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Ticino Tribunale della pianificazione 11.03.2003 90.2002.114

11. März 2003·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·1,480 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 90.2002.00114

Lugano 11 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser  

vicecancelliere

Stefano Furger

statuendo sull'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini del 5 luglio 2002 di

__________ __________ __________, __________,  rappr. st. leg. __________. e __________. __________ -__________, __________ __________,   

in merito alla risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________) del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore di __________;  

vista la risposta 11 settembre 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;

vista altresì la risoluzione 3 settembre 2002 (n. __________) del Consiglio di Stato che, statuendo sulla domanda d'interpretazione 5 luglio 2002 di __________ __________ __________ inerente al dispositivo n. 2 della risoluzione governativa 5 febbraio 2002 (n. __________) di approvazione del piano regolatore di __________, conferma il fondo __________ incluso nel comparto "__________. __________ - __________ ", la cui attribuzione alla zona edificabile rimane quindi sospesa;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,

in fatto:

                                  A.   Nella seduta del 20 marzo 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. __________, di proprietà di __________ __________ __________, è stato assegnato alla zona edificabile. Detto fondo, ubicato in località __________. __________, è stato altresì incluso in una zona esposta a pericoli naturali, soggetta principalmente alla caduta sassi e blocchi con grado di pericolo medio, indicata graficamente nel piano del paesaggio e le cui condizioni d'edificabilità erano regolate specificatamente dall'art. 31 NAPR.

                                  B.   Con risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Esso ha tuttavia sospeso, per un periodo massimo di tre anni, l'approvazione dell'attribuzione alla zona edificabile delle aree interessate da pericoli naturali nei comparti "__________. __________ - __________ " e "__________", come pure l'approvazione dell'art. 31 NAPR, in attesa che il comune realizzasse i necessari interventi di premunizione.

                                  C.   Con ricorso cautelativo 8 marzo 2002 __________ __________ __________ è insorta innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, chiedendo, per quanto qui può interessare, l'approvazione dell'art. 31 NAPR per quelle particelle assegnate alla zona edificabile interessate dai pericoli naturali, come il mapp. __________, ma non comprese nelle aree di pericolo dei comparti __________ e __________.

                                  D.   Con risposta 22 maggio 2002 la divisione della pianificazione territoriale ha precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, pure la part. __________ faceva parte del comparto "__________. __________ - __________ ", per il quale il Consiglio di Stato aveva sospeso la decisione d'approvazione d'attribuzione alla zona edificabile. A mente della divisione, tale sospensione concerneva tutti i terreni proposti dal comune in zona edificabile esposti a pericoli naturali.

                                  E.   In data 5 luglio 2002 __________ __________ __________ ha presentato al Consiglio di Stato un'istanza d'interpretazione concernente la risoluzione governativa citata in ingresso, chiedendo di chiarire se il dispositivo n. __________, che sospendeva l'attribuzione alla zona edificabile delle aree interessate da pericoli naturali per il comparto "__________. __________ - __________ ", riguardasse anche il mapp. __________, malgrado esso fosse situato in località __________. __________. Simultaneamente, essa ha inoltrato presso questo Tribunale una domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini, da trattare qualora il Governo avesse confermato in via interpretativa la sospensione della zona edificabile anche per il suo fondo. A giustificazione dell'istanza vi sarebbe, secondo la postulante, il fatto di essere venuta a conoscenza della non edificabilità del proprio fondo soltanto attraverso la sopramenzionata risposta della divisione della pianificazione territoriale al suo ricorso dell'8 marzo 2002, nonché la successiva consultazione del 27 giugno 2002 presso questo Tribunale dell'esame preliminare 7 luglio 1999 del dipartimento del territorio, che, in merito alle zone di pericolo, riferiva dell'esistenza di un settore, denominato "__________ __________ -__________ __________ ", comprendente anche il mapp. __________.

                                  F.   In data 3 settembre 2002, il Consiglio di Stato, evadendo la domanda di interpretazione sopracitata, ha confermato, relativamente alla questione delle zone esposte a pericoli naturali, l'appartenenza del fondo __________ al comparto "__________. __________ - __________ ", nonché la sospensione della sua attribuzione alla zona edificabile. A mente del Governo, la denominazione dell'area di pericolo con il toponimo "__________. __________ - __________ ", la sola indicata graficamente nel piano del paesaggio, è stata manifestamente adottata per convenzione nella citata risoluzione al solo scopo di distinguerla da quella "__________", per contro, non indicata nei piani - e reintrodotta d'ufficio dall'Autorità governativa - e di cui non erano ancora disponibili informazioni di dettaglio a livello particellare.

                                  G.   Con risposta 11 settembre 2002 la divisione della pianificazione territoriale postula la reiezione della richiesta di restituzione dei termini per ricorrere, in quanto non sarebbero adempiuti i presupposti di legge.

                                  H.   Il 21 novembre 2002 l'istante ha inviato un memoriale con alcune planimetrie allegate, di cui si dirà, se del caso, nei considerandi di diritto.

                                    I.   Nel periodo dal 29 ottobre al 28 novembre 2002 il municipio di __________ ha pubblicato presso la cancelleria comunale la risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________) del Consiglio di Stato d'approvazione del piano regolatore, onde permettere il ricorso a questo Tribunale.

                                   L.   Con ricorso cautelativo 13 dicembre 2002 __________ __________ __________ è di nuovo insorta a questo Tribunale, chiedendo la revoca della sospensione della decisione relativa all'art. 31 NAPR e l'attribuzione alla zona edificabile del mapp. __________.

considerato,                   in diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 12 PAmm la restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nei termini previsti dalla procedura civile. Essa è concessa a norma dell’art. 137 CPCT

                                         “se l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio:

                                         a) perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine                                                         oppure perché la notificazione è intervenuta così tardi da                          renderne impossibile l’osservanza;

                                         b) perché l’impedimento di compiere in tempo utile l’atto                                                                  processuale era dovuta a un fatto grave, che non poteva                           essere evitato.”

                                         Giusta l’art. 139 CPCT la restituzione in intero contro il lasso dei termini deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

                                   2.   La risoluzione 5 febbraio 2002 d'approvazione del piano regolatore di __________ è stata indubbiamente notificata a __________ __________ __________ l'8 febbraio successivo, come essa stessa afferma. In merito al mapp. __________, l'istante asserisce di essere stata impedita di ricorrere tempestivamente contro la risoluzione governativa, per il fatto di aver appreso soltanto in un secondo tempo - ossia attraverso la risposta 22 maggio 2002 della divisione della pianificazione territoriale al suo ricorso dell'8 marzo 2002, nonché la successiva consultazione del 27 giugno 2002 presso questo Tribunale dell'esame preliminare 7 luglio 1999 del dipartimento del territorio - che anche la zona d'esposizione ai pericoli naturali comprendente il suo fondo appartiene al comparto denominato "__________. __________ - __________ ", per il quale l'attribuzione alla zona edificabile era stata sospesa, così come indicato nel dispositivo numero 2. Da ciò la sua domanda di restituzione in intero del lasso dei termini.

                                   3.   L'istanza, manifestamente infondata, dev'essere respinta. L'istante sostiene di non essere venuta a conoscenza della sospensione della decisione di approvazione del piano regolatore, per quanto concerneva l'assegnazione del mapp. __________ alla zona edificabile, attraverso l'intimazione della risoluzione 5 febbraio 2002 con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano, ma solo in un secondo tempo: com'è appena stato spiegato, il 22 maggio 2002, rispettivamente il 27 giugno 2002 o forse anche più tardi, il 3 settembre successivo, data d'evasione da parte del Consiglio di Stato dell'istanza d'interpretazione. Verificandosi effettivamente tale ipotesi, come asserito dall'istante, il termine per ricorrere dinanzi a questo Tribunale contro la menzionata risoluzione governativa avrebbe pertanto iniziato a decorrere ad una di quelle date, alle quali l'istante ha preso conoscenza del contenuto della stessa su questo oggetto (cfr. art. 46 cpv. 1 PAmm). L'istante, sebbene assistita da un legale, non ha tuttavia fatto uso della possibilità di impugnare tempestivamente, per rapporto a tali date, la decisione governativa dinanzi a questo Tribunale in applicazione dell'art. 38 LALPT, limitandosi ad inoltrare l'istanza in esame. È fuori di dubbio che, con queste premesse, l'istante si trova ad essere responsabile dell'infruttuosa decorrenza del termine di ricorso, poco importa sapere a quale data essa corrisponda esattamente. L’esame della tempestività del ricorso 13 dicembre 2002 rimane riservato in questa sede.

                                   4.   La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dell'istante (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'istanza è respinta.

                                   2.   L'istante è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 700.- (settecento).

                                   3.   Intimazione:                  - __________ __________ __________, __________ __________ rappr. st. leg. __________. e __________. __________ -__________, ____________________

                                                                               - Municipio di __________ , ____________________e

                                                                               - Consiglio di Stato, __________ Governativa, __________ __________a

                                                                               - Divisione della pianificazione

                                                                               territoriale, __________ __________. __________ __________,

                                                                               ____ ___________

Tribunale della pianificazione del territorio                                                

Il presidente                                                                                                   Il segretario

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