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Ticino Tribunale della pianificazione 26.05.2003 90.2002.116

26. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·1,858 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 90.2002.116 90.2002.117

Lugano 26 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser

segretario di camera

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sui ricorsi del 10 luglio 2002 di

__________ __________, __________ __________ patr. da: avv. __________ __________ __________ __________     __________ e __________ __________, __________ __________ patr. da: studio legale __________, __________ __________    

contro  

la risoluzione 5 giugno 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;

viste le risposte:

- 21 ottobre 2002 del municipio di __________;

- 15 ottobre 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del  

   territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                       

                                         in fatto:

                                  A.   Nella seduta del 5 aprile 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del piano regolatore. Questo proponeva sette posteggi pubblici attorno al nucleo, di cui alcuni già realizzati. Il parcheggio P6 era previsto a sud del nucleo, in località __________, sui mapp. __________e __________.

                                  B.   Con ricorsi 11 rispettivamente 13 luglio 2000 __________ e __________ __________i, proprietari del mapp. __________, e __________ __________, proprietario del mapp. __________, si sono aggravati contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto di stralciare il vincolo di posteggio a carico dei loro fondi e di attribuire gli stessi alla zona edificabile.

                                  C.   Con risoluzione 5 giugno 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Il Governo ha condiviso il proposito del comune di servire convenientemente il nucleo e le aree limitrofe mediante una serie di posteggi distribuiti intorno al medesimo. l ricorsi di __________ e __________ __________ e di __________ __________ sono stati respinti (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.4.2, pag. 50).

                                  D.   Con ricorsi separati 10 luglio 2002 i proprietari insorgono innanzi a questo Tribunale, ribadendo la loro domanda. Gli insorgenti sostengono, in particolare, che il controverso vincolo di posteggio difetta di un sufficiente interesse pubblico ed inoltre che disattende il principio della proporzionalità.

                                  E.   La divisione della pianificazione territoriale chiede che il gravame venga respinto. Il municipio ha comunicato al Tribunale di rinunciare a presentare osservazioni.

                                  F.   Il 16 aprile 2003 si è tenuta l'udienza. Al termine della stessa il Tribunale ha proceduto ad un sopralluogo in contraddittorio. Delle relative risultanze si dirà, per quanto necessario, in diritto.

considerato,               

                                         in diritto:

                                   1.   La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. b LALPT). I gravami sono pertanto ricevibili in ordine. Essi vengono congiunti per l'istruttoria ed il giudizio (art. 51 PAmm).

                                   2.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

                                         Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

                                   3.   3.1. L'imposizione del vincolo di posteggio pubblico a carico dei mapp. __________e __________comporta indubitabilmente una restrizione di diritto pubblico della proprietà dei ricorrenti. Questa restrizione è compatibile con la garanzia della proprietà sancita all'art. 26 Cost. solo se è fondata su una base legale sufficiente, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e se rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

                                         3.2. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse, l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con un relativa certezza (RDAT II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre RDAT II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono particolarmente l'istituzione di vincoli per la realizzazione di posteggi pubblici). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico (lett. d) ed i posteggi pubblici (lett. p). Quest'ultima norma è precisata dall'art. 9 lett. b RLALPT, secondo cui il piano del traffico deve prevedere l'ubicazione e la capienza approssimativa dei posteggi pubblici.

                                   4.   4.1. Secondo il rapporto di pianificazione, il fabbisogno futuro di posteggi per il nucleo di __________ è stimabile in circa 100-120 unità e potrà essere soddisfatto attraverso i sette posteggi previsti dal piano regolatore, in parte già realizzati. La mancanza di circa 20-40 posti auto sarà in particolare compensata dai posteggi previsti a nord (P2) e a sud del nucleo (P6); quest'ultimo sostituisce quello proposto nel piano regolatore precedente, ubicato tra la strada cantonale ed il sedime dell'ex ferrovia (cfr. rapporto citato, cifra 6.3.2, pag. 31).

                                         4.2. La realizzazione di posteggi pubblici attorno al nucleo di Lugaggia, dove - in linea di principio - è vietata la realizzazione di posteggi privati e di autorimesse (art. 48 NAPR, applicabile attraverso il rinvio di cui all'art. 49 NAPR), risponde ad un sicuro interesse pubblico. Nemmeno i ricorrenti lo negano. Il piano del traffico non indica tuttavia, come invece prescrive l'art. 9 lett. b RLALPT, la capienza approssimativa di ciascun posteggio pubblico. Non è quindi dato di sapere, nemmeno per sommi capi, quanti posti auto potranno essere effettivamente ricavati dal complesso dei sette posteggi previsti intorno al nucleo, di cui una parte è già stata realizzata. La pianificazione dei bisogni in posteggi pubblici volti a servire le costruzioni poste nel nucleo appare pertanto carente. Di tale omissione si è accorto lo stesso Consiglio di Stato, che ha obbligato il comune a promuovere una procedura di variante del piano regolatore volta a rimediarvi (cfr. risoluzione impugnata, cifre 3.5.4 lett. c, pag. 32; 5.3 lett. h, pag. 63). Con queste premesse il Governo non poteva però, nel contempo, confermare il vincolo di posteggio pubblico imposto sulle proprietà dei ricorrenti, in difetto della possibilità, per il comune, di dimostrare la necessità di dover imprescindibilmente ricorrere alle stesse onde ricavare uno dei posteggi pubblici (il posteggio P6) pianificati attorno al nucleo. Prima di decidere in proposito doveva difatti essere determinato quanti posti auto potevano essere ricavati complessivamente attraverso la controversa pianificazione dei posteggi pubblici; solo in seguito poteva esser stabilita la necessità di vincolare, a questo scopo, anche i mapp. __________e __________.

                                         4.3. I ricorsi devono pertanto essere accolti già perché il comune non ha dimostrato in maniera sufficiente il bisogno di dover vincolare i mapp. __________e __________per la realizzazione del posteggio pubblico P6. In assenza di questa dimostrazione la restrizione del diritto di proprietà dei ricorrenti attuata attraverso l'istituzione di questo vincolo non appare sorretta da un interesse pubblico preponderante. Non è, pertanto, nemmeno necessario procedere all'esame della proporzionalità del provvedimento. Una verifica compiuta di questi due requisiti presupponeva, d'altra parte, la conoscenza della capienza approssimativa degli svariati posteggi pubblici previsti a sud del nucleo di __________.

                                         4.4. Non spetta al Tribunale, che non è un'autorità di pianificazione, assegnare una nuova funzione al territorio interessato. Come vuole la regola generale questo compito è di competenza del consiglio comunale di __________, dietro proposta del municipio; la relativa deliberazione dovrà successivamente conseguire l'avallo del Governo. Rimane beninteso riservato il diritto, per il comune, di riproporre l'annullata pianificazione, alla condizione tuttavia di compiutamente giustificare la necessità di vincolare i terreni dei ricorrenti per la realizzazione di posteggi pubblici, onde soddisfare i requisiti dell'interesse pubblico e della proporzionalità del provvedimento.

                                   5.   Il comune può essere sollevato dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm), ma non può sottrarsi all'obbligo di rifondere ai ricorrenti, assistiti da avvocati, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia

                                   1.   I ricorsi sono accolti.

                                     § la risoluzione 5 giugno 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________ è annullata nella misura in cui approva l'imposizione del vincolo di posteggio pubblico a carico dei mapp. __________e __________.

2.Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di Lugaggia è tenuto a rifondere ai ricorrenti fr. 1'600.-- per ripetibili, in ragione di fr. 800.-- per __________ __________ e di fr. 800.per __________ e __________ __________.

                                    3.   Intimazione a:

-         __________ __________, ____________________

rappr. da avv. __________ __________, Via __________ __________, ____________________ -         __________ e __________ __________, __________ __________ rappr. da studio legale __________, Via __________ __________, ____________________  

-         Municipio di __________, ____________________ -         Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ __________, ____________________ -         Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____________________

Tribunale della pianificazione del territorio                                                

Il presidente                                                                                                    Il segretario

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