Skip to content

Ticino Tribunale della pianificazione 07.02.2000 90.1999.44

7. Februar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·1,449 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 90.1999.00044

Lugano 7 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca  

vicecancelliere

Tito Ponti

statuendo sul ricorso del 6 luglio 1999 di

__________ di __________, __________, 

rappr. da: __________ di __________, __________ __________,   

contro  

il decreto 10 marzo 1999 del Gran Consiglio, che approva il Piano generale della __________ __________ -__________ e relativi raccordi alla rete viaria locale (____________________) nell'ambito del PTL

                                         viste le osservazioni 20 settembre 1999 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio;

                                         letti ed esaminati gli atti;

                                         esperiti i necessari accertamenti;

ritenut o,

in fatto:

                                   a.   Allo scopo di individuare i problemi di mobilità della regione del __________ e ristabilire "un equilibrio tra lo sviluppo insediativo del territorio e la disponibilità di adeguate infrastrutture di trasporto" (cfr. Obiettivi del Piano regionale dei trasporti, CIT, 1989), il 20 settembre 1988 tra 84 Comuni e lo Stato del Cantone Ticino è stata stipulata una convenzione per istituire la Commissione intercomunale dei trasporti del __________ (CIT), incaricata di allestire un Piano regionale dei trasporti del __________ (__________).

                                         Il contenuto tecnico del Piano, elaborato sul principio della multimodalità e sull'integrazione dei sistemi di trasporto, è stato approvato il 10 dicembre 1993 dalla CIT e ripreso nel PD con l'adozione da parte del Consiglio di Stato della scheda di coordinamento n° 12.23 concernente il PTL, accompagnata da cinque schede settoriali (1: Piano speciale per il Basso __________; 2: Infrastrutture per i trasporti individuali su gomma; 3: Nodi intermodali, stazionamento e misure urbanistiche; 4: I trasporti pubblici; 5: Piani del traffico comunali).

                                  b.   Dopo il primo consolidamento pianificatorio del PTL nel PD e lo stanziamento di un credito di progettazione per le opere e gli interventi prioritari da parte del Gran Consiglio (21 giugno 1994), i lavori sono continuati sostanzialmente in due direzioni: nell'allestimento di studi relativi all'inserimento urbanistico del PTL nel contesto regionale (COTAL e PTA) e nella progettazione delle opere prioritarie.

                                         Per quanto attiene a queste ultime, in base ai gradi di priorità stabiliti dal PD circa la realizzazione delle infrastrutture per i trasporti individuali su gomma (cfr. scheda settoriale 12.23.2), la progettazione della __________ __________ -__________ è stata avviata nel maggio del 1995 con la consegna degli incarti dei cinque gruppi interdisciplinari partecipanti al concorso indetto dal Cantone. L'allestimento del piano generale (PG) è avvenuto fra il luglio 1997 e il gennaio 1998. Il progetto proposto con il PG è suddiviso in tre comparti:

                                    °   il comparto __________ con la ristrutturazione dello svincolo di __________ nord assicura il raccordo alla __________,

                                    °   il comparto __________ comprende la galleria propriamente detta da portale a portale, le installazione tecniche ed elettromeccaniche di sicurezza, di ventilazione e di espulsione (camino di ventilazione) e di segnaletica,

                                    °   il comparto __________ con le opere di 1a fase ed i raccordi alla rete viaria locale, il posteggio d'interscambio e i collegamenti con il trasporto pubblico.

                                         Nell'ambito dell'allestimento del PG è stata inoltre considerata la necessità di garantire il collegamento con la futura galleria "__________ -__________ " e di non precludere le esigenze di un riordino urbanistico della fascia nord dell'agglomerato cittadino, oggetto di uno studio particolare intercomunale, denominato Piano d'indirizzo urbanistico per il comparto di __________ (PICT).

                                   c.   A sommi capi l'iter procedurale e progettuale seguito sino ad oggi dal PG __________ __________ -__________ e sfociato con la presentazione del ricorso in oggetto, può venir così riassunto:

                                    °   l'8 luglio 1997 l'UFAFP preavvisa favorevolmente il rapporto preliminare d'impatto ambientale e il capitolato d'oneri per gli esami di competenza federale (EIA n° __________.__________-__________/97.__________);

                                    °   dal 23 gennaio al 23 febbraio 1998 gli atti (piani di progetto, relazione tecnica, indagine d'impatto ambientale preliminare e capitolato d'oneri, esame d'impatto ambientale di 1a fase, giustificazione ambientale del PTL) vengono depositati per le osservazioni presso le cancellerie comunali;

                                    °   durante il mese di marzo e giugno 1998: valutazione delle osservazioni e prima ottimizzazione del progetto (progetto giugno 1998);

                                    °   il 19 giugno 1998 gli atti completi del PG (compreso l'EIA di 1a fase e la giustificazione ambientale del PTL aggiornata) vengono trasmessi all'USTRA e all'UFAFP, che li preavvisa favorevolmente il 9 ottobre 1998 (EIA n° __________.--__________/98.__________);

                                    °   nel mese di ottobre 1998 il progetto viene ottimizzato per la seconda volta con riguardo al comparto __________;

                                    °   il 27 ottobre 1998 la CIT approva il progetto ottimizzato; gli atti vengono aggiornati con modifica della parte grafica e con l'allestimento dei rapporti aggiuntivi alla relazione tecnica ad all'EIA di 1a fase;

                                    °   il 22 dicembre 1998 viene licenziato il Messaggio n° __________del Consiglio di Stato per l'approvazione del PG della __________ __________ -__________ ( __________) nell'ambito del PTL;

                                    °   il 10 marzo 1999 il Gran Consiglio adotta il Decreto legislativo concernente l'approvazione del PG della __________ __________o-__________ e relativi raccordi alla rete viaria locale (__________) nell'ambito del PTL;                      

                                    °   il PG della __________                                       1.    A norma dell’art. 13 della Legge cantonale sulle strade (LStr.) l'adozione dei piani generali delle strade segue la procedura dei piani cantonali di utilizzazione (PUC). Questa, retta dagli art.li 46 ss. LALPT, prevede che i piani vengono dapprima adottati dal Consiglio di Stato e poi trasmessi al Gran Consiglio per approvazione (art. 47 LALPT). Una volta approvato, il piano è soggetto a pubblicazione presso le cancellerie dei comuni interessati per un periodo di 30 giorni (art. 48 cpv. 2 LALPT) nonché sul Foglio ufficiale (cpv. 3).

                              Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 49 cpv. 1).

                                                                                 Il ricorso è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l’ eccesso e l’ abuso del potere d'apprezzamento (49 cpv. 2 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti rilevanti (lett. b) o l’inadeguatezza del provvedimento pianificatorio (lett. c).

                                                                                 Sono legittimati a ricorrere i comuni interessati (art. 49 cpv. 3 lett. a), ogni cittadino attivo nei comuni interessati (lett. b) od ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (lett. c).

                                         Nella fattispecie la legittimazione attiva del Comune è senz'altro data ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 lett. a) LALPT. Il ricorso, inoltrato tempestivamente, è ricevibile in ordine.

                                         Da rilevare inoltre che nell'ambito della procedura di ricorso contro i piani di utilizzazione cantonali, ai quali per espresso rimando della LStr. sono assimilati i piani generali delle strade, il TPT fruisce di un potere cognitivo sensibilmente più esteso rispetto a quello di cui gode nelle procedura di ricorso contro i PR. Contrariamente all'art. 38 LALPT, l'art. 49 cpv. 2 lett. c) LALPT ha infatti riservato al TPT la competenza di verificare anche "l'adeguatezza del provvedimento pianificatorio" adottato dal parlamento cantonale. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie effettuate dal Cantone.

                                   2.   Le richieste avanzate dal Comune di __________ in sede di ricorso sono da ricondurre all'annosa problematica del traffico lungo la cantonale __________ -__________ e all'impianto semaforico che da accesso allo svincolo autostradale di __________ -Nord. In sede di sopralluogo, i rappresentanti del comune hanno ribadito l'assoluta necessità di adottare dei provvedimenti di regolazione e moderazione del traffico lungo questa arteria già oggi molto congestionata. Nella prospettiva dell'apertura della galleria __________ -__________, il flusso veicolare sulla cantonale è destinato ad aumentare ulteriormente, creando di conseguenza nuovi problemi all'altezza dello svincolo. La soluzione postulata dal Comune, per facilitare anche l'accesso al proprio nucleo (in via di pedonalizzazione), sarebbe quella di realizzare una rotonda al posto dell'attuale impianto semaforico.

                                         Ora, pur se le argomentazioni avanzate dal comune di __________ sono in una certa misura comprensibili e dettate da esigenze reali, va detto che la sistemazione dell'incrocio tra lo svincolo autostradale e la cantonale __________ -__________ non è un'opera direttamente legata alla realizzazione della __________ __________ -__________. Per questo motivo il PG non ha preso in considerazione interventi di alcun genere sulla cantonale __________ -__________. Come osservato dal Cantone in sede di risposta, eventuali misure di sistemazione dell'incrocio (rotonda) potranno essere adottate in seguito, nell'ambito della ristrutturazione della tratta di strada cantonale, tenendo conto di tutti i flussi del traffico che gravano sull'incrocio e non solo dell'accesso sud al nucleo di __________.

                                         Stando così le cose, il ricorso (formulato peraltro a titolo cautelativo) non può essere accolto. Al comune di __________, intervenuto nell'esercizio delle sue funzioni, non vengono tuttavia imposte né tasse di giudizio, né spese.

Per questi motivi,

viste le normative al caso applicabili,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tasse di giudizio né spese.

                 3.   Intimazione:                  - Municipio di __________                      - Dipartimento del territorio, Bellinzona                      - Dipartimento del territorio,

                                                          amministrazione immobiliare e strade   

                                                          nazionali, Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

90.1999.44 — Ticino Tribunale della pianificazione 07.02.2000 90.1999.44 — Swissrulings