Skip to content

Ticino Tribunale della pianificazione 26.01.2006 90.2006.1

26. Januar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·1,470 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

variante di piano regolatore

Volltext

Incarto n. 90.2006.1-2  

Lugano 26 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 26 novembre 2004 (a) e 12 aprile 2005 (b) di

RI 1 RI 2 tutti patr. da: PR 1  

contro  

la risoluzione 26 ottobre 2004 (n. 4765) con cui il Consiglio di Stato ha approvato una variante del piano regolatore del comune di __________ (piano del paesaggio e relative norme di attuazione);

viste le risposte:

al ricorso sub. a):

-          28 dicembre 2004 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;

-          10 febbraio 2005 del RA 1;

al ricorso sub. b):

-          25 marzo 2005 del RA 1;

-          25 aprile 2005 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;

-          25 aprile 2005 sull'effetto sospensivo della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;

richiamata la sentenza 21 dicembre 2005 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nella seduta del 12 novembre 2003 il consiglio comunale di __________ ha adottato una variante di piano regolatore concernente il piano del paesaggio e le relative norme di attuazione. Contro la variante, regolarmente pubblicata, non sono stati inoltrati ricorsi.

                                  B.   Con risoluzione 26 ottobre 2004 (n. 4765) il Consiglio di Stato ha approvato la variante di piano regolatore, apportandovi delle modifiche d'ufficio. Il dispositivo n. 3 della risoluzione ingiungeva al municipio di __________ di pubblicare immediatamente nel foglio ufficiale, nei quotidiani e negli albi comunali le modifiche decretate dallo stesso, onde permettere il ricorso a questo tribunale. Il dispositivo della decisione è comunque stato pubblicato sul foglio ufficiale n. 88/2004, del 2 novembre 2004 (pag. 7794), dallo stesso Governo.

                                  C.   a) Riferendosi alla pubblicazione appena menzionata, con ricorso 26 novembre 2004 RI 1 e RI 2, cittadini attivi di __________ e proprietari di un fondo posto nell'isolato interessato dalle misure pianificatorie censurate (mapp. 1050), si sono aggravati davanti a questo tribunale, chiedendo l'annullamento della risoluzione governativa 26 ottobre 2004. Gli insorgenti hanno contestato la definizione della zona di rispetto del complesso monumentale del __________, la cui superficie era stata ridotta in confronto a quella che il dipartimento del territorio aveva chiesto al municipio di inserire nel piano regolatore in sede di esame preliminare del 23 aprile 1999, sulla scorta del parere della Commissione cantonale dei beni culturali e dell'ufficio dei beni culturali del 12 aprile precedente. I ricorrenti hanno sostenuto che l'area interessata concerneva la zona edificabile e non poteva pertanto essere contemplata dal piano del paesaggio. Inoltre che la pubblicazione della deliberazione del consiglio comunale, disposta dal municipio, non informava circa l'adozione di questa specifica zona. A mente dei ricorrenti, il Governo avrebbe anzi dovuto sentirli personalmente prima di emanare la risoluzione su questo oggetto, giacché ricorrenti dinanzi allo stesso contro il rilascio della licenza edilizia concernente l'ampliamento dello stabilimento industriale per la produzione di salumi sulla proprietà di __________ (mapp. 1047 e 1049), confinante con i loro fondi e che, stando agli intendimenti manifestati dal dipartimento del territorio nell'esame preliminare 23 aprile 1999, disattesi nella risoluzione governativa 26 ottobre 2004, avrebbe dovuto essere inclusa nell'area di rispetto del complesso monumentale del __________. Da ultimo gli insorgenti hanno censurato la nuova definizione della zona di rispetto, ridotta per rapporto a quella che il dipartimento intendeva adottare, in quanto lesiva, segnatamente, dell'interesse pubblico.

                                         b) Il municipio ha proceduto alla pubblicazione delle modifiche decretate dal Governo nella risoluzione di approvazione della variante 26 ottobre 2004 durante il periodo 21 marzo-20 aprile 2005 (cfr. FU n. 19/2005 dell'8 marzo 2005, pag. 1704). Con gravame 12 aprile 2005 RI 1 e RI 2 hanno impugnato nuovamente il citato giudicato dinanzi al tribunale, riproponendo i medesimi argomenti. Essi hanno tuttavia precisato le domande, chiedendo, oltre all'annullamento del controverso piano del paesaggio, l'estensione della zona di rispetto del complesso monumentale del __________ al perimetro che era stato definito dal dipartimento del territorio nell'esame preliminare 23 aprile 1999. Gli insorgenti hanno inoltre postulato il conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa.

                                  D.   La divisione della pianificazione territoriale e il municipio di __________ hanno chiesto la reiezione dei gravami; il municipio di __________ ne ha eccepito, in limine, l'irricevibilità.

