Incarto n. 90.1996.30
Lugano 15 ottobre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio
Raffaello Balerna
assistito dalla segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2/3 aprile 1996 di
__________ __________
contro
la risoluzione __________ febbraio 1996 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di __________;
viste le risposte:
- 27 giugno 1996 del municipio di __________;
- 8 ottobre 1996 della divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
che l’insorgente ha chiesto l’inserimento del mapp. __________ nella zona dei nuclei vecchi;
che all’udienza del 28 novembre 1996, il procedimento è stato sospeso in vista di una variante del piano regolatore concernente la disciplina dei nuclei;
che, con risoluzione 28 gennaio 2003, cresciuta in giudicato, il Consiglio di stato ha approvato una variante del piano regolatore che contempla l’attribuzione del fondo in oggetto alla zona dei nuclei vecchi;
che, con scritto 5 settembre 2003, questo tribunale ha fissato alle parti interessate un termine di 30 giorni per inoltrare eventuali osservazioni, decorso il quale avrebbe proceduto allo stralcio dai ruoli del ricorso;
che, nel termine menzionato nessuna delle parti si è opposta allo stralcio;
che il gravame di cui trattasi è divenuto privo di oggetto per effetto della variante di piano regolatore;
che esso va dunque stralciato dai ruoli;
che il tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);
decreta
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse di giustizia.
3. Intimazione a:
__________ __________ __________; __________ di __________, __________ __________; Consiglio di Stato,____ ___________; Divisione della pianificazione territoriale,____ __________;
Il presidente La segretaria
del Tribunale della pianificazione del territorio