Incarto n. 90.2003.74
Lugano 6 ottobre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio
Raffaello Balerna
assistito dalla segretaria:
Eleni Cernecca-Cassayianni, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 giugno 2003 di
______ ______, __________ patr. da: avv. __________ __________
contro
il decreto legislativo del 16 dicembre 2002 con cui il Gran Consiglio ha approvato il Piano generale per la sistemazione viaria della strada cantonale __________ __________, tratto __________ __________ -Incrocio __________, in territorio dei comuni di __________ -__________, __________, __________ e __________;
viste le risposte:
- 20 giugno 2003 del comune di __________;
- 26 giugno 2003 del comune di __________;
- 27 giugno 2003 del comune di __________ -__________;
- 9 luglio 2003 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
che la ricorrente, proprietaria del mapp. n. __________ di __________ e dei mappali n. __________, __________, __________, __________ di __________ __________, ha chiesto l’adozione di soluzioni tecniche atte a abbattere i tragitti inutili e a fluidificare il traffico per rapporto alla sua proprietà;
che, con convenzione 28 agosto 2003 sottoscritta dall’Amministra-zione immobiliare e delle strade nazionali e dalla ricorrente, per la gestione degli accessi veicolari in corrispondenza della proprietà di quest’ultima è stato pattuito di inserire nel progetto definitivo, di prossima pubblicazione, la seguente soluzione:
- uscita sulla strada cantonale in entrambe le direzioni in corrispondenza dell’attuale accesso situato a confine dei mappali n. __________ e __________;
- uscita con obbligo di svolta a destra a confine dei mappali n. __________, __________, con le opportune modifiche costruttive delle aiuole esistenti a cura e a carico della ditta;
- tutti gli altri accessi esistenti servono quale entrata ai vari mappali con l’obbligo di utilizzare la prevista rotonda “__________ __________ ”;
che la convenzione in oggetto è stata ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. __________ del 23 settembre 2003 e notificata a questo Tribunale con scritto 29 settembre 2003 dell’Amministrazione immobiliare delle strade nazionali;
che, mediante la sottoscrizione della convenzione, la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in esame rinunciando altresì all'attribuzione di ripetibili in suo favore;
che il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;
che esso va dunque stralciato dai ruoli;
che il tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
__________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, Municipio di __________, __________ __________; Municipio di __________, __________ __________; Municipio di __________ -__________, __________ __________ -__________; Municipio di __________, __________ __________; Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, __________ __________; Consiglio di Stato, __________ __________.
Il presidente La segretaria
del Tribunale della pianificazione del territorio