Incarto n. 90.2004.31
Lugano 20 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 aprile 2004 di
RI 1 patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 9 marzo 2004 (n. 945) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del PI 1,
viste le risposte:
- 30 agosto 2004 del municipio di __________;
- 30 agosto 2004 della divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente è proprietario del mapp. 1363 del comune di __________, sito all'estremità settentrionale del nucleo del paese. Sul fondo, avente una superficie complessiva di 609 mq, insiste un edificio di tre piani, di cui uno semi-interrato. Per il rimanente la particella è censita quale prato - giardino.
B. Nella seduta dell'11 dicembre 2001 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del piano regolatore. In quella sede il mapp. 1363 è stato attribuito alla zona nucleo di villaggio (NV), disciplinata dall'art. 17 NAPR nonché dalle indicazioni planovolumetriche e dalle disposizioni risultanti dall'elaborato grafico denominato “comparto del nucleo di villaggio di __________ soggetto a regolamentazione particolare”, in scala 1:1000, a cui l'articolo precitato fa riferimento. Più precisamente il corpo principale del fabbricato è stato attribuito alla categoria “edificio soggetto a vincolo di mantenimento”, mentre un piccolo corpo aggiunto, ubicato al pianterreno e adibito a ripostiglio, è invece stato assegnato alla categoria “edificio esistente ricostruibile con nuova configurazione planivolumetrica ed eventuale maggiore superficie occupata”.
C. Con ricorso 12 marzo 2002 il proprietario è insorto contro questa deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'attribuzione dello stabile principale al mapp. 1363 alla categoria degli edifici suscettibili di ricostruzione. Parimenti esso ha postulato la non approvazione dell'art. 17 cifra 3.2 NAPR il quale prevede, per gli edifici esistenti ricostruibili ubicati nel nucleo di __________, un'altezza massima di 10.5 metri.
D. Con risoluzione 9 marzo 2004 (n. 945) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore nonché, per quanto qui interessa, il piano particolareggiato del nucleo di villaggio di __________ ed ha respinto il ricorso. A sostegno della propria decisione esso ha sottolineato la necessità di salvaguardare l'assetto urbanistico del borgo. L'edifico in oggetto costituisce, in ragione della sua volumetria e del suo orientamento, un elemento preciso e completo del disegno del nucleo e merita come tale tutela; diverso è il discorso per gli edifici suscettibili di ricostruzione, costituiti perlopiù da fabbricati di ridotte dimensioni o da subalterni.
E. Con ricorso 30 aprile 2004 il ricorrente menzionato in ingresso si è aggravato contro questa risoluzione innanzi a questo tribunale, al quale ha riproposto le medesime domande di prima istanza. Esso contesta il valore dell'edificio; lo stesso sarebbe stato sottoposto ad importanti interventi di rifacimento che ne avrebbero alterato in modo sostanziale la struttura originaria. Osserva inoltre come fabbricati aventi struttura simile e collocati nelle immediate vicinanze mapp. 1373 e 1378 - siano stati attribuiti alla categoria degli edifici ricostruibili; la pianificazione adottata dalle autorità comunali ed approvata dal Governo violerebbe pertanto la parità di trattamento. Parallelamente il ricorrente lamenta nuovamente i disagi che verranno arrecati alla sua proprietà dalla sopraelevazione degli edifici insiti sui mappali precitati, censurando l'approvazione dell'art. 17 cifra 3.2 NAPR.
F. La divisione della pianificazione territoriale ed il municipio postulano la reiezione del gravame.
G. Il 6 aprile 2005 si sono tenuti l'udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in seguito agli atti. In questa sede il tribunale ha chiesto all'ufficio tecnico comunale di voler trasmettere i dati relativi all'altezza dell'edificio del ricorrente e di quello ubicato sul confinante mapp. 1373. Questi accertamenti sono stati messi a disposizioni delle parti, che hanno avuto facoltà di esprimersi in merito. Le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Considerato, in diritto
1.La competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT), e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile.
2. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3. Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino, a livello comunale, chiamato piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Il piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT) organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT).
4.Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610). Nella fattispecie, non è contestata la sussistenza di una base legale, comunque data (cfr. consid. 3 in fine), né si pone il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto. Non resta quindi che esaminare l'interesse pubblico e la proporzionalità dei vincoli in discussione.
