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Ticino Tribunale della pianificazione 20.02.2003 90.2002.38

20. Februar 2003·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·658 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 90.2002.38

Lugano 20 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser

vicecancelliere

Stefano Furger

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2002 di

Municipio di __________, __________ __________,  

contro  

la risoluzione 22 gennaio 2002 (n. __________) del Consiglio di Stato di approvazione del piano particolareggiato del Quartiere __________ (PPQS)

vista la risposta:

- 14 maggio 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del

  territorio;

vista la replica:

- 17 luglio 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che, con risoluzione 22 gennaio 2002, il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato del quartiere __________;

che, con ricorso 22 febbraio 2002, il municipio di __________ è insorto innanzi a questo Tribunale contro la menzionata risoluzione, chiedendone l'annullamento per dei motivi che non occorre riassumere;

che la divisione della pianificazione territoriale ha postulato la reiezione dell'impugnativa;

                                         che, con replica 17 luglio 2002, il municipio di __________ riconferma le proprie domande e argomentazioni;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale è data ed il ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT);

                                         che al municipio, qui insorgente, va - per contro - negata la legittimazione a ricorrere;

                                         che in effetti il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost./TI, 9 cpv. 1 lett. c, 80 cpv. 1 LOC); esso non possiede invece né la capacità giuridica né quella di essere parte: prerogative che spettano solo al comune, in quanto corporazione di diritto pubblico;

                                         che il municipio non può quindi proporre in nome proprio un ricorso (cfr. DTF 5 marzo 1999 in re municipio di Iragna pubbl. in RDAT II-1999 n. 48, con rinvii a giurisprudenza e dottrina), come si avvera nel caso in esame;

che, peraltro, nello specifico campo dei ricorsi contro i piani regolatori, l'art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT ribadisce a chiare lettere il principio suddetto, stabilendo che la legittimazione a ricorrere spetta al comune;

che il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre RDAT cit., ibidem);

che non si può tuttavia ritenere che i ricorsi inoltrati dal municipio in nome proprio possano essere considerati come introdotti in nome del comune: recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate da quel Tribunale, la prima volta il 15 giugno 2001 in re municipio di __________ -__________, pubbl. in RDAT I-2002 n. 8; in particolare la sentenza 27 novembre 2001 in re municipio di __________; inoltre la circolare, datata aprile 2002, attraverso cui la sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di prassi);

che i requisiti concernenti la legittimazione devono essere ossequiati in modo preciso; né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che il tentativo messo in atto dal municipio, in sede di replica 17 luglio 2002, di rimediare all’irricevibilità del gravame, indicando come ricorrente il comune, si appalesa manifestamente tardivo, essendo a quel momento abbondantemente scaduto il termine di ricorso;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);

visti gli art. 38 LALPT; 9, 80, 106, 110 LOC; 3, 18, 28 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  - Municipio di __________, __________ __________ __________,   __________ __________  

- Consiglio di Stato, Residenza Governativa,   ____________________,  - Divisione della pianificazione territoriale,   _____ _. __________ __, ____ ___________

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                                                                    Il segretario

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