pubblica; candidatura esclusa da
un concorso,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 gennaio 2026 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2025.88).
Fatti
A.
In data 8 novembre 2023, la Sezione cantonale delle risorse umane (SRU) ha pubblicato il concorso generale n. 203/23 per l'assunzione di "collaboratori/trici amministrativi/e, addetti/e agli assicurati III, consulenti telefonici/che, esattori/trici, gestori/trici fallimentari, segretari/e, segretari/e aggiunti/e e tassatori/trici" presso l'Amministrazione cantonale (Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 213 dell'8 novembre 2023, pag. 3). Tra i requisiti previsti dal bando figurava segnatamente il possesso di un attestato federale di capacità (AFC) quale impiegato/a di commercio, oppure di titoli (certificati o diplomi) riconosciuti in ambito commerciale e considerati equivalenti. Il bando precisava inoltre che, trattandosi di un concorso annuale con possibilità di assunzione nel corso del 2024, alle persone candidate non sarebbe stata data risposta positiva o negativa, ma comunicata unicamente la validità della loro candidatura.
B.
A.________ ha inoltrato la propria candidatura al suddetto concorso, producendo i certificati relativi alla sua formazione - tra cui l'Attestato federale di Assistente al personale del settembre 2021, il Certificato cantonale di contabilità del giugno 2016, nonché un Master in giurisprudenza e una laurea in economia conseguiti in Romania - oltre a vari attestati di lavoro. Con decisione del 31 ottobre 2024, la SRU le ha comunicato che la sua candidatura non poteva essere considerata valida, poiché non era in possesso dei titoli richiesti dal bando di concorso. In particolare, è stata ritenuta sprovvista dell'AFC di impiegata di commercio, così come di certificati o diplomi riconosciuti in ambito commerciale e considerati equivalenti. Con risoluzione del 19 febbraio 2025 (n. 742), il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha respinto il ricorso interposto contro tale decisione. Adito dall'interessata, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso con giudizio del 28 gennaio 2026.
C.
A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, postulando la riammissione formale al suddetto concorso.
Il Dipartimento delle finanze e dell'economia propone di respingere il ricorso, mentre la Corte cantonale si riconferma nel proprio giudizio. Il Consiglio di Stato non ha presentato osservazioni. In replica, la ricorrente conclude all'accoglimento del gravame.
Diritto
1.
1.1. Il ricorso, presentato tempestivamente contro una decisione finale (art. 90 LTF) dell'ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) nell'ambito dei rapporti di lavoro di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF), concerne una controversia patrimoniale con un valore litigioso che, come accertato dall'autorità inferiore, supera quello di fr. 15'000.-- richiesto dall'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF (art. 83 lett. g LTF; cfr. sentenze 8C_154/2023 del 23 agosto 2023 consid. 1.1; 8C_463/2019 del 10 giugno 2020 consid. 1; 8D_7/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 1.1). La ricorrente è di principio legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF, nella misura in cui è stata esclusa preliminarmente da un concorso generale suscettibile di essere nuovamente pubblicato in forma analoga (cfr. DTF 147 I 478 consid. 2.2; sentenza 2P.36/2002 del 12 settembre 2002 consid. 1.2; ADRIEN RENAUD, Le droit du personnel de l'État, Création, modification et résiliation des rapports de travail, 2026, pag. 168).
1.2. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che il Tribunale federale applica d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, tratta di principio solo le censure sollevate (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 V 340 consid. 2). Quando viene invocata la violazione di diritti costituzionali, esso vaglia le censure solo se sono state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso, rispettando le rigorose esigenze di motivazione accresciuta dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1).
1.3. Nella misura in cui la vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale, come in concreto, tali disposizioni sono esaminate dal Tribunale federale soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 151 I 354 consid. 2.1; 150 I 80 consid. 2.1). Esso si scosta dalla soluzione adottata dall'autorità cantonale di ultima istanza solo se risulta manifestamente insostenibile, in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità, in contraddizione palese con la situazione effettiva oppure gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico. La decisione deve risultare arbitraria non soltanto nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 151 II 850 consid. 4.3; 150 I 50 consid. 3.2.7). Se l'applicazione della legge svolta dall'autorità cantonale non si rivela irragionevole, né manifestamente contraria al senso e allo scopo della disposizione o della legislazione in questione, essa va confermata anche qualora un'altra soluzione sia ipotizzabile, se non preferibile (DTF 149 II 225 consid. 5.2; 148 I 145 consid. 6.1).
1.4. II Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Giusta l'art. 97 LTF, l'accertamento dei fatti può essere censurato soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 151 I 41 consid. 3.4; 150 II 537 consid. 3.1), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2.
La Corte cantonale ha anzitutto ricordato, per quanto qui di rilievo, che i dipendenti cantonali e i docenti sono di regola assunti, mediante nomina o incarico, in esito a pubblico concorso (cfr. art. 7, 12 cpv. 1 e 15 della legge cantonale sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 [LORD; RL 173.100]). La nomina è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti d'età, idoneità e preparazione contemplati nella descrizione della funzione individuale e pubblicati nel bando (art. 8 cpv. 1 LORD). Richiamando la giurisprudenza cantonale, ha precisato che l'autorità di nomina deve attenersi anche alle esigenze stabilite dalle prescrizioni di gara nonché fondarsi su criteri oggettivi e pertinenti nel rispetto della parità di trattamento e del principio di proporzionalità, posto che la valutazione è rimessa al suo apprezzamento. Il Tribunale cantonale amministrativo può sindacare tale valutazione unicamente sotto il profilo della violazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, essendo invece escluso il controllo dell'adeguatezza (cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]).
Esaminando la decisione del Consiglio di Stato, la Corte cantonale ha quindi rilevato che il bando di concorso richiedeva il possesso di un AFC quale impiegata di commercio o di titoli equivalenti. Il Governo ha osservato che la ricorrente disponeva di una formazione universitaria conseguita all'estero e che, in Svizzera, ha ottenuto un Certificato di Assistente del personale, seguito una formazione in contabilità e intrapreso un percorso volto al conseguimento del Diploma federale di specialista in finanza e contabilità. Esso aveva nondimeno concluso che tali qualifiche non rientravano tra quelle richieste dal bando né potevano essere considerate equivalenti, segnatamente per una carenza di "preparazione pratica nello specifico ambito di competenza". L'autorità inferiore ha condiviso tale valutazione, rilevando inoltre che i titoli prodotti non attestavano l'acquisizione delle competenze pratiche tipiche della professione di impiegata di commercio, quali la gestione della corrispondenza, le operazioni contabili correnti, le procedure d'incasso e le attività di segretariato. Ha quindi ritenuto sostenibile la conclusione del Governo, secondo cui la candidata non adempiva i requisiti previsti dal bando di concorso.
3.
3.1. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver negato l'equivalenza dei suoi titoli rispetto all'AFC di impiegata di commercio e di aver ritenuto insufficiente la sua preparazione pratica, senza tenere conto dell'ordinanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio / Impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC) del 16 agosto 2021 (di seguito: Ordinanza SEFRI; RS 412.101.221.73). Richiama in particolare l'art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza SEFRI, secondo cui "la formazione professionale pratica si svolge regolarmente in azienda per più giorni alla settimana durante l'intero periodo formativo", nonché l'allegato n. 1 che elenca i rami nei quali tale pratica può essere acquisita presso aziende autorizzate. A suo dire, l'autorità inferiore avrebbe inoltre omesso di considerare che, dopo gli studi universitari, ha maturato dal 2016 esperienze professionali presso diversi datori di lavoro in Svizzera abilitati alla formazione e attivi nei settori menzionati nell'allegato n. 1 dell'ordinanza SEFRI, segnatamente presso la B.________ SA, C.________ SAe D.________ SA. Fa inoltre valere che l'equivalenza dei titoli sarebbe stata riconosciuta sia dall'ente Human Resources Swiss Exams, che l'ha ammessa all'esame di Assistente del personale, sia dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino (DECS), che l'avrebbe autorizzata a seguire il corso preparatorio per l'Attestato professionale federale di specialista in finanza e contabilità.
3.2. Con tali argomentazioni, la ricorrente si limita tuttavia a contrapporre la propria valutazione a quella dell'autorità inferiore, senza illustrare, nel rispetto dell'art. 106 cpv. 2 LTF, in quale misura il giudizio impugnato sarebbe arbitrario (cfr. consid. 1.3). Benché si confronti in parte con alcuni passaggi della sentenza impugnata, affermando genericamente che la Corte cantonale non avrebbe compreso le sue allegazioni oppure omesso di considerare determinati elementi del bando di concorso, non tenta infatti di dimostrare che l'applicazione del diritto cantonale sarebbe avvenuta in modo addirittura insostenibile ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 151 II 850 consid. 4.3; DTF 149 II 225 consid. 5.2). Nella misura in cui sembra censurare un accertamento manifestamente inesatto della sua esperienza professionale, omette inoltre di spiegare in che misura l'autorità inferiore avrebbe misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, omesso senza valida ragione di tener conto di un elemento probatorio decisivo suscettibile di modificare l'esito della vertenza oppure ancora ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 I 127 consid. 4.3). Parimenti, non accenna a un abuso del potere di apprezzamento da parte della Corte cantonale sotto il profilo dell'art. 69 LPAmm.
3.3.
3.3.1. In ogni caso, il generico richiamo all'ordinanza SEFRI, invocata per la prima volta in questa sede, non dimostra l'arbitrarietà della sentenza avversata (sull'ammissibilità di nuovi argomenti giuridici al Tribunale federale, cfr. DTF 151 II 271 consid. 4.1; 142 I 155 consid. 4.4). Infatti, l'insorgente non spiega per quali ragioni l'art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza SEFRI, o il relativo allegato n. 1, sarebbero concretamente determinanti per la valutazione del bando di concorso, né una simile pertinenza è ravvisabile nella fattispecie. Come osservato dalla Corte cantonale, la vertenza concerne esclusivamente l'applicazione del diritto cantonale relativo ai rapporti d'impiego pubblici, con il quale la ricorrente neppure si confronta benché puntualmente illustrato nel giudizio impugnato (cfr. art. 8 cpv. 1 LORD). Invece, la suddetta normativa federale si inserisce, di principio, nel diverso ambito della formazione professionale di base ai sensi della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr; RS 412.10; cfr. art. 63 Cost.). Essa rientra tra le ordinanze che disciplinano, in particolare, il contenuto e la durata della formazione professionale di base, gli obiettivi e le esigenze della formazione pratica e scolastica, l'ampiezza dei contenuti formativi e la ripartizione delle competenze tra i luoghi di formazione, nonché le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli (art. 19 cpv. 2 LFPr; cfr. sentenza 2C_415/2024 del 10 aprile 2025 consid. 3 e 4.2). Ciò posto, in assenza di ulteriori elementi, nulla consente di ritenere che la Corte cantonale dovesse attribuirvi un rilievo determinante. Il semplice fatto che l'ordinanza SEFRI disciplini la formazione richiesta per l'ottenimento dell'AFC di impiegata di commercio non consente ancora di concludere che, nella fattispecie, le esperienze professionali della ricorrente dovessero essere considerate equivalenti alla formazione o ai titoli richiesti dal bando di concorso, né che la valutazione contraria dell'autorità inferiore sia insostenibile.
3.3.2. Peraltro, contrariamente a quanto addotto nel gravame, dagli atti non emerge che il DECS abbia formalmente riconosciuto l'equivalenza dei titoli all'AFC di impiegata di commercio. Il relativo documento prodotto in sede cantonale, al quale fa riferimento l'interessata, si limita infatti a confermare la frequenza del corso preparatorio per l'ottenimento dell'Attestato professionale federale di specialista in finanza e contabilità per il periodo 2023-2027. Analogamente, il documento rilasciato nel giugno 2020 dall'ente Human Resources Swiss Exams attesta unicamente l'ammissione all'esame per l'ottenimento del Certificato di assistente del personale, senza pronunciarsi sull'equivalenza dei suoi titoli.
3.3.3. A ragione la ricorrente rileva che la Corte cantonale ha confermato la conclusione del Consiglio di Stato secondo cui non aveva acquisito competenze pratiche nell'ambito di competenza di un'impiegata di commercio, senza tuttavia esaminare nel dettaglio le esperienze professionali da lei maturate. In concreto, tale omissione non basta però a rendere insostenibile il giudizio impugnato nel suo risultato. Da un lato, l'insorgente non censura un accertamento arbitrario dei fatti in relazione al suo percorso professionale (cfr. consid. 3.2). Dall'altro, il bando di concorso non prevedeva, né l'interessata lo adduce, che la mancanza del titolo richiesto potesse essere semplicemente compensata dall'esperienza professionale. Come indicato nel giudizio impugnato, l'art. 8 cpv. 1 LORD dispone che la nomina è subordinata ai titoli di studio richiesti, ai quali può quindi essere riconosciuta una rilevanza propria accanto agli ulteriori requisiti di assunzione. Del resto, eventuali deroghe sono rimesse all'esclusivo apprezzamento dell'autorità di nomina (cfr. art. 8 cpv. 3 LORD). Ciò posto, l'autorità inferiore non è incorsa nell'arbitrio escludendo una violazione del bando di concorso, il quale esige il possesso di un AFC di impiegata di commercio, titolo di cui l'insorgente è sprovvista (cfr. sentenza 8D_3/2021 del 13 luglio 2022 consid. 5.4). In quanto ammissibili, le censure sono pertanto infondate.
4.
Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto, nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili per la sede federale ( art. 68 cpv. 1 e 3 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 25 giugno 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti