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Ticino Tribunale della pianificazione 21.05.2003 90.1997.86

21. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·664 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 90.1997.86

Lugano 26 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser

segretaria:

Eleni Cernecca-Cassayianni, vicecancelliera

statuendo sul ricorso del 16 luglio 1997 di

Municipio di __________, __________ __________  

contro  

la decisione 10 giugno 1997 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili del comune di __________;

vista la risposta 20 novembre 1997 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che, con risoluzione 10 giugno 1997, il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del comune di __________ concernente l’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili;

che in quella sede il Governo ha, tra l’altro modificato la valutazione degli edifici n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________5, __________, __________, __________, __________da “meritevole 1a” in “meritevole 1d” (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.4, pag. 5 segg.); 

che, con ricorso 16 luglio 1997, il municipio di __________ è insorto contro la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale, chiedendo il ripristino della classificazione degli edifici sopracitati nella categoria “meritevole 1a”, adducendo motivi che non occorre riassumere;

che la divisione della pianificazione territoriale ha postulato la  reiezione dell'impugnativa;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale è data ed il ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT);

                                         che al municipio, qui insorgente, va - per contro - negata la legittimazione a ricorrere;

                                         che in effetti il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost./TI, 9 cpv. 1 lett. c, 80 cpv. 1 LOC); esso non possiede invece né la capacità giuridica né quella di essere parte: prerogative che spettano solo al comune, in quanto corporazione di diritto pubblico;

                                         che il municipio non può quindi proporre in nome proprio un ricorso (cfr. DTF 5 marzo 1999 in re municipio di Iragna pubbl. in RDAT II-1999 n. __________, con rinvii a giurisprudenza e dottrina), come si avvera nel caso in esame;

                                         che, peraltro, nello specifico campo dei ricorsi contro i piani regolatori, l'art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT ribadisce a chiare lettere il principio suddetto, stabilendo che la legittimazione a ricorrere spetta al comune;

                                         che il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre RDAT cit., ibidem);

                                         che non si può tuttavia ritenere che i ricorsi inoltrati dal municipio in nome proprio possano essere considerati come introdotti in nome del comune: recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate da quel Tribunale, la prima volta il 15 giugno 2001 in re municipio di __________ -__________, pubbl. in RDAT I-2002 n._; inoltre la circolare, datata aprile 2002, attraverso cui la sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di prassi);

                                         che i requisiti concernenti la legittimazione devono essere ossequiati in modo preciso; né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

                                         che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

                                         che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);

visti gli art. 17 cpv. 3 Cost. /TI; 38 LALPT; 9, 13, 80, 106, 110 LOC; 3, 18, 28 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                    3.   Intimazione a:

-         Municipio di __________, ____________________  

-         Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ __________, __________ __________ -         Consiglio di Stato, Residenza governativa, __________ __________

Tribunale della pianificazione del territorio                                                

Il presidente                                                                                                    La segretaria

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