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Ticino Tribunale della pianificazione 14.09.2001 90.2001.12

14. September 2001·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·2,431 Wörter·~12 min·10

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. _________.2001.00012

Lugano 14 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna  

vicecancelliera

Matea Pessina

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2001 di

1. __________ __________, __________, 

2. __________ __________ __________, __________,  3. __________ __________, __________, 

1.,2.,3. __________. __________, __________ __________,   

contro  

la risoluzione __________ dicembre 2000 (n° __________) del Consiglio di Stato che nega l'approvazione della zona edificabile prevista in località __________ -__________ dal PR di __________

                                         viste le osservazioni 28 marzo 2001 del Municipio di __________ e 18 maggio 2001 della Divisione della pianificazione territoriale;

                                         letti ed esaminati gli atti;

                                         esperiti i necessari accertamenti;

ritenut o,

in fatto:

                                   a.   Nella seduta del 29 ottobre 1997 il Legislativo comunale di _________ ha adottato la revisione generale del locale PR, prevedendo in particolare l'attribuzione di alcuni fondi (mapp. n° _________, _________, _________, _________, _________, _________ e _________ RF), situati in località _________-_________, alla zona edificabile.

                                  b.   Con ris. gov. 14 gennaio 2000, n° _________, il Consiglio di Stato ha approvato la revisione, sospendendo la decisione in merito all'azzonamento previsto per il mapp. n° _________ RF, ritenuto privo di ragioni pianificatorie sufficientemente valide.

                                         Il comune ed i signori _________, comproprietari del fondo, sono  stati invitati ad esprimersi in merito all'intenzione di non approvare la proposta.

                                   c.   Preso atto delle loro osservazioni, con ris. gov. 20 dicembre 2000, n° _________, il Governo ha rifiutato l'approvazione del citato azzonamento.

                                  d.   Avverso tale decisione, i signori _________ insorgono ora davanti al TPT, postulandone l'annullamento e limitando le loro richieste all'attribuzione parziale della loro proprietà alla zona edificabile: censurando l'arbitrarietà delle motivazioni del Governo e contestando l'idoneità agricola del fondo, essi invocano in particolare una violazione del principio della parità di trattamento.

                                         Nelle osservazioni il comune ha chiesto l'accoglimento del ricorso, mentre il Consiglio di Stato ne ha chiesto la reiezione.

                                   e.   In data 13 giugno 2001 si è tenuto il sopralluogo e l'udienza in contraddittorio, durante la quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.

considerat o,

in diritto:

                                   1.   A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT).

                                         In concreto la legittimazione attiva dei ricorrenti è senz’altro data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT.

                                         Presentato entro il termine di 30 giorni, assegnato con decreto 19 febbraio 2001 da questo Tribunale a seguito dell'istanza 31 gennaio 2001 di restituzione in intero dei termini, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.

                                   2.   L'art. 50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).

                                         L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. _________, pag. 45 segg., in part. 55).

                                   3.   Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT.

                                         Secondo quest'ultima legge, la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 segg. e art. 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1, 2a frase, e art. 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).

                                   4.

                                4.1   Determinanti, ai fini del presente giudizio, sono essenzialmente le disposizioni relative all’istituzione dei vari tipi di zona ed in particolare della zona agricola e della zona edificabile.

                                         A norma dell'art. 15 LPT, le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione, già edificati in larga misura, o prevedibil­mente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindi­ci anni. Ciò significa che non tutti i terreni potenzialmen­te edificabili possono essere attri­buiti a tale zona. D'altron­de, secondo la giurisprudenza, nemmeno l'urbanizzazione adeguata di un fondo basta a giustifi­carne l'inserimento in una zona edificabile (DTF 116 Ia 235 consid. 4; 113 Ia 366 consid. 2b con i richiami; RDAF _________ p. 235): determi­nante a tal fine è la situazione pianificatoria globale. Pure il fatto che un fondo confini con la zona edificabile non è un motivo sufficiente, affinché il proprieta­rio possa esigere la sua inclusione nella medesima (DTF 107 Ia 243). Inoltre, per prassi costante, sussiste un interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridur­re, la formazione di zone edificabili troppo vaste (DTF 115 Ia 384; 107 Ia 242 consid. 3a; 107 Ib 335 consid. 2b), che sono inop­portune e in contrasto con la legge (DTF inedita del 13 dicembre 1988, in re Ferrari; DTF del 2 febbraio 1982 in: ZBl. 1982, pag. 353 consid. 3c; cfr. pure DTF 111 Ia 22). Va infine rilevato che il criterio del bisogno di terreni edificabili nei quindici anni (art. 15 lett. b) LPT) non è il solo determinante: altri interessi presiedono alla creazione di zone edificabili e fra questi le esigenze della protezione del paesaggio (Nicolas Michel, Journées du droit de la construction, Fribourg 1993, p. _________ e riferimen­ti, in parti­colare RDAF 19_________ p. 233 segg.).

                                         Ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 lett. a) LPT, le zone agricole comprendono i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura e quelli che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura (lett. b); per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a) LPT prescrive alle autorità incaricate di compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee.

                                4.2   In forza dei principi pianificatori sopra evocati, postulan­ti un uso parsimonioso e razionale del territorio per uno sviluppo armonioso del paese, è giocoforza comporre i conflitti tra i diversi tipi di utilizzazione possibili in base alle rispettive definizioni, procedendo ad un'attenta ponderazione degli interessi in gioco. Non basterà che un terreno risulti idoneo all'edificazione, rispettivamente all'agricol­tura, per attribuirlo senz'altro alla relativa zona, ma si dovrà tener conto di tutti i fattori, da cui dipende una realizzazione del piano conforme agli obiettivi, mediando le contrastanti esigenze (in questo senso: DTF 115 Ia 339, consid. 5). Né ci si fermerà unicamente ai fattori che interessano direttamente la pianificazione, ma si considere­ranno le esigenze, che pone di _________ in _________ la protezione dell'ambiente, della natura, delle acque, del bosco, ecc., in applicazione delle relative disposizioni legali (DTF 113 Ia 461, consid. 5a). Il piano dovrà inoltre rispettare le altre norme cantonali, interessanti direttamente o indirettamente la pianificazione del territorio. Tra queste assume un indubbio rilievo la legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989.

                                   5.

                                5.1   Nel caso concreto, la contestazione verte sulla mancata attribuzione alla zona edificabile (con o senza limitazioni d'altezza: cfr. petitum) della parte settentrionale del mapp. n° _________ RF. La particella, che ricopre una superficie complessiva di ca. 2'700 mq, è posta a nord/ovest del nucleo di _________ ed è costeggiata a nord da una strada di servizio, oltre la quale si trovano i fondi dichiarati edificabili dalla revisione. La proprietà, confinante ad est con la cantonale, si situa, per chi sale da __________, dopo il cimitero, da cui dista ca. 50 ml, e precede di ca. 30 ml la chiesa di __________ __________, posta in prossimità della curva, oltre la quale, in posizione avvallata, è situato il nucleo. Da notare che l'area in contestazione (ca. 1'500 mq), pianeggiante e situata ad una quota inferiore di ca. 3.50/4.00 ml dal ciglio della cantonale, è già occupata, per ca. _________0 mq, da una casa d'abitazione bifamiliare, con un ampio accesso asfaltato (sub. d), e dal suo giardino, oltre il quale il terreno scoscende repentinamente verso sud, per poi congiungersi con la zona di protezione paesaggistica del nucleo e della chiesa di __________ __________. Gli insorgenti, sottolineando come l'appezzamento sia edificato, urbanizzato e confini a nord con la zona edificabile, ne contestano l'idoneità agricola. Rilevando poi come esso risulti escluso del comprensorio di valore paesaggistico, essi censurano la delimitazione, a loro detta arbitraria, della zona edificabile.

                                5.2   A mente di questo Tribunale invece, la decisione del Governo deve essere tutelata e ciò in base ai principi sopraevocati.

                                         Infatti, gli ampliamenti della zona edificabile di _________, condivisi dal Consiglio di Stato, concernono tutti fondi, situati in località _________ e per lo più costruiti, posti in prossimità del cimitero. Essi mirano in sostanza a correggere il perimetro della zona edificabile, rendendolo più compatto e consono alla situazione reale. Diverso il discorso per quanto attiene al mapp. n° _________ RF, situato al di là della strada di servizio, che delimita il confine fra la località _________ da un lato e le località _________ e __________ dall'altro. Tale proprietà si trova infatti, dal profilo morfologico e funzionale, in un contesto diverso rispetto a quello delle particelle summenzionate: come dimostra il suo andamento orografico, il fondo verosimilmente alterato nella sua parte iniziale, per permettere l'edificazione della casa - risulta fortemente correlato al comprensorio posto più a sud, che circonda il nucleo di _________ e la chiesa di __________ __________. In base a tali considerazioni, il Governo ha quindi ritenuto, a giusto titolo, che il fondo in esame andasse mantenuto in zona agricola, ponendo chiaramente il limite sud della zona edificabile in località _________ in corrispondenza della strada di servizio. La destinazione agricola del fondo s’inserisce coerentemente nelle scelte pianificatorie adottate per il territorio circostante, e infatti i terreni posti a sud e ad ovest del fondo in questione risultano tutti assegnati alla zona agricola. Ciò considerato, questo Tribunale ritiene senz’altro rispondente ad interesse pubblico la decisione di limitare il più possibile il perimetro edificabile, ritenuto inoltre che la contenibilità teorica prevista dal PR è già ampiamente commisurata ai bisogni di sviluppo futuri, siccome prevede un migliaio di abitanti rispetto alle 524 unità registrate nel 1997 (cfr. ris. gov. 14 gennaio 2000, p.to 3.4.1, confermata su questo punto dalla STF 5 febbraio 2001 in re L). Del resto, come già detto, né l’urbanizzazione adeguata di un fondo, né il fatto che un fondo confini con la zona edificabile implicano un’automatica inclusione in zona edificabile. Determinante a tal fine è la situazione pianificatoria globale, che, nel caso concreto, impone di confermare la decisione presa dal Governo.

                                   6.   Priva di fondamento è infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che, rispetto ai fondi confinanti, quello in esame sarebbe l’unico escluso dalla zona edificabile.

                                         A questo proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così insostenibile, quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3; 107 Ib 339 consid. 4a; 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).

                                         Simili circostanze non si verificano però nel caso all'esame.

                                         A questo Tribunale non risulta infatti che la decisione del Governo di non approvare la scelta delle autorità comunali sia stata determinata da criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari. Le motivazioni addotte nella decisione impugnata, riassunte nel dettaglio nei considerandi precedenti, sono valide e convincenti,  meritando quindi piena conferma in questa sede.

                                   7.   Stando così le cose, il ricorso è respinto.

                                         Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza. Tuttavia poiché il comune è comparso in causa, senza successo, per motivi attinenti alla sua funzione e non per tutelare i suoi particolari interessi, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giudizio a suo carico.

Per questi motivi,

visti gli articoli applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   I ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 800.- (ottocento).

                                   3.   Intimazione:                  - __________ _________, ____________________                                        - Municipio di _________                                        - Consiglio di Stato, Bellinzona                                        - Sezione pianificazione urbanistica,                                                             Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

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