5. Il nucleo di __________ è collocato - prevalentemente - sul declivio che sovrasta la strada cantonale. Esso è caratterizzato dalla presenza di edifici in pietra di 2-3 piani con tetto a falde, che hanno mantenuto sostanzialmente inalterata nel tempo la loro struttura originaria. All'interno dell'insediamento si snoda la tipica rete di percorsi pedonali delimitati, in buona parte, da muri a secco. Nelle adiacenze del villaggio originario, si sono sviluppati in ordine sparso ed in modo estensivo degli insediamenti più recenti costituiti da ville e case monofamiliari, che hanno caratterizzato l'espansione edilizia al di fuori del perimetro dell'agglomerato tradizionale. La tipologia delle (nuove) costruzioni testimonia il carattere residenziale-turistico del comune. L'obiettivo principale perseguito dal piano particolareggiato, previsto in seno al piano regolatore, è quello di proteggere e riqualificare le componenti tipologiche originarie di quelle parti di tessuto edilizio che conferiscono una specifica identità all'agglomerato, in ragione delle caratteristiche ambientali che hanno le parti edificate risalenti ai secoli passati. Nel contempo esso si propone pure di porre le condizioni per integrare il villaggio originario in un contesto insediativo rispondente, in termini funzionali e formali, alle esigenze contemporanee di fruizione del territorio. In tal senso, la regolamentazione prevista per gli interventi nel nucleo tradizionale mira a gestire le trasformazioni, a conferire una moderna utilità agli edifici e alla trama del tessuto edificato e a creare nuovi rapporti formali integrati a quelli di valore storico-ambientale originari. Tale obiettivo viene perseguito tramite l'individuazione e l'assoggettamento a regolamentazione diversificata delle costruzioni significative e, pertanto, meritevoli di conservazione, degli ambienti non edificati meritevoli di salvaguardia e valorizzazione, delle costruzioni prive di valore architettonico o ambientale, o originariamente utilizzate esclusivamente a scopi rurali (non idonee ad acquisire la connotazione tipologica delle costruzioni abitative) nonché delle parti di tessuto edilizio che necessitano una ristrutturazione e localizzabili là dove la trama edificata originaria presenta vuoti atipici (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 19). Il piano particolareggiato suddivide quindi gli edifici in due categorie: da un lato, vi sono quelli soggetto a vincolo di mantenimento, che possono essere riattati o trasformati a condizione che gli interventi tendano a valorizzare o comunque salvaguardare le componenti tipologiche o morfologiche originarie. Dall'altro, quelli che possono invece essere ricostruiti con una nuova configurazione planovolumetrica ed eventuale maggiore superficie. Come già spiegato, per il mapp. 1363 il piano particolareggiato prevede la seguente disciplina edificatoria (cfr. indicazioni planovolumetriche e disposizioni risultanti dall'elaborato grafico in scala 1:1000 “comparto del nucleo di villaggio di Brione soggetto a regolamentazione particolare”). Il corpo principale è stato attribuito alla categoria “edificio soggetto a vincolo di mantenimento”, mentre il corpo aggiunto (a quello principale) è invece stato assegnato alla categoria “edificio esistente ricostruibile con nuova configurazione planivolumetrica ed eventuale maggiore superficie occupata”. L'art. 17 cifra 2.2 lett. m NAPR, applicabile agli edifici soggetti a vincolo di mantenimento (dunque all'edificio principale), riserva inoltre la facoltà del municipio di concedere “nell'ambito di interventi di rifacimento della copertura di edifici che non presentano nel sottotetto elementi costruttivi o decorativi meritevoli di conservazione (…) un rialzamento del tetto fino ad un massimo di 40 cm”.
6. Le autorità comunali hanno ritenuto che questi vincoli fossero necessari per salvaguardare la tipologia originaria del nucleo di __________ e rispondessero ad un chiaro interesse pubblico. Questa valutazione merita di essere condivisa. L'immobile principale al mapp. 1363 costituisce difatti una costruzione rustica strutturata su 3 livelli. Al piano inferiore, parzialmente interrato, trova posto la cantina mentre ai piani superiori degli spazi abitativi. L'edificio dispone inoltre, al pianoterra, di un piccolo corpo aggiunto adibito a ripostiglio. Esso presenta tuttora un buon grado di conservazione, grazie - verosimilmente - anche ai lavori di ristrutturazione effettuati negli anni cinquanta. Se pur è vero che, nel corso di questi interventi, i materiali originari sono stati sostituiti, il fabbricato conserva ancora una struttura tradizionale che ben si integra nel contesto del nucleo: il tetto è a falde, le aperture sono caratterizzate da una prevalenza dell'altezza sulla larghezza ed i piani rialzati sono cinti da ballatoi. Nel contempo il rapporto tra le aperture e le dimensioni dell'immobile corrisponde a quello dei fabbricati circostanti. L'edificio è collocato all'estremità settentrionale del nucleo originario. Pochi metri più a valle, trovano posto due edifici in pietra aventi caratteristiche tipologiche analoghe a quelle dello stabile del qui ricorrente. Verso est, l'immobile confina con un'area verde inedificata, oltre la quale si sviluppa un fronte continuo di case presentanti anch'esse gli stessi elementi strutturali rilevati nel fabbricato in parola. Verso ovest, proprio a confine col terreno del ricorrente, sorge inoltre un ulteriore edificio, collocato sul mapp. 1373, composto da un corpo avanzato, più basso, che conserva ancora le proporzioni e le fattezze originarie, ed un corpo retrostante, sopraelevato, aggiunto in un secondo tempo, che presenta invero elementi estranei alla trama edilizia del nucleo. A nord del mapp. 1363 si apre invece un comparto urbanizzato, caratterizzato da un'edificazione estensiva (zona residenziale estensiva) tipica dei nuovi insediamenti che si sono sviluppati – in epoca più recente – nelle immediate adiacenze del villaggio originario. Tenuto conto delle caratteristiche tipologiche del fabbricato in parola e della sua ubicazione, esso concorre pienamente a completare in modo armonico la definizione del nucleo. Come è stato possibile constatare in sede di sopralluogo, l'edificio presenta una volumetria ed un orientamento tali da costituire a pieno titolo un elemento preciso e completo del disegno del nucleo. Alla luce di queste circostanze e degli scopi perseguiti col piano particolareggiato, occorre senz'altro riconoscere la sussistenza di un chiaro interesse pubblico ai vincoli pianificatori che gravano l'edificio in oggetto.
7. Contrariamente a quanto sembra credere il ricorrente, la misura contestata è pure conforme al principio di proporzionalità; come peraltro compiutamente spiegato in sede di udienza dal rappresentate del Governo, la regolamentazione prevista permette infatti uno sfruttamento non indifferente della proprietà in parola, che già adesso raggiunge i 7,35 metri di altezza alla gronda. Essa è pure coerente con quanto previsto per gli immobili del nucleo aventi caratteristiche analoghe. Anche per gli edifici collocati sui mapp. 1380 e 1382, come pure per quelli facenti parte del fronte di case poste più ad est (mapp. 1395, 1396, 1398) il piano particolareggiato ha previsto dei vincoli di mantenimento. Discorso analogo vale pure per il corpo avanzato del fabbricato al mapp. 1373. In effetti - conformemente agli obiettivi del piano particolareggiato (consid. 5) - la possibilità di demolizione e ricostruzione è prevista solo per edifici o parti di essi che non presentano alcun valore architettonico o ambientale, ed anzi che per loro struttura o collocazione si pongono in urto con l'assetto urbanistico del nucleo. A torto, il ricorrente ravvisa una violazione del principio della parità di trattamento nella scelta operata dalle autorità comunali, tutelata dal Governo, di prevedere per il corpo principale del suo fabbricato un vincolo conservativo, mentre per gli edifici ubicati sui mapp. 1373 e 1378, l'assegnazione, quantomeno parziale, alla categoria di quelli ricostruibili. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, questo principio ha, nell'ambito di provvedimenti pianificatori, una portata necessariamente limitata e si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: il provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a). Ora, nel caso qui in esame, gli estremi per ammettere l'arbitrarietà della misura non sono dati: come è stato possibile appurare in occasione dell'udienza e del sopralluogo, trattasi infatti di una scelta legittima, adottata dal comune in piena autonomia, dopo una attenta e puntuale valutazione di tutti gli stabili e relativi subalterni ubicati all'interno del perimetro del nucleo; sarebbe piuttosto risultato lesivo del principio di uguaglianza non trattare differentemente gli edifici chiamati in causa dal ricorrente ed in particolare il corpo retrostante del mapp. 1373, con tetto ad una sola falda e direttamente confinanti con il fondo dello stesso, che - come è stato rilevato in sede di sopralluogo - non presenta delle caratteristiche tali da farlo apparire in nessun caso come meritevole di conservazione. I provvedimenti pianificatori adottati in relazione all'abitazione dell'insorgente appaiono dunque idonei al conseguimento dello scopo prefissato e rispondono ad una reale necessità. Vincoli meno incisivi di quelli qui in contestazione non avrebbero permesso di salvaguardare adeguatamente le peculiarità tipologiche dell'edificio e, di riflesso, l'identità del borgo. Inoltre l'attribuzione dello stesso alla categoria agli edifici suscettibili di ricostruzione, come postulato dal ricorrente, oltre ad essere discriminatoria, finirebbe per compromettere il delicato equilibrio tra l'edificio ed il suo contesto. I vincoli in contestazione devono pertanto essere ritenuti ragionevoli se confrontati con il sacrificio, come detto contenuto, imposto al privato ed ossequiosi del principio di uguaglianza.
8. Da ultimo il ricorrente chiede l'annullamento dell'art. 17 cifra 3.2 NAPR che prevede, per gli edifici classificati come ricostruibili secondo il piano particolareggiato, una possibilità di innalzamento sino ad un'altezza non superiore ai 10.5 metri nel nucleo di Brione e di 8 metri nei nuclei di Tendrasca, Tecitt e Viona. A sostegno della propria impugnativa esso asserisce che l'applicazione di questa norma ai fabbricati siti sui mapp. 1373 e 1378, collocati nelle adiacenze del suo stabile e classificati, per l'appunto, quali edifici esistenti ricostruibili, è atta a causare notevoli pregiudizi alla sua proprietà, privandola della vista e riducendone in modo importante l'insolazione. Sulla scorta delle allegazioni addotte, il ricorrente sembra censurare non tanto l'art. 17 cifra 3.2 NAPR in quanto tale, quanto l'applicazione concreta dello stesso agli immobili citati. Ora, se intento dello stesso era effettivamente quello di contestare solo la possibilità di innalzamento, peraltro parziale, degli edifici collocati sui mapp. 1373 e 1378, esso avrebbe tuttavia dovuto impugnare le indicazioni planovolumetriche e le disposizioni particolari ancorate nella rappresentazione grafica in scala 1:1000 “comparto del nucleo di villaggio di __________ soggetto a regolamentazione particolare” che concernevano i precitati fabbricati e non l'art. 17 cifra 3.2 NAPR, che costituisce una regola generale, applicabile a tutti gli edifici che possono essere ricostruiti. Questa disposizione si iscrive infatti tra le misure che permettono di concretizzare gli obiettivi che reggono il piano particolareggiato, segnatamente quello di salvaguardare l'uniformità del tessuto edificato. Essa va ad aggiungersi agli ulteriori provvedimenti previsti nel piano (cfr. indicazioni planovolumetriche e disposizioni risultanti dall'elaborato grafico in scala 1:1000 “comparto del nucleo di villaggio di __________ soggetto a regolamentazione particolare”) tendenti ad adeguare le volumetrie degli edifici al contesto in cui sono inseriti. La fissazione di un'altezza massima di 10.5 metri per il nucleo di Brione non appare illegittima; va infatti considerato che le abitazioni collocate nel nucleo sono strutturate - in generale - su tre piani; il limite adottato dalle autorità comunali, in piena autonomia, appare di conseguenza più che difendibile e non può pertanto essere rimesso in discussione da questo tribunale. La norma impugnata merita pertanto tutela. Va ad ogni buon conto rilevato a titolo abbondanziale che, anche qualora la domanda del ricorrente dovesse essere considerata ricevibile, in quanto volta a contestare la pianificazione degli edifici posti sui fondi confinati, gli argomenti accampati a sostegno della stessa, ovvero la tutela della vista e dell'insolazione della sua proprietà, non appaiono atti - ma in ogni caso sufficienti - a provocare l'auspicata modifica dell'assetto urbanistico delle adiacenze, la quale comporterebbe, da un lato, una perdita di coerenza dell'impostazione della pianificazione particolareggiata del nucleo e, dall'altro, delle ingiustificate restrizioni alle possibilità di sfruttamento concesse agli altri proprietari.
9. In considerazione di quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia e le spese devono essere poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm), che è inoltre tenuto a rifondere al comune, patrocinato da un legale, quantomeno dopo lo scambio degli allegati, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di fr. 1'200.- (milleduecento), sono poste a carico del ricorrente, il quale è inoltre tenuto a rifondere al comune di __________ fr. 600.- (seicento) a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
o; ; .
terzi implicati
PI 1 patr. da: PR 2 CO 1 rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La segretaria