Incarto n. 90.2003.37
Lugano 4 aprile 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18/25 marzo 2003 del
RI 1 rappr. dal RA 1
contro
la decisione del 18 febbraio 2003 (n. 751) del Consiglio di Stato in merito all'obbligo di compensazione agricola (art. 8 segg. LTAgr);
viste le osservazioni 9 maggio 2003 della Sezione della pianificazione urbanistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, con risoluzione 2 marzo 1993 (n. 1523), il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
che, a seguito della diminuzione della zona agricola a favore di quella edificabile, il Governo ha chiamato il comune ad elaborare una proposta di compensazione giusta gli art. 8 segg. LTAgr (cfr. dispositivo n. 3.3. della risoluzione di approvazione; inoltre cifra 8 e allegato 6 della stessa);
che, ritenuta l'assenza di una proposta di compensazione reale, con lettera 28 maggio 2002 indirizzata al municipio la Sezione della pianificazione urbanistica ha comunicato le superfici e i valori di reddito agricolo in base ai quali il comune sarebbe stato chiamato a pagare un compenso pecuniario; al municipio è quindi stato fissato un termine di 30 giorni per presentare delle osservazioni;
che l'11 agosto 2002 la Sezione della pianificazione urbanistica ha accolto una richiesta di proroga sino al 30 ottobre 2002 formulata dal RA 1;
che, seguendo le indicazioni dei propri consulenti, con lettera 11 dicembre 2002 il municipio ha chiesto all'autorità cantonale una proroga di due anni per presentare una proposta concreta di compensazione reale, adducendo una serie di ragioni che verranno, se del caso, riprese in seguito;
che il Consiglio di Stato, con decisione 18 febbraio 2003 (n. 751), ha concesso al municipio un'ulteriore e ultima proroga per la presentazione di un progetto di compensazione agricola reale e parzialmente pecuniaria entro il 30 giugno 2003, ritenuto che, scaduto il predetto termine e dopo 60 giorni dalla crescita in giudicato della risoluzione medesima, l'importo di fr. 262'780.- sarebbe stato addebitato sul conto Stato/Comune quale deposito per l'acquisto di aree agricole;
che, con ricorso cautelativo 18 marzo 2003, il RI 1 è insorto innanzi a questo tribunale avverso la suddetta decisione, chiedendo che la richiesta di una proroga di due anni, dallo stesso formulata, venisse accolta; esso ha addotto che la complessità della situazione non gli permetteva di presentare un progetto di compensazione reale entro il termine fissato dal Consiglio di Stato; esso ha attribuito le cause del ritardo, in particolare, al raggruppamento dei terreni in atto, alla procedura di aggregazione della frazione di __________ al comune di __________, infine alla scarsità delle risorse finanziarie;
che la divisione della pianificazione urbanistica ha postulato la reiezione del ricorso;
che con decreto legislativo del 24 novembre 2003 il Gran Consiglio ha decretato l'aggregazione della frazione di __________ del comune di __________ nel nuovo comune di __________ (BU 2004, 28);
che, con lettera 20 ottobre 2004, il RA 1 ha sollecitato il Consiglio di Stato a riesaminare le basi di calcolo del contributo;
che, con lettera 9 dicembre 2004, il segretario del tribunale ha informato il municipio che il 18 febbraio 2005 il ricorso cautelativo diventava privo di oggetto, poiché sarebbero trascorsi due anni dalla risoluzione impugnata, pari alla durata della proroga richiesta nel gravame medesimo per sottoporre una proposta di compensazione agricola (in realtà, com'è stato spiegato in quello scritto, la proroga di due anni era già stata richiesta l'11 dicembre 2002); per questo motivo, il tribunale, dopo tale data, avrebbe stralciato dai ruoli il ricorso; al municipio è quindi stato fissato un termine scadente il 31 gennaio 2005 per presentare eventuali osservazioni;
che nel termine suddetto il municipio non ha formulato osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT, 13 cpv. 1 LTAgr), il ricorso è tempestivo e la legittimazione del comune è certa (art. 38 cpv. 1 e 4 lett. a LALPT, 13 cpv. 1 LTAgr); il gravame è dunque ricevibile in ordine;
che la diminuzione di aree agricole ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LALPT può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio (art. 7 LTAgr) e deve inoltre essere compensata dall'ente pianificante (art. 8 LTAgr);
che la compensazione deve, di principio, essere reale (art. 9 LTAgr); qualora la compensazione reale fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo (art. 10 LTAgr);
che la forma e l'entità della compensazione sono fissati dall'autorità competente per l'approvazione dei piani di utilizzazione con decisione impugnabile nelle vie e nelle forme previste dalla relativa procedura (art. 13 cpv. 1 LTAgr); nel caso del piano regolatore questa autorità è, pertanto, il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT);
che, stante l'obbligo, per il RI 1, di procedere ad una compensazione reale per diminuzione dell'area agricola locale, assodata inoltre l'impossibilità, quantomeno sino ad oggi, del comune, di farvi fronte, il Governo ha fissato a carico dello stesso il contributo pecuniario sostitutivo previsto all'art. 10 LTAgr;
che tale decisione, incontestata in questa sede per quanto concerne la fissazione del contributo pecuniario sostitutivo, appare immune da violazioni del diritto (art. 61 PAmm) e dev'essere confermata;
che, attraverso l'impugnativa inoltrata a titolo cautelativo, il comune ha in realtà ribadito la richiesta di ottenere una proroga di due anni con lo scopo di allestire un progetto di compensazione agricola parzialmente reale e parzialmente pecuniaria;
che, com'è già stato spiegato, anche tale termine è tuttavia trascorso, senza oltretutto che il comune abbia dimostrato di concretamente attivarsi in questa direzione;
che, di conseguenza, il ricorso dev'essere respinto, nella misura in cui non dev'essere semplicemente stralciato dai ruoli;
che al RI 1 rimane, ad ogni buon conto, riservata la facoltà di richiedere al Governo l'annullamento rispettivamente la riduzione del contributo pecuniario nel caso in cui dovesse sottoporre a quest'ultimo una proposta di compensazione reale che possa essere approvata nel termine di 3 anni dalla decisione di imposizione (art. 4 RLTAgr);
che il tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui non dev'essere stralciato dai ruoli.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione a:
terzi implicati
PI 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario