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Ticino Tribunale della pianificazione 01.06.2005 90.2002.130

1. Juni 2005·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·4,543 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

Ricorso per inserimento fondi in zona edificabile

Volltext

Incarto n. 90.2002.130  

Lugano 1 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, vicepresidente, Matteo Cassina e Stefano Bernasconi, quest'ultimo in sostituzione del giudice Raffaello Balerna, astenutosi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 agosto 2002 di

RI 1 RI 2 patr. da: PR 1  

contro  

la decisione 25 giugno 2002 (n. 3098) con cui il Consiglio di Stato ha deciso alcune parti sospese del piano regolatore del comune di __________;

viste le risposte:

-      7 ottobre 2002 del PI 1;

-    22 ottobre 2002 della divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.      a) Il 19 giugno 2002 RI 2 ha acquistato da RI 1 la part. n. __________ RFD di __________, situata in località __________. Il fondo, di complessivi mq 2016, di cui mq 1636 censiti quale prato campo (sub. a) e mq 380 censiti quale bosco (sub. b), confina a nord est con alcuni fondi edificati (part. n. __________, __________ e __________) e a sud-ovest con la part. n. __________ di proprietà di __________ e __________. Anche quest'ultimo terreno, di complessivi mq 3414, è occupato per la maggior parte da un prato (mq 2806) e per il resto da bosco (mq 608). In corrispondenza del lato sud-est delle part__________ __________ esiste attualmente una stradina sterrata, gravata da un onere di passo pubblico a favore del PI 1. Dall'altro lato di detta strada, alla medesima altezza delle part. __________ e __________ si trovano, disposti in sequenza l'uno accanto all'altro, i mappali n. __________, __________ e __________, sui quali insistono attualmente tre distinte case d'abitazione unifamiliari.

b) Mediante risoluzione n. 4189 dell'11 luglio 1980 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________ (PR 1980), allestito secondo le disposizioni dell'allora LE 1973. In seguito questo piano è stato integrato con delle varianti approvate dal Governo con risoluzioni del 20 dicembre 1983 e 9 novembre 1993. Il piano regolatore del 1980 attribuiva le part. n. __________ e __________ alla zona non edificabile. Per contro le attuali part. n. __________, __________ e __________ erano poste a cavallo tra la zona edificabile R2 e la zona non edificabile, mentre che le part. __________ __________ e __________ erano inserite completamente in zona edificabile R2.

B.      Con messaggio n. 8/98 del 6 maggio 1999 il municipio di __________ ha sottoposto al legislativo comunale l'adozione degli atti costituenti la revisione, avviata all'inizio degli anni '90, del piano regolatore. Nella seduta del 1° luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha proceduto all'adozione del nuovo piano, prevedendo, tra le altre cose, una correzione dei limiti del comparto edificabile in località __________. Esso ha quindi collocato le part. n. __________, __________ e __________ interamente in zona edificabile semi-intesiva, ove lo sfruttamento edilizio è disciplinato dall'art. 37 NAPR, in modo tale da far coincidere il limite di questa zona d'utilizzazione con il confine nord-ovest di detti fondi. Il legislativo comunale ha quindi deciso di trasformare l'attuale stradina sterrata in una strada di servizio (SS5) creando al termine della medesima una piazza di giro. Esso ha quindi previsto l'inserimento del mappale n. __________ e di parte del mappale n. __________ in zona edificabile semi-intensiva, così da allineare il limite della zona edificabile a quello fissato per il comparto situato sull'altro lato della strada SS5.

C.     a) Con decisione 28 agosto 2001 (n. 3974) il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo piano regolatore di __________. Il Governo, reputando eccessivo il dimensionamento delle zone edificabili contemplate dal nuovo piano regolatore, si è tra le altre cose rifiutato di approvare completamente l'ampliamento, rispetto al previgente piano regolatore, della zona residenziale semi-intensiva in località __________, limitatamente alle part. n. __________ e __________ RFD. L'Esecutivo cantonale ha motivato questa sua decisione adducendo in particolare che questa estensione segue una delimitazione poco razionale dal profilo pianificatorio, interessa due fondi caratterizzati da una struttura fondiaria inadeguata all'edificazione e necessita di importanti opere di urbanizzazione. Nel contempo il Consiglio di Stato ha sospeso il ricorso delle proprietarie dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________ contro la creazione della nuova strada SS5, ritenendo che la medesima avesse manifeste funzioni di servizio per i fondi n. __________ e __________ RFD, interessati dall'ampliamento della zona edificabile verso sud-ovest. Al fine di salvaguardare il diritto di essere sentito delle parti, il Consiglio di Stato ha quindi comunicato al comune e ai proprietari dei mappali n. __________ e __________ le suddette intenzioni e ha dato loro la facoltà di esprimersi in proposito.

b) Preso atto di ciò, RI 1 e RI 2 hanno inoltrato al Governo le loro osservazioni, sottolineando le caratteristiche dei due fondi interessati e la loro struttura fondiaria, perfettamente identica a quella dei fondi di tutto il comparto edificabile dai due lati della strada. Essi hanno pure rilevato come la superficie toccata dall'ampliamento litigioso fosse minima, ragione per la quale la medesima non influirebbe in maniera rilevante sulla contenibilità del piano regolatore, contribuendo per contro ad una definizione lineare ed uniforme della zona edificabile su entrambi i lati della strada.

D.     Con decisione del 25 giugno 2002 (n. 3098), il Consiglio di Stato ha evaso tutte le questioni legate alle parti sospese del piano regolatore di __________. Per quanto qui più interessa, il Governo ha risolto di non approvare l'ampliamento della zona residenziale semi-intensiva in località __________ limitatamente ai fondi n. __________ e __________ RFD ed ha ordinato al comune di elaborare ed adottare una variante di piano regolatore per l'assegnazione di queste aree alla zona non edificabile limitrofa ad essa più affine, segnatamente alla zona agricola. Esso ha motivato questa sua decisione riprendendo integralmente gli argomenti posti alla base della risoluzione con cui aveva sospeso l'approvazione del piano regolatore. Con medesima pronuncia il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso delle proprietarie delle part. n. __________ e __________ e non ha approvato la strada di servizio SS5 e la relativa piazza di giro in località __________, ordinando al comune di elaborare e adottare una variante di piano regolatore relativa al piano del traffico in conformità della definizione pianificatoria del comparto.

E.      Avverso questa decisione governativa RI 1 e RI 2 sono insorti davanti al Tribunale della pianificazione del territorio, chiedendo che la stessa sia annullata e riformata nel senso che le part. n. __________ e __________ (parzialmente) RFD di __________ siano inserite nella zona residenziale semi-intensiva, secondo quanto previsto dal comune. Affermano che i fondi in questione presentano lo stesso livello e conformazione della zona edificabile confinante così da costituire il naturale spazio di sfogo delle proprietà confinanti. Inoltre essi hanno una destinazione naturale identica a quella del comparto sito dall'altro lato del passo pubblico. Per quanto attiene all'urbanizzazione, rilevano come la limitrofa zona edificabile sia già servita da tutte le infrastrutture che servono le abitazioni a ridosso della zona soggetta ad ampliamento (part. n. __________, __________ e __________). Per quanto riguarda la strada SS5, l'accesso attuale è stato creato mediante cessione da parte dei proprietari confinanti di una striscia di terreno. La larghezza della strada è omogenea sino all'altezza dei mappali n. __________ e __________. La sua realizzazione non sarebbe dunque funzionale all'edificazione di questi fondi, ma unicamente dettata dalla volontà di migliorare la struttura stessa della strada. Detta via non pregiudicherebbe, né faciliterebbe l'accesso alle part. n. __________ e __________, le quali risultano già sufficientemente urbanizzate a prescindere dalla sistemazione della strada e della relativa piazza di giro. Affermano quindi che la delimitazione della zona edificabile scelta dal comune segue una linea armoniosa e continua. Contestano inoltre l'argomento del sovradimensionamento della zona edificabile a fronte di un ampliamento tanto contenuto come quello qui litigioso.

                                  F.   All'accoglimento del gravame si oppone la divisione della pianificazione del territorio, adducendo una serie di argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. Dal canto suo il PI 1 postula invece che il ricorso sia accolto, rilevando in particolare come l'aumento della superficie fabbricabile sia minimo e come lo stesso sia giustificato dalla necessità di dare un limite geometricamente lineare alla zona edificabile.

                                  G.   In data 26 aprile 2004 si è tenuta un'udienza con i ricorrenti, i quali si sono riconfermati nelle loro argomentazioni e domande di giudizio. In seguito è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune fotografie, poi acquisite agli atti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze dell'istruttoria.

                                   2.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

                                         Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.I piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

                                         La differenziazione delle zone edificabili spetta al diritto cantonale e agli enti pianificanti (art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT). Tutte le zone edificabili devono ad ogni modo rispettare i criteri dell'art. 15 LPT; devono in particolare soddisfare, anche prese singolarmente, il criterio della probabile necessità entro 15 anni.

4.4.1. Il Consiglio di Stato non ha approvato - in termini generali l'estensione delle zone edificabili rispetto al precedente piano, avuto riguardo, in primo luogo, alla contenibilità del nuovo piano regolatore (art 15 lett. b LPT). Nell'ambito dell'esame del suo dimensionamento, il Governo ha infatti rilevato che il piano delle zone edificabili sottopostogli per approvazione era stato esteso in alcuni settori rispetto al previgente piano regolatore (PR 80), tramite ampliamenti o adattamenti puntuali. Dal rapporto di pianificazione (pag. 32 e seg.) esso ha desunto che la contenibilità teorica a pieno sfruttamento del nuovo piano regolatore in relazione alle zone edificabili corrispondeva a circa 1'715 unità insediative, di cui 1'395 abitanti, 300 posti lavoro e 20 posti turismo, allorquando nel 1990 (anno del censimento federale) le unità insediative corrispondevano a circa 1'165, di cui 749 residenti e 416 posti lavoro. Questo risultato veniva conseguito applicando un grado di attuazione del piano estremamente basso (40 – 50%) e, inversamente, un rapporto superficie utile lorda/unità insediative molto alto (sino a 65 mq per la zona semi-intensiva) rispetto agli usuali valori (35-45 mq per abitante). L'Esecutivo cantonale ha quindi considerato che, adottando un parametro - comunque ancora piuttosto basso - del 60% per il grado di attuazione, rispettivamente di 45 mq (valore medio-alto) di superficie abitativa per residente, la contenibilità teorica del nuovo piano si attestava, in realtà, a 2'684 abitanti residenti, il che consentiva un potenziale di sviluppo - rispetto alla situazione di effettivi 872 abitanti registrata nel 1999 - assai importante e, soprattutto, di gran lunga superiore alla previsione, formulata dal comune in modo del tutto realistico, di un aumento della popolazione del 3% per i prossimi 10 anni. Considerando quindi che la contenibilità del piano regolatore eccedeva manifestamente il presumibile bisogno per lo sviluppo demografico nei prossimi 10-15 anni, il Governo ha concluso che a tale situazione occorreva porre rimedio escludendo a priori gli ampliamenti della zona edificabile e promuovendo dei dezonamenti laddove consentito dalla situazione insediativa, infrastrutturale e territoriale (cfr. risoluzione governativa 28 agosto 2001, pag. 17 e segg.; risoluzione impugnata pag. 2 e segg.).

4.2. La valutazione operata dall'esecutivo cantonale merita di essere integralmente condivisa. In effetti, anche volendo ritenere le ipotesi di sviluppo formulate dal comune e considerare i (quantomai parziali) parametri dallo stesso adottati, il nuovo piano regolatore permetterebbe, comunque sia, di insediare nei prossimi 15 anni almeno ulteriori 523 abitanti sul territorio comunale, pari ad un aumento della popolazione del 60%. Per contro, l'evoluzione demografica del comune ha evidenziato una tendenza della crescita in costante e consolidato rallentamento in questi ultimi trent'anni. Dal grafico riprodotto nel rapporto di pianificazione (pag. 6), si evince certamente un aumento della popolazione residente, tuttavia con tassi di crescita che nel corso degli anni hanno subito una notevole e progressiva flessione: se nei decenni 1960/1970 e 1970/1980 si è assistito ad un incremento sensibile degli abitanti, a partire dalla metà degli anni '80 il loro numero si è sostanzialmente stabilizzato con una leggera tendenza al rialzo, consentendo alla popolazione di passare da 814 unità nel 1992 a 872 unità nel 1999. Avuto pertanto riguardo dell'aumento oggettivamente pronosticabile della popolazione, la contenibilità teorica del nuovo piano regolatore appare manifestamente eccessiva. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che si giustificava un particolare rigore nella valutazione di alcuni ampliamenti della zona edificabile rispetto al perimetro del piano regolatore precedente (PR 80), visto oltretutto che il nuovo piano prevede un incremento dell'indice di sfruttamento all'interno di detta zona edificabile. Sussiste infatti un interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridurre, la formazione di zone edificabili troppo estese (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). Il giudizio operato dal Consiglio di Stato appare, in concreto, ulteriormente giustificato dai dati contenuti nel rapporto di pianificazione, che testimoniano dell'esistenza a tutt'oggi di un'ampia disponibilità di fondi non edificati all'interno della zona edificabile definita dal PR 80, pari al 17,5% nel nucleo, del 31% nelle altre aree a scopo residenziale (R2, R3, R4), del 48,5% nella zona residenziale artigianale (Rar3) e del 13% in quella per le attività produttive (AI), ritenuto comunque che tali percentuali non tengono conto del potenziale edificatorio generato dalle riserve all'interno di quei fondi parzialmente edificati, ma facilmente frazionabili ed edificabili in modo indipendente, che sono stati considerati dal comune alla stregua di "terreni edificati in ampia misura" e che quindi non sono stati computati nelle superfici ancora disponibili.

5.      Per quanto attiene più specificatamente al caso concreto, va detto che, come rettamente rilevato dal Consiglio di Stato, l'ampliamento della zona edificabile (residenziale) semi-intensiva ai mappali n. __________ (parzialmente) e __________ RFD, non risulta supportato da valide ragioni d'ordine pianificatorio.

5.1. Innanzitutto, le considerazioni sopra esposte in merito al sovradimensionamento della zona edificabile sono valide anche per rapporto alla presente fattispecie. Nulla muta a questo proposito che l'estensione della zona edificabile qui in discussione riguardi una superficie di terreno tutto sommato contenuta (in totale circa mq 3000), non potendosi ancora affermare, come fanno i ricorrenti, che la stessa non influisca sulla contenibilità teorica del piano. L'attribuzione dei mappali n. __________ e __________ (parzialmente) alla zona edificabile non risponde dunque ad una prevedibile necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta l'art. 15 lett. b LPT.

5.2. Inoltre, nel caso in esame non risulta nemmeno adempiuto il presupposto dell'art. 15 lett. a LPT. Con il termine "terreni già edificati in larga misura" si intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 319). La part. n. __________, ubicata a confine con la zona residenziale R2 prevista dal PR 80 in località __________, fa invece parte - alla stessa stregua del contiguo mappale n. __________ - di un comprensorio pianeggiante completamente inedificato, caratterizzato dalla presenza di un'ampia area di terreni agricoli e in parte boschivi che, sviluppandosi lungo l'asse nord-ovest/sud-est, attraversa l'intero territorio comunale e separa il limite sudoccidentale dell'abitato di __________ dalla vicina zona artigianale-industriale, creando così un corridoio verde tra questi due spazi fabbricabili. Si tratta dunque di un'area che non può assolutamente essere considerata come edificata in larga misura nel senso restrittivo inteso dalla dottrina e dalla giurisprudenza appena menzionate.

5.3. Già per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 15 LPT, i mapp. __________ e __________ non possono dunque essere attribuiti alla zona edificabile. Il quesito circa la loro urbanizzazione e l'effettiva funzione della strada di servizio SS5, prevista dal comune ma non approvata dal Governo, può di conseguenza rimanere aperto in questa sede, anche se, come correttamente rilevato dai ricorrenti, la circostanza secondo cui un fondo sia urbanizzato o meno non è in ogni caso decisiva nel contesto in esame e non conferisce un diritto all'attribuzione del fondo alla zona edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6a; 117 Ia 434 consid. 3g).

                                   6.   La domanda dei ricorrenti di includere le part. n. __________ (parzialmente) e __________ RFD in zona edificabile dev'essere inoltre respinta in considerazione delle norme relative alla tutela degli spazi agricoli.

                                         6.1. Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1 settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni e comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1 giugno 2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).     

                                         6.2. Le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori idonei all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici), come pure nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT). Un'estensione totale minima delle SAC è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per l'approvvigionamento del paese secondo il piano di alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle SAC e la relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'autorità federale (art. 27 cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che stabilisce per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992 II 1396). Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni designano le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo per ogni comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano attribuite alle zone agricole; devono inoltre garantire che la quota dell'estensione totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata costantemente (art. 30 cpv. 1 e 2 OPT).

                                         6.3. In Ticino le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in scala 1:25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono la zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr). La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e art. 68 LALPT). I comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola intensiva, che dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).

                                         6.4. Nel caso concreto, è assodato che i mapp. __________ e __________ RFD di __________ appartengono, perlomeno per quanto riguarda le parti censite quali prato campo, al comprensorio SAC definito dal piano direttore cantonale. L'idoneità all'uso agricolo dei fondi, facenti parte dell'azienda agricola __________ con sede nelle immediate vicinanze (mappale n. 93), è inoltre stata visivamente accertata in occasione del sopralluogo e risulta confermata dall'estratto della rappresentazione grafica della carta dell'idoneità agricola dei suoli (e relativi allegati), dal quale emerge che gli stessi sono stati classificati quali terreni molto idonei alla campicoltura. Ora, tutte queste circostanze confermano oltre ogni ragionevole dubbio la correttezza della decisione impugnata, con la quale il Governo ha risolto di non approvare l'estensione della zona edificabile litigiosa, ordinando nel contempo al comune di attribuire alla zona agricola i suddetti mappali. Tale soluzione è infine giustificata dal fatto che sia la part. n. __________ che la part. n. __________ si presentano come due bei prati pianeggianti a ridosso di una zona agricola abbastanza vasta. I fondi in questione appartengono inoltre ad uno spazio inedificabile coerente, che comprende diversi altri terreni. Essi sono dunque parti integranti di un comprensorio agricolo conforme al precetto sancito dall'art. 16 cpv. 2 LPT.

                                   7.   I ricorrenti lamentano una discriminazione in relazione al trattamento riservato ad alcuni fondi situati nelle immediate vicinanze, i quali sono stati assegnati alla zona edificabile.

                                         7.1. Il principio dell'uguaglianza giuridica ancorato all'art. 8 Cost. esige che la legge e le decisioni d'esecuzione trattino in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. Nell'ambito di provvedimenti pianificatori esso ha una portata necessariamente limitata. Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a).

7.2. Nel caso di specie la non approvazione della superficie fabbricabile dei mappali n. __________ (in parte) e __________ RFD appare conforme ai principi che reggono la pianificazione del territorio e merita pertanto tutela. È vero che, come affermato nel ricorso, il Consiglio di Stato ha accettato alcuni ampliamenti della zona edificabile in località __________; è però altresì vero che gli stessi concernono terreni già edificati. Per quanto riguarda in particolare i vicini mappali n. __________, __________ e __________, ai quali gli insorgenti fanno riferimento nel loro gravame, il completo inserimento di questi fondi in zona edificabile semi-intensiva risulta dettato da ragioni di ordine urbanistico e pianificatorio degne di tutela. Tale scelta permette infatti di far coincidere il confine tra la zona edificabile e quella inedificabile con il confine dei citati mappali, contribuendo così a stabilire una chiara e precisa delimitazione tra queste due zone, nonché di includere nell'area fabbricabile anche i giardini delle abitazioni esistenti su tali fondi. L'ampliamento in questione riguarda dunque dei sedimi di fatto già oggi sottratti all'agricoltura e, nella misura in cui si riferisce a dei mappali in larga misura edificati, non influisce praticamente sulla contenibilità teorica del piano regolatore. La situazione delle part. n. __________, __________ e __________ RFD di __________ differisce dunque su più punti essenziali da quella dei due mappali qui in discussione, i quali, contrariamente a quanto tentano di dimostrare i ricorrenti, non presentano oggettivamente alcun legame funzionale con le abitazioni esistenti sulle contigue part. n. __________, __________, __________. Tale circostanza permette di escludere che il diverso trattamento riservato dal Consiglio di Stato ai mappali situati dall'altro lato del passo pubblico sia costitutivo di una violazione del principio di uguaglianza nei confronti dei ricorrenti. Occorre poi ancora rilevare che se da un lato la pianificazione adottata dal comune ha il pregio di delimitare in maniera lineare il confine della zona edificabile del comparto in esame, dall'altro essa conduce, soprattutto per quanto attiene al mappale n. __________, ad un risultato poco razionale, in quanto il nuovo limite della zona taglierebbe su tutta la sua lunghezza quest'ultimo fondo rendendo in questo modo fabbricabile unicamente una fascia di terreno che, a causa della sua forma, non si presta ad un utilizzo ragionevole dal profilo edilizio.

                                   8.   Stante tutto quanto precede, si deve dunque concludere che la risoluzione impugnata non viola il diritto applicabile, ma anzi pone semmai in consonanza con l'ordinamento pianificatorio sancito a livello federale le proposte delle autorità comunali. Essa non è per finire nemmeno lesiva dell'autonomia che pertocca in questo settore del diritto agli enti locali. Di conseguenza, il ricorso dev'essere respinto e la risoluzione del Consiglio di Stato confermata.

                                   9.   La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza degli insorgenti (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   RI 1 e RI 2 sono condannati al pagamento in solido della tassa di giustizia e delle spese per complessivi fr. 1'200.- (milleduecento).

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

PI 1 rappr. da: RA 2  

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il vicepresidente                                                      Il segretario

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