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Ticino Tribunale della pianificazione 13.09.2001 90.1999.71

13. September 2001·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·855 Wörter·~4 min·6

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 90.1999.00071

Lugano 13 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna  

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 12 luglio 1999 di

1. __________ __________, __________, 

2. __________ __________, __________, 

3. __________ __________, __________, 

4. __________ __________, __________, 

5. __________ __________, __________, 

6. __________ __________, __________, 

7. __________ e __________ __________ -__________, __________,  8. __________ e __________ __________, __________,  9. __________ __________, __________, 

10. __________ __________, __________,   11. __________ e __________ __________, __________,  12. __________ e __________ __________, __________,  13. __________ e __________ __________, __________,  14. __________ __________, __________, 

tutti rappr. da avv. __________. __________ __________, __________ __________ __________ __________,   

contro  

 la decisione del Gran Consiglio del 10 marzo 1999 che approva   parzialmente il Piano Generale della __________ __________ - __________

                                         visto la risposta 20 settembre 1999 del Dipartimento del territorio, Servizi generali

rilevato

                                         in fatto

                                   a.   Nel ricorso contro il PG della __________ __________ -__________ i ricorrenti contestano il posizionamento troppo arretrato del portale e ne chiedono il massimo avanzamento possibile verso via __________, con copertura integrale della tratta fra il portale e l'innesto su questa via. Contestata è pure la costruzione di un __________ ____________________ provvisorio all'uscita della galleria, i ricorrenti postulando ch'esso venga subito realizzato nell'ubicazione definitiva, a __________ e che si rinunci alla realizzazione a tappe.

                                         Stesse pretese sono state avanzate nei loro ricorsi dai comuni di __________, __________ e __________.

                                   b.   Pendente causa il Consiglio federale ha approvato, il 20 dicembre 2000, il I. aggiornamento della scheda __________del PD e si è espresso positivamente sul suo II. aggiornamento e sulla nuova scheda __________riguardante essenzialmente l'assetto urbanistico del comparto di __________. Il tutto con le modifiche d'ufficio proposte dal Dipartimento. Il Consiglio di Stato ha adottato il 14 marzo 2001 il II. aggiornamento della scheda __________nonché la scheda __________La pubblicazione è avvenuta dal __________ al __________ 2001.

                                   c.   Nella procedura ricorsuale promossa dai succitati comuni si sono svolte due udienze, il 21 giugno rispettivamente il 27 luglio, in cui il Consiglio di Stato si è impegnato a concretizzare il contenuto delle schede di PD __________e __________ (cfr. relativi verbali).

                                   d.   Con scritto del 7 agosto 2001 i ricorrenti, edotti dal loro patrocinatore delle modifiche apportate alla pianificazione direttrice e degli espliciti impegni assunti dal Consiglio di Stato; rilevato che "con queste medesime modifiche le domande contenute nel ricorso presentato il 12 luglio 1999 … hanno trovato integrale accoglimento" - non senza "nascondere una certa preoccupazione circa l'effettiva tempestiva realizzazione degli intendimenti ancorati nelle schede del PD (che, come noto, non corrispondono alle soluzioni previste nell'attuale PG oggetto d'impugnazione) dichiarano di ritirare il ricorso da essi inoltrato." Chiedono l'assegnazione di adeguate ripetibili, considerato che le modifiche apportate al quadro giuridico - pianificatorio superiore nel quale il PG si inserisce, e alle quali dovrà essere adeguato, sono avvenute in conformità delle domande formulate nel ricorso.

considerato

                                         in diritto

                                   1.   Il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico.

                                   2.   A norma dell’art. 31 LPAmm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte.

                                   3.   Soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza). Non v'è tuttavia desistenza, se il ritiro avviene per intervenuta soddisfazione delle domande ricorsuali, con conseguente cessazione dell’interesse a ricorrere. Così, in concreto.

                                   4.   In concreto è esatto che dopo la risposta al gravame il Consiglio di Stato ha apportato delle modifiche alle schede del PD che comportano una modifica del PG nel senso postulato col ricorso. Ritenuto che gli impegni assunti dal Consiglio di Stato valgano a garantire l'effettiva attuazione di questa modifica, i ricorrenti hanno ritenuto soddisfatte le loro pretese ed hanno ritirato il loro ricorso. La causa del ritiro sta dunque nell'aver creato il Consiglio di Stato le premesse per l'adeguamento dell'atto impugnato alle domande ricorsuali e vale quale acquiescenza. Sono quindi dati i presupposti per l'assegnazione di congrue ripetibili ai ricorrenti, assistiti da avvocato.

                                   5.   Se ora si considera l'impegno richiesto dalla preparazione e stesura dei ricorsi, - e per cominciare dallo studio del voluminoso incarto dai complessi risvolti tecnico-specialistici, - al quale studio si è aggiunto in corso di causa l'aggiornamento non meno laborioso del PD, pare ragionevole e giustamente commisurato al dispendio di tempo fissare le ripetibili in fr. 4.500.--.

Per questi motivi,

visto gli art. 8, 10 e 26 TOA;

decreta

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia; il Cantone corrisponderà complessivamente ai ricorrenti fr. 4.500.-- di ripetibili.       

                                   3.   Intimazione a:

- Avv. __________ __________ - __________, __________

- Consiglio di Stato, Bellinzona

- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona - Dipartimento del territorio, amm. Immobiliare e   strade nazionali, Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

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