                                  E.   Con sentenza 18 maggio 2005 questo tribunale ha evaso i gravami. Esso ha rilevato che gli insorgenti non avevano inoltrato ricorso al Consiglio di Stato contro il contenuto della variante adottata in sede comunale. Per questo motivo, essi non erano legittimati a contestare la variante dinanzi al tribunale. Entrambi i gravami sono quindi stati dichiarati irricevibili sulla base degli art. 37 cpv. 1 e 38 cpv. 1 e 4 lett. b LALPT. L'applicabilità concomitante alla fattispecie della legge sui beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC) non permetteva di mutare questa conclusione. Per un’esauriente motivazione della citata sentenza il tribunale rinvia ai considerandi della stessa.

                                  F.   Con giudicato 21 dicembre 2005, il Tribunale federale ha cassato la sentenza appena citata, in accoglimento del ricorso di diritto pubblico inoltratogli da RI 2i e RI 1. Secondo l’alta Corte federale, l’impugnativa introdotta il 26 novembre 2004 dinanzi a questo tribunale non poteva essere ritenuta come “manifestamente tardiva”, se considerata come ricorso al Governo (consid. 3.4). Per giungere a questa conclusione il Tribunale federale ha segnatamente espresso dei dubbi sulla chiarezza dei piani pubblicati e sulla correttezza della pubblicazione effettuata dal municipio nel periodo 1-30 marzo 2004 onde permettere il ricorso al Governo contro le decisioni del consiglio comunale (consid. 2.3, 2.4, 3.3 e 3.4). Per questo motivo il Tribunale federale ha concluso che questo tribunale, applicando l’art. 4 PAmm, avrebbe quantomeno dovuto trasmettere il ricorso inoltratogli il 26 novembre 2004 al Consiglio di Stato, affinché quest’ultima autorità verificasse se l’atto non potesse essere ritenuto come tempestivo ricorso (al Governo stesso) contro la decisione del consiglio comunale (consid. 3.4) ed in subordine, per non incorrere in un eccesso di formalismo, come istanza di restituzione in intero (consid. 3.5 in fine).

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del tribunale è data ed i ricorsi tempestivi (art. 38 cpv. 1 LALPT; art. 51 cpv. 3 della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997, LBC). La legittimazione degli insorgenti a ricorrere dinanzi al tribunale dev’essere invece negata, perché essi non hanno preventivamente presentato ricorso dinanzi al Governo; valgono, a questo scopo, le considerazioni svolte nel precedente giudizio del 18 maggio 2005, annullato dal tribunale federale.

                                   2.   Giusta l’art. 4 cpv. 1 PAmm, l’autorità incompetente trasmette d’ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione all’istante o ricorrente.

Nel caso in esame, sulla scorta del giudizio 21 dicembre 2005 del tribunale federale, in applicazione della menzionata disposizione questa corte dispone la trasmissione d’ufficio del gravame 26 novembre 2004 al Consiglio di Stato, affinché lo tratti come ricorso al Consiglio di Stato medesimo contro la decisione del consiglio comunale di __________. Prima di entrare nel merito dell’impugnativa il Governo dovrà accertare la sua ricevibilità, ed in particolare la sua tempestività, avuto riguardo alle considerazioni svolte dal Tribunale federale nell’appena citata sentenza 21 dicembre 2005. Inoltre, i proprietari degli altri fondi toccati dal ricorso dovranno essere adeguatamente sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.).

Il gravame 12 aprile 2005 segue, per contro, una sorte differente. Questo gravame dovrebbe difatti essere considerato come manifestamente intempestivo, in quanto rivolto al Consiglio di Stato: gli stessi ricorrenti ammettono di essere venuti a conoscenza del controverso provvedimento pianificatorio adottato dal consiglio comunale di __________ nel corso del mese di novembre del 2004, ossia 5 mesi prima dell’inoltro di questo secondo ricorso. Trasmettere questo atto al Consiglio di Stato si esaurirebbe in un puro, inutile esercizio formale. Questo gravame, formalmente pendente dinanzi a questo tribunale, dev’essere di conseguenza deciso dal tribunale stesso: esso non può che essere dichiarato irricevibile per difetto di ricorso dinanzi all’istanza inferiore (cfr. consid. 1 e relativo rinvio al giudicato 18 maggio 2005). L’emanazione di questo giudizio rende superflua la decisione della domanda di effetto sospensivo introdotta con questo secondo ricorso.

                                   3.   La tassa di giustizia relativa all’evasione del ricorso 12 aprile 2005 è posta a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm), i quali sono inoltre tenuti, sempre in relazione all’evasione di questo secondo gravame, a rifondere delle adeguate ripetibili al comune (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli applicabili alla fattispecie;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 26 novembre 2004 è trasmesso per competenza al Consiglio di Stato.

                                   2.   Il ricorso 12 aprile 2005 è irricevibile.

                                   3.   La tassa di giustizia, di fr. 400.- (quattrocento), è posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali rifonderanno identico importo al comune di __________ a titolo di ripetibili.

                                        4.   Intimazione a:

        ;       ;  

terzi implicati

PI 1 rappr. da: RA 1   CO 1 rappr. da: RA 2    

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             Il segretario

90.2006.1 — Ticino Tribunale della pianificazione 26.01.2006 90.2006.1 — Swissrulings