Incarto n. 90.2002.00006
Lugano 10 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso 4 gennaio 2002 di
__________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________,
contro
la decisione 13 novembre 2001 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
- 22 gennaio 2002 del municipio di __________;
- 8 marzo 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con risoluzione 13 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
che con ricorso 4 gennaio 2002 __________ __________, proprietaria del mapp. __________ di __________, è insorta contro la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale, chiedendo l'annullamento del vincolo EP-AP gravante, parzialmente, detto fondo: domanda già formulata, invano, dinanzi all'istanza inferiore;
che, ai fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi alla base del gravame;
che la divisione della pianificazione territoriale ed il municipio di Arogno hanno postulato la reiezione dell'impugnativa;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT); quanto alla tempestività il Tribunale considera quanto segue;
che contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT);
che, in concreto, la decisione di approvazione del piano regolatore di __________, del 13 novembre 2001, è stata notificata alla patrocinatrice dell'insorgente il 19 novembre successivo;
che, pertanto, il termine di ricorso di 30 giorni, che è iniziato a decorrere il giorno 20 novembre 2001 (art. 10 cpv. 1 PAmm) ed è stato sospeso dalle ferie, ovvero nel periodo 18 dicembre 2001/1 gennaio 2002 (art. 13 lett. a PAmm), è venuto a scadenza giovedì 3 gennaio 2002;
che il ricorso in esame, del 4 gennaio 2002, è stato consegnato alla posta il giorno medesimo: esso di appalesa, di conseguenza, tardivo;
che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso va dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia dev'essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm);
visti gli art. 37, 38 LALPT; 3, 10, 13, 18, 28, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
__________ __________, patr. da avv. __________. __________ __________, __________ __________ __________, __________
Municipio di __________, __________ Consiglio di Stato, Residenza Governativa, __________, Divisione della pianificazione territoriale, Viale __________. __________ __________, __________
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario