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Ticino Tribunale della pianificazione 03.11.2004 90.2003.22

3. November 2004·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·817 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

legittimazione a ricorrere dei consiglieri comunali

Volltext

Incarto n. 90.2003.22  

Lugano 3 novembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 30 gennaio 2003 di

RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7 RI 8 RI 9 RI 10 RI 11 RI 12 RI 13 RI 14  

contro  

la risoluzione 20 novembre 2002 (n. 5498) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano  regolatore del comune di __________;

viste le risposte:

-    27 febbraio 2003 delRA 2;

-      7 aprile 2003 della divisione della pianificazione territoriale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che con risoluzione 20 novembre 2002 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del PI 1

che in predetta sede esso ha negato l’inserimento in zona residenziale estensiva (Re) del mapp. 332 di __________, di proprietà del comune, ed ha invitato le autorità comunali ad elaborare una variante;

che con ricorso 30 gennaio 2003 i ricorrenti menzionati in ingresso, legittimatisi quali cittadini e consiglieri comunali di __________, sono insorti contro la risoluzione menzionata innanzi a questo tribunale chiedendo che l’assetto pianificatorio adottato dal consiglio comunale venga confermato ed il mapp. 332 attribuito alla zona residenziale estensiva;

che la divisione della pianificazione territoriale ha postulato la reiezione del gravame mentre il municipio ne ha chiesto l’accoglimento;

che, frattanto, RI 1 è deceduta;

considerato,                   in diritto

che la competenza del tribunale è data e il ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT);

che agli insorgenti va, per contro negata la legittimazione a ricorrere;

che, a norma dell’art. 38 LALPT, contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio, entro 30 giorni dalla notificazione. Sono legittimati a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d’ufficio decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c);

che, in concreto, gli insorgenti possono vantare unicamente un interesse degno di protezione secondo la terminologia impiegata agli art. 35 cpv. 2 lett. b e 38 cpv. 4 lett. c LALPT, ispirata alla legislazione federale (art. 48 lett. a PA; 103 lett. a OG), ovvero un interesse legittimo ai sensi dell’art. 43 PAmm, all’impugnazione della risoluzione governativa;

che, impugnando (unicamente) la risoluzione governativa, essi non possono invece prevalersi della legittimazione, nella forma dell'actio popularis, circoscritta in materia pianificatoria all'impugnazione delle decisioni del legislativo comunale (cfr. art. 35 cpv. 2 lett. a LALPT; RDAT I-2001 n. 17 consid. 2.4);

che, introducendo il requisito dell’interesse degno di protezione (o legittimo) il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l’actio popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto l’esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l’oggetto della contestazione. D’altro lato basta però l’esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio al menzionato requisito basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato ed attuale all’annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all’ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1 con rinvii);

che gli insorgenti non possono tuttavia prevalersi, nel caso in esame, di un interesse degno di protezione ad impugnare la risoluzione governativa: essi non sono difatti toccati, dalla stessa, in misura superiore a quella degli altri cittadini del comune; poco importa, a questo riguardo, se gli insorgenti hanno partecipato, in veste di consiglieri comunali, all’adozione del provvedimento impugnato;

che semmai un ricorso nell’interesse del comune - vuoi in veste di proprietario, vuoi di ente pianificatore - avrebbe dovuto essere inoltrato dal municipio in nome del comune stesso, essendo quest’ultimo organo legittimato a rappresentare il comune in vertenze di carattere amministrativo anche senza l’autoriz-zazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. I, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre RDAT II-1999 n. 48 con rinvii);

che nel caso specifico ciò non è avvenuto;

che in tali circostanze il ricorso va dichiarato irricevibile, tranne che per RI 1, in relazione alla quale va stralciato dai ruoli;

che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui non è stralciato dai ruoli, il ricorso è irricevibile.

2.   La tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) è posta a carico di __________, in solido.

                                      3.   Intimazione a:

Terzi implicati

PI 1 rappr. da: RA 2  

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             La segretaria

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