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Ticino Tribunale della pianificazione 11.10.2002 90.2002.145

11. Oktober 2002·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·1,222 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 90.2002.00145

Lugano 11 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser  

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso dell'8 ottobre 2002 di

__________ SA, __________,  patrocinato da: avv. __________ __________, __________ __________,   

contro  

la risoluzione __________ settembre 2002 (n. __________) del Consiglio di Stato, nella misura in cui dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 dicembre 2000 con cui il Dipartimento del territorio ha approvato una variante di poco conto del piano del traffico del comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto:

                                  A.   Via __________ __________ è una strada comunale, che da __________ conduce a __________, passando per la località di __________ __________. Secondo il piano del traffico del comune di __________, in vigore sino alla fine del 2000, la strada era classificata come strada collettrice __________.

                                  B.   Il 15 novembre 2000 il municipio di __________ ha deciso di declassare via __________ __________ a strada agricola per un tratto di circa 50 m, compreso tra il bivio con via __________ __________ ed il confine con il territorio di __________, sottoponendo gli atti di una variante di poco conto al dipartimento del territorio, che l'ha approvata il 22 dicembre 2000. In seguito, questa variante è stata pubblicata all'albo comunale di __________ dal 15 gennaio al 13 febbraio 2001. L'avviso di pubblicazione avvertiva che contro la stessa era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Non essendo stata impugnata, la modifica pianificatoria è entrata in vigore il 1° marzo 2001.

                                  C.   Con decisione 25 aprile 2002 il municipio di __________ ha rilasciato al locale comune la licenza edilizia per la posa di una barriera in modo da chiudere via __________ __________ al traffico veicolare. Il 14 maggio 2002 la __________ SA, già opponente, è insorta davanti al Consiglio di Stato contro il permesso di costruzione ed inoltre contro la modifica del piano viario relativo al declassamento di via __________ __________.

                                  D.   Con decisione 18 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, dichiarandola irricevibile - in quanto tardiva - nella misura in cui era rivolta contro la variante del piano regolatore di __________. Il Governo ha ritenuto che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la variante di poco conto al momento della sua pubblicazione all'albo comunale.

                                  E.   Con ricorso 8 ottobre 2002 la __________ SA insorge contro questa decisione governativa dinanzi a questo Tribunale, avversando la variante di poco conto modificante il piano del traffico del comune di __________ e relativa al declassamento di via __________ __________, che essa chiede venga annullata. La ricorrente contesta la possibilità di far capo, in concreto, alla procedura prevista per le modifiche di poco conto.

Il Tribunale non ha proceduto all'intimazione del ricorso per la presentazione delle risposte, stante l'applicabilità dell'art. 48 PAmm.

considerato,                   in diritto:

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) ed il ricorso, in questa sede, è inoltre tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'insorgente non ha, per contro, provato, come invece le spettava (RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2. in fine, con rinvio), di essere legittimata a ricorrere contro la variante di poco conto approvata dal dipartimento del territorio il 22 dicembre 2000 e pubblicata all'albo comunale di __________ dal 15 gennaio al 13 febbraio 2001 (art. 38 cpv. 4 lett. b e relativo rinvio all'art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT). Essa non dimostra, in particolare, di essere proprietaria di un certo fondo, in quale comune questo si trovi, infine in che misura l'avversata mutazione della funzione del tratto di via __________ __________ le provochi un pregiudizio in tale veste (accesso totalmente o parzialmente impedito, possibilità di accedere al fondo per altra via ecc.). L'impugnativa dev'essere pertanto dichiarata irricevibile.

                                   2.   Il gravame avrebbe ad ogni buon conto dovuto essere respinto. In effetti, l'insorgente afferma che, in quanto proprietaria di un fondo interessato dalla variante in oggetto, essa avrebbe dovuto ricevere dal municipio di __________ l'avviso personale circa la pubblicazione all'albo comunale della variante prescritto, in simile evenienza, all'art. 15 cpv. 1 RLALPT, di modo che avrebbe potuto impugnarla subito dinanzi al Consiglio di Stato. In difetto di tale avviso, essa è venuta a conoscenza dell'avversata modifica di poco conto del piano regolatore di __________ solo attraverso la decisione 25 aprile 2002 con cui il municipio di quel comune ha rilasciato a quest'ultimo la licenza edilizia per la posa di una barriera volta a chiudere via __________ __________ al traffico veicolare: donde la tempestività del suo gravame dinanzi al Consiglio di Stato 14 maggio 2002. Questa tesi non può tuttavia essere seguita. Anche volendo ammettere che la ricorrente avesse dovuto ricevere il menzionato avviso personale e che questo non le sia effettivamente stato trasmesso al momento della pubblicazione della variante all'albo comunale, avvenuta tra il 15 gennaio ed il 13 febbraio 2001, l'insorgente è indubitabilmente venuta a conoscenza dell'esistenza della variante ben prima del 25 aprile 2002. Lo conferma la circostanza che, prima di iniziare la procedura di rilascio della licenza edilizia, il municipio di __________ aveva introdotto dinanzi al Tribunale delle espropriazioni la domanda di approvazione dei progetti volti alla chiusura di via __________ __________, informando il Tribunale che esso aveva "eseguito una variante del piano regolatore di poco conto, con la quale il tratto stradale interessato dall'intervento è stato declassato da strada collettrice a strada agricola" e producendo un estratto del piano viario "modificato" (cfr. istanza di pubblicazione dei progetti 21 marzo 2001 formulata dal municipio di Vezia al Tribunale delle espropriazioni). All'udienza tenutasi il 21 giugno 2001, presenti i rappresentanti della ricorrente ed il loro legale, le autorità di __________ avevano poi dichiarato di ritirare la domanda, "in considerazione del fatto che la strada __________ __________ è una strada agricola" e, pertanto, all'approvazione dei progetti non ritornava applicabile la Lstr (cfr. il relativo verbale). La ricorrente ha pertanto preso conoscenza della situazione pianificatoria determinante al più tardi a quella data, se non già a quella in cui ha, rispettivamente avrebbe dovuto consultare gli atti pubblicati in quella procedura; essa avrebbe di conseguenza potuto rendersi conto dell'esistenza della modifica del piano del traffico, adottata ed approvata secondo la procedura della variante di poco conto, già a quel momento e contestarla subito dopo dinanzi al Consiglio di Stato. L'assenza di intimazione personale di una decisione al suo destinatario non solleva difatti quest'ultimo dall'obbligo di impugnarla tempestivamente, una volta che ne è venuto a conoscenza (art. 46 cpv. 1 PAmm; RDAT I-1998 n. 13 consid. 2.4. con rinvii). E' quindi a giusta ragione che il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il gravame 14 maggio 2002 rivolto contro la variante di poco conto in oggetto.

                                   3.   La tassa di giudizio dev'essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 1'000.--, è posta a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione:                  - __________ SA, __________

                                                    rappr. da avv. ____________________, __________ __________ __________, ____________________

                                      - Municipio di __________, __________ __________, ____________________

                                      - Consiglio di Stato, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona

                                      - Divisione della pianificazione territoriale, Viale Franscini 16, 6501 Bellinzona

Il presidente                                                                                                    Il segretario

Tribunale della pianificazione del territorio

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