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Ticino Tribunale della pianificazione 13.10.2005 90.2004.62

13. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·4,166 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

ricorso contro l'approvazione della revisione del PR

Volltext

Incarto n. 90.2004.61-62-63-64-65-66-67-68  

Lugano 13 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sui ricorsi di

       1.              2.        3.        4.        5.        6.        7.        8.  

RI 1 RI 1, , e RI 1, , RI 1, , RI 1, , RI 1 , RI 1, , RI 1, , patr. da: PR 1 del 27 settembre 2004  

contro  

la decisione 17 agosto 2004 (n. 3513), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________;

viste le risposte 15 ottobre 2004 sull’istanza di concessione dell’effetto sospensivo e 18 gennaio 2005 del Dipartimento del territorio, divisione della pianificazione territoriale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.  I ricorrenti sono proprietari dei mapp. 514, 1078, 507, 1167, 527, 519, 525, 1076 posti principalmente in località di __________ e, in subordine, nelle località adiacenti di __________ nel comune di __________. Nella seduta dell’11 novembre 2002 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, le particelle summenzionate sono state assegnate al territorio agricolo. Con ricorso 21 gennaio 2003 RI 1 si è aggravato contro tale deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato. Egli ha domandato di spostare il limite della zona residenziale lungo la strada di servizio esistente, via __________, includendovi segnatamente la part. 514 di sua proprietà. Egli ha sostenuto che la delimitazione della zona edificabile operata dal comune era arbitraria, i fondi a monte della via __________ esclusi dal comparto edificabile non erano atti all’agricoltura e la loro inclusione in tale comprensorio non avrebbe aumentato di molto la contenibilità del piano né comportato ulteriori investimenti d’urbanizzazione. Anche gli altri insorgenti indicati in ingresso sono insorti davanti al Consiglio di Stato con ricorsi separati di data 23 gennaio 2003, postulando l’inserimento dei loro fondi in zona residenziale estensiva (Re) e l’annullamento dell’art. 8.7 cpv. 5 NAPR, che istituiva il divieto di trasferimento di SUL tra fondi vicini o confinanti allo scopo di contenere le residenze secondarie. Essi hanno sostenuto che le loro proprietà presentavano i requisiti necessari all’edificabilità, in quanto il comparto era largamente edificato ed i fondi urbanizzati. Inattuabile appariva, al contrario, un loro sfruttamento agricolo, trattandosi di un comprensorio estremamente frammentato. La mancata assegnazione alla zona fabbricabile era pure lesiva della garanzia della proprietà e del principio di uguaglianza. In merito all’art. 8.7 cpv. 5 NAPR essi hanno affermato che si poneva in contrasto con l’art. 38a LE e che era privo di interesse pubblico.

B.  Con risoluzione __________ il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore ed ha respinto i gravami dei ricorrenti. L’Esecutivo cantonale ha ritenuto che non sussistevano validi motivi per attribuire le particelle dei ricorrenti alla zona edificabile, già sufficientemente dimensionata. La zona agricola in oggetto svolgeva, inoltre, una funzione rilevante di protezione del paesaggio, in quanto rappresentava una fascia libera di transizione tra il comparto residenziale estensivo ed il versante boscato. In merito all’art. 8.7 cpv. 5 NAPR il Governo ha dichiarato privi d’oggetto i gravami, non avendo approvato il tenore della norma già nell’ambito dell’esame di legittimità, poiché carente di sufficiente interesse pubblico.

C.   Contro la predetta risoluzione sono insorti davanti a questo Tribunale i ricorrenti citati in ingresso con separati ricorsi di data 22, rispettivamente 27 settembre 2004, che ripropongono le richieste e gli argomenti formulati in precedenza per quanto concerne la zona edificabile. Gli insorgenti patrocinati dall’avv. PR 1 hanno inoltre chiesto l’assegnazione di ripetibili, essendo stato, in buona sostanza, accolto il ricorso di prima istanza limitatamente all’annullamento dell’art. 8.7 cpv. 5 NAPR. Parimenti hanno postulato il conferimento dell’effetto sospensivo ai ricorsi. Questa istanza, rimasta inevasa, diviene priva d’oggetto con il presente giudizio.

D.    La divisione della pianificazione territoriale si è opposta alla concessione dell’effetto sospensivo ed ha chiesto il rigetto delle impugnative. Il municipio non ha formulato osservazioni.

                                  E.   Il 19 maggio 2005 si sono tenuti l’udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in seguito agli atti. Gli insorgenti hanno confermato le loro allegazioni e domande, chiedendo inoltre l’assunzione di svariati mezzi di prova. I ricorrenti patrocinati PR 1 hanno altresì sollecitato la congiunzione delle impugnative, mentre RI 1 vi si è opposto.

                                  F.   Il 23 giugno 2005 il presidente del tribunale ha notificato alle parti l’assunzione agli atti delle fotografie scattate in occasione del sopralluogo, dell’estratto della carta delle idoneità agricole allestito dalla sezione dell’agricoltura, dello studio delle zone agricole per il piano regolatore del comune di __________ (rapporto preliminare, gennaio 1991, allestito da SEREC/BEREG) e del calcolo di compensazione agricola (rapporto definitivo, gennaio 2000, allestito da SEREC/BEREG). I procedimenti ricorsuali sono stati congiunti e l’istruttoria è stata dichiarata chiusa. Alle parti è stato assegnato un termine per la presentazione delle conclusioni.

                                  G.   Entro tale termine sono giunte le conclusioni di RI 1, che confermano sostanzialmente la posizione fin qui tenuta, nonché le osservazioni degli altri ricorrenti, che hanno censurato il rifiuto di assumere le prove da essi indicate e sostenuto che le prove acquisite agli atti dimostrerebbero il fondamento delle loro richieste.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine.

                                   2.   2.1. In occasione dell’udienza del 19 maggio 2005 i ricorrenti hanno chiesto l’assunzione di svariati mezzi di prova, segnatamente l’acquisizione dei seguenti documenti:

planimetria aggiornata di tutte le costruzioni presenti nella zona,

stradario,

-       PGS in fase di approvazione e subordinatamente i progetti precedenti qualora il PGS non prevedesse canalizzazioni nella zona,

rapporti dei pianificatori,

estratti delle risoluzioni municipali e del consiglio comunale e relativi piani della variante/revisione del piano regolatore respinta in via di referendum,

testo dei referendisti,

licenza edilizia relativa al mapp. 508 o 511 per l’edificazione di una tettoia, di cui si è constatata la modinatura in sede di sopralluogo,

incarti relativi alle domande di costruzione sul mapp. 1078.

                                         Gli insorgenti hanno pure postulato l’audizione dell’ing. Piero Früh, nonché l’allestimento di alcune perizie per accertare l’idoneità agricola dei fondi, la contenibilità del piano, lo stato di urbanizzazione dei fondi e la corrispondenza della piazza di giro esistente in fondo a __________ rispetto a quanto riportato sui piani.

                                         2.2. La procedura amministrativa è retta dal principio inquisitorio (art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie, raffrontando accuratamente i contrapposti interessi e rispettando il divieto d'arbitrio, i principi della parità di trattamento, della buona fede e della proporzionalità. In analogia all'art. 8 CC, applicabile per la sua portata generale anche al diritto pubblico, la parte può altresì chiedere l'assunzione delle prove offerte. In tal caso l'autorità procede al loro apprezzamento anticipato, in esito al quale essa può rinunciare ad assumere dei mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun nuovo chiarimento ai fini del giudizio (RDAT I-1995 n. 51 consid. 2a), come mezzi di prova superflui o non pertinenti (Borghi-Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 18 n. 1b).

2.3. Con decreto 27 luglio 2005 il presidente del tribunale ha congiunto i procedimenti in applicazione dell’art. 59 PAmm ed ha assunto agli atti, accanto a quelli della revisione del piano che sono pubblici e non devono pertanto essere acquisiti nell’incarto (art. 5 cpv. 2 LALPT) - i seguenti documenti:

estratto della carta delle idoneità agricole allestito dalla sezione dell’agricoltura,

studio delle zone agricole per il piano regolatore del comune di __________ (rapporto preliminare, gennaio 1991, allestito da SEREC/BEREG);

calcolo di compensazione agricola (rapporto definitivo, gennaio 2000, allestito da SEREC/BEREG).

