Incarto n. 90.2002.00016
Lugano 19 agosto 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2002 di
__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
- 27 marzo 2002 del municipio di __________;
- 15 aprile 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto,
in fatto:
A. Nella seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore (PR 99). In quella sede il mapp. __________è stato assegnato parzialmente alla zona edificabile.
B. __________ __________, proprietario del mapp. __________, è insorto contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'inclusione integrale del fondo nella zona edificabile.
C. Con risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune (nuove) zone edificabili, - compresa quella che include parte del mappale n. __________- ed ha ordinato al municipio di provvedere alla pubblicazione delle relative decisioni onde permettere il ricorso a questo Tribunale. Il ricorso di __________ __________, chiedente un'ulteriore estensione della zona edificabile, è pertanto stato respinto.
D. Con ricorso 14 gennaio 2002 __________ __________ insorge innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e riconfermando la richiesta d'attribuzione integrale del suo fondo alla zona edificabile. A sostegno della sua domanda l'insorgente afferma che il fondo in parola è idoneo all'edificazione, urbanizzato ed inserito in un contesto ampiamente edificato; circostanze di fatto che escludono, oltre che per la pendenza del suolo, qualsiasi vocazione agricola.
E. Il municipio eccepisce la tardività del gravame, mentre la divisione della pianificazione territoriale ne postula la reiezione.
considerato, in diritto:
1. La competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b e c LALPT). Circa la tempestività del ricorso il Tribunale considera invece quanto segue.
2. 2.1. Contro la decisione del Consiglio di Stato di approvazione, parziale o totale, dei piani regolatori e di evasione dei ricorsi, è dato ricorso a questo Tribunale nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT). In concreto, la risoluzione del Consiglio di Stato, del 16 ottobre 2001, è stata notificata a mezzo invio raccomandato il successivo 19 ottobre (cfr. risultanze della ricerca postale). Il termine di 30 giorni per ricorrere contro la stessa è pertanto venuto a scadenza il giorno 19 novembre 2001. Dal momento che il gravame proposto a questo Tribunale è stato consegnato alla posta il 14 gennaio 2002, esso deve essere considerato tardivo. Va, di conseguenza, dichiarato irricevibile.
2.2. L'insorgente giustifica la tempestività del gravame asserendo che il termine di ricorso sarebbe venuto a scadenza solo il 16 gennaio 2002. A torto, tuttavia. Quest'ultimo termine di ricorso ritornava difatti applicabile solo per coloro che prendevano conoscenza delle decisioni di non approvazione del piano regolatore disposte dal Consiglio di Stato attraverso la loro pubblicazione, effettuata da parte del municipio di __________ il 16 novembre 2001 (cfr. foglio ufficiale di identica data n. 92/2001, pag. 7048): sistema alternativo di notifica che può essere impiegato, eccezionalmente, quando tutti i destinatari della decisione non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1). Chi, come l'insorgente, aveva ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non poteva invece appellarsi a tale termine. Del resto, in concreto, la decisione di non approvazione del piano regolatore concerneva solo una parte dell'edificabilità del fondo del ricorrente: il ricorso volto ad estendere l'edificabilità a tutto il mappale andava pertanto imprescindibilmente insinuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione governativa. Tanto più che, sotto l'aspetto sostanziale, l'approvazione della zona edificabile, negata da parte del Governo, costituiva il presupposto indispensabile per il conseguimento della sua estensione a tutta la proprietà.
3. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile
2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione: - __________ __________, ____________________
rappr. da avv. __________ __________ __________, __________ __________ __________, ____________________
- Municipio di __________, __________ __________, ____________________
- Consiglio di Stato, Residenza Governativa, __________ __________
- Divisione della pianificazione
territoriale, __________ __________. __________ __________,
____ ___________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario