Incarto n. 90.1997.149
Lugano 8 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio
Raffaello Balerna
assistito dalla segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 ottobre 1997 di
RI1 patr. da: RA1
contro
la risoluzione 27 agosto 1997 (n. 4207) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
- 20 novembre 1997 del RA4;
- 9 dicembre 1997 della divisione della pianificazione territoriale;
- 17 marzo 1998 di PI1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato, in fatto e in diritto
che l’insorgente ha chiesto l’inserimento in zona edificabile R2 del mapp. 1279 ed in zona R3 del mapp. 1430 __________;
che, posteriormente all’udienza del 4 febbraio 1998, l'assetto pianificatorio dei fondi in oggetto è stato ridefinito;
che, in effetti, con risoluzione 1. ottobre 2002 (n. 4627) il Consiglio di Stato ha approvato una variante del piano regolatore che contempla l’attribuzione parziale, rispettivamente integrale dei fondi precitati alla zona residenziale estensiva (R2);
che la precitata variante non è più stata impugnata dal qui ricorrente;
che l’inserimento in zona edificabile del mapp. 1279 è stato per contro contestato innanzi a questo Tribunale da due proprietari di un fondo posto nelle immediate adiacenze;
che, con scritto 24 dicembre 2003, questo Tribunale ha fissato alle parti interessate alla presente procedura un termine scadente il 31 gennaio 2004 per inoltrare eventuali osservazioni, decorso il quale avrebbe proceduto allo stralcio dai ruoli del gravame senza aggravio di spese e assegnazione di ripetibili; impregiudicato l'esito dei ricorsi avverso la risoluzione governativa 1. ottobre 2002;
che, nel termine menzionato, l’insorgente, ha chiesto che la chiusura del procedimento in parola, alla quale acconsente, venga rinviata a dopo l'emanazione delle sentenze sui ricorsi avverso la risoluzione del 1. ottobre 2002; dal canto loro la divisione della pianificazione territoriale ed il municipio si sono dichiarati d’accordo con la stralcio, mentre PI1 sono rimasti silenti;
che, con decisone di data odierna, questo Tribunale ha evaso i gravami presentati contro la risoluzione del 1. ottobre 2002, e che pertanto nulla osta alla chiusura del presente procedimento;
che il gravame in parola va pertanto stralciato dai ruoli;
che il Tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);
che tanto il ricorrente quanto PI1 hanno rinunciato a protestare delle ripetibili nella procedura di stralcio;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si preleva una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
.
Il presidente La segretaria
del Tribunale della pianificazione del territorio