Attraverso lo stesso decreto, esso ha invece rifiutato di assumere i mezzi di prova richiesti dai ricorrenti, in quanto non necessari ai fini del giudizio. Questo giudizio incidentale viene confermato dal collegio giudicante, che condivide le relative motivazioni. Per quanto attiene, in particolare, alla domanda di allestimento di una perizia in merito all’idoneità agricola dei fondi oggetto dell’impugnativa, tale idoneità risulta già dai documenti agli atti (in particolare dall’estratto della rappresentazione grafica della carta delle idoneità agricole dei suoli e dal rapporto ed i piani SEREC/BEREG), è stata visivamente accertata dal giudice delegato durante il sopralluogo e, in definitiva, non costituisce nemmeno una circostanza decisiva per l’evasione del gravame. Ininfluente ai fini del giudizio sono pure le ulteriori perizie sollecitate dai ricorrenti: i documenti che compongono il PR, agli atti, contengono già sufficienti informazioni, mentre non appare necessario appurare la corrispondenza della piazza di giro di via __________ con i piani agli atti o lo stato di urbanizzazione dei fondi. Gli estratti censuari acquisiti nell’incarto riportano tutte le costruzioni presenti nella zona ed il piano del traffico le vie che interessano le impugnative. Di conseguenza, non appare nemmeno necessaria l’audizione del pianificatore comunale ing. P. Früh. Il Tribunale non accede infine neppure all’assunzione delle ulteriori prove chieste dagli insorgenti, in quanto non porterebbero alcun nuovo elemento di rilievo per il giudizio.

                                   3.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà, in particolare, che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

                                         Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

                                   4.   I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

                                         Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

                                         Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno 2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).

                                   5.   5.1. La località di __________, insieme a quelle adiacenti di __________, __________ sono ubicate a valle dell’abitato di __________ e sono servite da via __________ (mapp. 159). Il leggero declivio che formano i fondi posti a monte della strada (mapp. 1167, 507, 508, 511, 512, 514, 521, 520, 519), si esaurisce a valle della stessa in una pianura (mapp. 530, 1116, 1168, 958, 1115, 522, 523, 524, 848, 525, 526, 527) per poi riprendere una ragguardevole pendenza laddove inizia il versante boschivo che si affaccia sulle rive del __________ (mapp. 1081, 1080, 1079, 1078, 1076). Su dieci fondi insistono delle abitazioni (mapp. 511, 512, 521, 524, 526, 848, 948, 958, 1079, 1168), mentre sui mappali 523 e 522, di proprietà del comune, trovano posto un osservatorio (__________), rispettivamente un ostello dotato di sei camere e di due piccoli appartamenti. Tutte queste particelle sono state attribuite dal piano regolatore alla categoria “sedimi edificati fuori zona edificabile”. Il residuo territorio compreso tra il limite della zona edificabile, a monte, e quello del bosco che scende verso __________, a valle, è invece, in buona sostanza, libero da costruzioni; i relativi terreni, che interessano 14 mappali, tra cui quelli dei ricorrenti, si presentano allo stato naturale, in parte prativi, in parte ricoperti da arbusti e rovi. Per completezza, ancorché irrilevante ai fini della decisione, si segnala che su tre di questi fondi (mapp. 508, 1081, 527) insistono delle costruzioni minori (due ripostigli ed un’autorimessa).

5.2. Con terreni già edificati in larga misura ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT si intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta; non entrano, di principio, in linea di conto le costruzioni agricole (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60 seg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 319). In concreto è quantomeno dubbio che questo requisito sia soddisfatto. In effetti, la visita dei luoghi ha permesso di appurare un’alternanza casuale tra fondi edificati, di cui alcuni sfruttati in modo parziale, e terreni liberi da costruzioni. Determinante appare comunque l’impressione complessiva del luoghi, che è caratterizzata da una netta predominanza di spazi verdi (liberi). Ben difficilmente il comparto in oggetto potrebbe pertanto essere considerato alla stregua di un territorio ampiamente edificato nel senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza.

5.3. L’attribuzione della località di __________ e delle adiacenti località di __________ alla zona edificabile non risponde inoltre ad una prevedibile necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta l’art. 15 lett. b LPT. Secondo il rapporto di pianificazione, datato luglio 2002 (pag. 11), la popolazione legale permanente nel comune al 31 dicembre 2000 assommava a 690 abitanti. Il nuovo piano regolatore permette di accogliere, entro il 2015, circa 932 abitanti, e di incrementare pertanto la popolazione residente di circa il 35% (cfr. rapporto cit., tabella 14, pag. 33). Il dimensionamento della zona edificabile destinata alla residenza è pertanto più che sufficiente per far fronte alle aspettative di crescita della popolazione del comune (cfr. rapporto cit., pagg. 11, 32 seg.; messaggio municipale proponente la revisione del piano regolatore, del 7 ottobre 2002, pag. 2; risoluzione di approvazione del Consiglio di Stato 17 agosto 2004, cifra 3.5.1., lett. a, pag. 14). Il dimensionamento delle zone edificabili permette inoltre di accogliere, nelle zone dov’è permessa la residenza, anche 1200 posti turismo, di cui la maggior parte consiste in posti letto in residenze secondarie (cfr. rapporto di pianificazione, pagg. 10, 33): nulla osta però alla possibilità di sfruttare, in futuro, una parte di questo importante contingente anche a favore della residenza primaria. Nella risoluzione di approvazione del piano regolatore, qui impugnata, il Consiglio di Stato ha poi segnatamente rilevato (cfr. ris. cit., loc. cit.) che il calcolo della contenibilità del piano giunge a questi risultati, accettabili, solo considerando un impiego al 60% dell’indice di sfruttamento delle zone residenziali (esclusi i nuclei): ciò corrisponde, tenuto conto che il grado di attuazione di tali zone è stato stimato pure al 60%, ad una previsione di sfruttamento della zona residenziale pari al 36% delle sue potenzialità (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 32). Nello stesso tempo il Consiglio di Stato ha riscontrato che il dimensionamento nella zona edificabile considera, per la zona residenziale, un fabbisogno di superficie per unità insediativa (UI) molto alto, di 70 mq (cfr. ris. cit., loc. cit.). Già quindi l'estensione della zona fabbricabile proposta dalle autorità comunali e tutelato dal Governo poggia su premesse difficilmente conciliabili con il principio dell’utilizzazione parsimoniosa del territorio ancorato all’art. 75 cpv. 1 Cost. e 1 cpv. 1 LPT.

5.4. Poiché il settore in discussione non può essere attribuito alla zona fabbricabile, già per assenza dei requisiti di cui all’art. 15 LPT, merita tutela la decisione del Consiglio di Stato di assegnarlo – di conseguenza – alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora all’art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1. settembre 2000. Alla zona agricola dev’essere riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo scopi di politica agraria e fondiaria ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione dell’edificazione sparsa, alla protezione dell’ambiente ed a quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii). Non appare nemmeno necessario approfondire se il settore interessato si presti o meno, ed eventualmente in quale misura, alla lavorazione agricola. Va ad ogni buon conto rilevato che il catasto delle idoneità agricole, allestito dalla sezione dell’agricoltura, assegna, quantomeno parzialmente, ad ampi territori della località di __________ e di quelle adiacenti un’idoneità alla viticoltura, alla campicoltura ed allo sfalcio. Questa valutazione è poi confortata dal rapporto definitivo/complemento del gennaio 2000 allestito dalla SEREC/BEREG (cfr. in particolare capitolo 3, pag. 3 seg., e allegato 1 di quel documento), il quale ha attribuito un’idoneità agricola a numerosi fondi del comparto (tra i quali i mapp. 507, 519, 527, 1076, 1078, di proprietà di alcuni ricorrenti) per una superficie complessiva di oltre 9'000 mq, ed ha di conseguenza prospettato l’obbligo, per il comune, di procedere ad una compensazione in applicazione degli art. 7 segg. Ltagr, qualora queste particelle fossero state incluse nella zona edificabile. Il fatto, infine, sostenuto dagli insorgenti, secondo cui i mappali sarebbero urbanizzati, non è decisivo e non conferisce un diritto alla loro attribuzione alla zona edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6; 117 Ia 434 consid. 3g). In realtà, come ha osservato il municipio in sede di risposta ai ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato, il settore non è servito dalla rete delle canalizzazioni pubbliche.

5.5. Nell’ambito di una ponderazione globale degli interessi (cfr. consid. 4), va anzitutto rilevato l’interesse generale ad impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). In concreto, un ampliamento della zona residenziale del comune, già generosamente dimensionata, non appare giustificato. I ricorrenti affermano che, in concreto, il problema dell’ampliamento della zona edificabile sarebbe alla fin fine marginale, perché si tratterebbe solo di aggregavi la manciata di particelle di loro proprietà. Ora, tuttavia, secondo la giurisprudenza, anche le particelle di modeste proporzioni contribuiscono a definire la zona edificabile giusta l’art. 15 LPT e non possono pertanto essere trascurate a questo scopo (cfr. DTF inedita 26 settembre 2001 in re A. V. e llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia 236 seg.); del resto, nel caso in esame, qualora i ricorsi dovessero essere accolti, sarebbe improponibile attribuire alla zona edificabile solo i fondi degli insorgenti, poiché questa risulterebbe estremamente frammentata (a macchia di leopardo). Da un’indagine riportata nel rapporto di pianificazione risulta poi che le zone residenziali del comune sono ampiamente sottosfruttate (cfr. rapporto cit., pagg. 7 seg., 32). È pertanto imprescindibile aumentare la pressione su tali zone, in vista di un loro razionale impiego, anziché ampliarle, con l’effetto di protrarre la pratica, rilevata nel menzionato rapporto, di sprecare il territorio fabbricabile; a maggior ragione se si tien conto che, attraverso la revisione del piano regolatore, l’indice di sfruttamento delle zone residenziali (estensive, ritenuto che non vi sono zone residenziali intensive nel comune) è stato aumentato da 0,3 a 0,4. Va poi ricordata la necessità di preservare la funzione paesaggistica svolta dalle località in oggetto. Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato, la zona agricola in parola costituisce una fascia libera di transizione tra il comparto residenziale estensivo ed il versante boscato (cfr. ris. cit., cifra 4.4.II, lett. c, pag. 33). Va, da ultimo, sottolineata, l’esigenza, troppo spesso trascurata, di mantenere sufficienti spazi liberi per le future generazioni. Sulla scorta di questa ponderazione, un’attribuzione del settore in esame alla zona fabbricabile dev’essere esclusa anche qualora, per avventura, i fondi dei ricorrenti e le loro adiacenze dovessero essere considerati come già edificati in larga misura ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT.

                                   6.   I ricorrenti lamentano inoltre una discriminazione in relazione al trattamento riservato ai fondi ubicati immediatamente a monte di quelli di loro proprietà, assegnati alla zona edificabile.

                                         Il principio dell'uguaglianza giuridica ancorato all'art. 8 Cost. esige che la legge e le decisioni d'esecuzione trattino in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. Nell'ambito di provvedimenti pianificatori esso ha una portata necessariamente limitata. Nella delimitazione delle zone è necessario, talora, prescindere da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a).

                                         Nel caso di specie la non assegnazione dei fondi dei ricorrenti alla zona edificabile appare conforme ai principi che reggono la pianificazione del territorio e merita pertanto tutela. Va inoltre rilevato che l'azzonamento, in quanto volto a disciplinare la funzione di un determinato territorio, deve, se possibile, seguire le linee già esistenti nel terreno, naturali o artificiali. In concreto, i terreni situati a monte di quelli dei ricorrenti erano già assegnati alla zona residenziale estensiva e sono frattanto stati (in parte) edificati in virtù di questo statuto; la nuova pianificazione ha quindi semplicemente confermato l’azzonamento. Diversa appare invece la situazione in cui versano i terreni degli insorgenti, inedificati, per i quali l’assegnazione alla zona edificabile avrebbe implicato un’estensione del perimetro di quest’ultima, oltre all’obbligo, per il comune, di completarne l’urbanizzazione.

                                   7.   La risoluzione impugnata non viola dunque il diritto. L’esclusione dalla zona edificabile appare per contro in completa armonia con l’ordinamento pianificatorio sancito a livello federale.

                                   8.   La contestazione sollevata dai ricorrenti patrocinati dall’avv. PR 1 appare invece fondata, laddove lamentano la mancata assegnazione di ripetibili in merito alla non approvazione da parte del Governo dell’art. 8.7 cpv. 5 NAPR. Ritenuto che, nel risultato (determinante), la domanda formulata dai ricorrenti di non approvazione della norma è stata accolta, l’Esecutivo cantonale era tenuto a riconoscere loro un importo a titolo di ripetibili. Poco importa se il Governo ha deciso, autonomamente, di non approvare la disposizione impugnata.

                                   9.   Il ricorso di RI 1 dev’essere dunque integralmente respinto, mentre che quelli degli altri insorgenti parzialmente accolti.

                                10.   La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;

dichiara e pronuncia:

1.        1.1. Il ricorso 22 settembre 2004 di RI 1 è respinto.

       1.2. I ricorsi 27 settembre 2004 di RI 1, sono parzialmente accolti.

§. La risoluzione 17 agosto 2004 (n. 3513) del Consiglio di Stato è modificata nel senso che il comune di __________ è tenuto al pagamento di fr. 150.- a titolo di ripetibili a ciascuno dei ricorrenti patrocinati dall’avv. PR 1, ritenuto che RI 1 devono essere considerati come un solo insorgente.

                                   2.   I ricorrenti sono condannati al pagamento della tassa di giustizia e delle spese in ragione di fr. 500.- ciascuno, ritenuto che RI 1 devono essere considerati come un solo insorgente.

                                      3.   Intimazione a:

    ; .

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             La segretaria

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