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Ticino Tribunale della pianificazione 16.02.2000 90.1996.134

16. Februar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·1,535 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 90.1996.00134

Lugano 16 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca  

vicecancelliere

Tito Ponti

statuendo sul ricorso del 27 novembre 1996 di

__________ e __________ __________, __________ __________,  rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,   

Contro  

la risoluzione 23 ottobre 1996 che approva alcune varianti al piano regolatore di __________ -__________

                                         viste le osservazioni 22 gennaio 1997 del Municipio di __________o-__________ e 16 dicembre 1996 del Consiglio di Stato,

                                         letti ed esaminati gli atti,

                                         esperiti i necessari accertamenti;

ritenuto

in fatto

                                   a.   Il PR di __________ -__________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 7 agosto 1983.

                                         Nel corso degli anni 1995-1996 sono state allestite alcune varianti inerenti le NAPR comunali e il piano delle zone, adottate dal Consiglio comunale nelle sue sedute del 28 agosto 1995 e 28 marzo 1996. In particolare i f.n. __________ e __________RFD, appartenenti alla società elettrica __________ __________A, sono stati attribuiti ad una zona per attrezzature pubbliche AP/EP.

                                  b.   Con decisione 23 ottobre 1996 il Consiglio di Stato non ha approvato l'inserimento in zona AP/EP di parte dei fondi n. __________e __________RFD, costatando la presenza su di essi di aree boschive soggette alla legislazione forestale (cfr. allegati 2 e 3 della decisione impugnata). Ha nel contempo invitato il Comune a procedere, nell'arco di un anno, all'accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile ai sensi dell'art. 10 LFo.

                                   c.   Contro questa decisione la società __________ __________ è insorta presso il TPT, chiedendo l'integrale attribuzione dei fondi alla zona AP/EP.

                                   d.   In sede di osservazioni al ricorso, Comune e Consiglio di Stato fanno anzitutto notare che per quanto attiene al f.n. __________non vi è stata nessuna modifica d'ufficio, trattandosi solo di una correzione grafica del piano delle zone, che riportava erroneamente uno spazio in bianco laddove era invece confermata l'assegnazione alla zona AP/EP .

                                         Diversamente, per il mappale n. __________, viene ribadita la necessità di procedere all'accertamento formale del limite del bosco, per verificare in quale misura la natura boschiva del sedime incide sull'area AP/EP.

                                   e.   In data 10 aprile 1997 si è tenuta l'udienza in contradditorio. Preso atto delle spiegazioni fornite dal rappresentante del governo, l'insorgente ha circoscritto le sue censure al fondo n. __________, ripromettendosi di agire in sede di accertamento forestale.

                                    f.   Con lettera 9 febbraio 1999 il comune di __________ -__________ ha comunicato al Tribunale la conclusione della procedura di accertamento forestale. Segnala in particolare come la __________ __________ non abbia formulato nessuna osservazione in proposito, malgrado che sul fondo n. __________si sia effettivamente accertato la presenza di un 'area boschiva di ca. 800 mq (cfr. planimetria in atti). Ribadisce comunque di non avere intenzione di inoltrare una domanda di dissodamento per quest'area, dato che la zona AP/EP in questione non rientra nelle priorità del comune.

                                   g.   Preso atto della conclusione della procedura forestale, l'insorgente ha cionondimeno chiesto l'evasione del ricorso inoltrato a suo tempo contro la decisione del Consiglio di Stato.

in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data dagli articoli 26 quater lett. D LOG e 38 LALPT.

                                         Il ricorrente é legittimato a ricorrere giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT.

                                         Il ricorso, inoltrato nel termine di 30 giorni di cui all'art. 38 cpv. 1 LALPT è tempestivo e dunque ricevibile in ordine.

                                   2.   Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).

                                         L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia  riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).

                                         Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).

                                   3.   Oggetto del contendere è la mancata approvazione da parte del Consiglio di Stato di un'area AP/EP sul fondo n. __________ RFD di __________ -__________, e questo perché ritenuta in contrasto con la legislazione federale sulle foreste. Va precisato che la mancata approvazione riguarda solo una parte del fondo; la parte restante è invece attribuita alla zona AP-EP conformemente alle intenzioni del comune.

                                         Con motivazione invero laconica, il proprietario del fondo ha censurato la decisione del Consiglio di Stato, chiedendo l'attribuzione integrale del mappale alla zona AP-EP. A sostegno della propria tesi, egli ha osservato che l'area in questione è costituita da prato e non da bosco e si presta pertanto allo sfruttamento a scopo edilizio.

                                   4.   Il Consiglio di Stato, di fronte ad un PR che destinava ad un'utilizzazione (AP-EP) in contrasto con la natura boschiva del soprassuolo un'area ritenuta bosco, ha giustamente annullato tale assegnazione e rinviato gli atti al comune affinché accertasse questa natura e chiedesse (eventualmente) il dissodamento qualora l'area risultasse effettivamente boschiva. La procedura di accertamento del limite forestale a contatto con la zona edificabile ai sensi dell'art. 10 LFo è stata nel frattempo portata a termine, senza contestazioni di sorta (almeno per quanto concerne il fondo n. __________). Da questa è risultato che effettivamente l'area ha natura boschiva, anche se in misura minore rispetto a quanto deciso dal CdS nella risoluzione impugnata. Dalla planimetria allegata alla lettera 29 dicembre 1999 dell'avv. __________ si evince che il bosco è costituito da un quadrato irregolare i cui lati misurano all'incirca 30 ml, per una superficie approssimativa di 800 mq.

                                         Ora ,le risultanze dell'accertamento forestale impongono un distinguo tra due differenti situazioni.

                                         Da una parte, l'area effettivamente accertata come bosco ai sensi dell'art. 10 LFo non può essere inclusa nella zona AP/EP; su questo punto la decisione del CdS non è censurabile e il ricorso della __________ __________ __________ deve essere respinto.

                                         Che il Comune di __________ -__________ abbia in seguito rinunciato a chiedere il dissodamento di questa porzione del fondo n. __________ non ha influenza alcuna sul presente giudizio; evidentemente questi ha ritenuto che l'area vincolata come AP/EP sia già più che sufficiente per i propri bisogni senza ricorrere ad un dissodamento. Lo prova anche il fatto che il Comune non ha interposto ricorso contro la decisione del CdS, né ha contestato le risultanze dell'accertamento forestale.

                                         Diversamente, una parte dell'area non approvata quale AP/EP dal CdS perché ritenuta boschiva non è in definitiva risultata tale, alla luce dell'accertamento forestale. Quest'area va senz'altro assimilata alla restante parte del f.n. __________ libera da bosco, che il Comune ha destinato ad area AP/EP. Trattandosi di una superficie tutto sommato modesta, una semplice rettifica della rappresentazione grafica del piano delle zone dovrebbe bastare. In questo caso l'accertamento forestale ha negato il carattere boschivo di questa porzione del fondo,rispetto alla quale il ricorso è divenuto privo di oggetto.

                                   6.   Alla parte soccombente vengono imposte tasse di giudizio e spese di fr. 600.-- (seicento).

Per questi motivi,

viste le normative al caso applicabile;

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui non risulta privo di oggetto, il ricorso è respinto.

                                   2.   Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 600.-- (seicento).

                                   3.   Intimazione:                  - Avv. __________. __________, per l'insorgente                                        - Municipio di __________                                        - Consiglio di Stato, Bellinzona                                        - Sezione pianificazione urbanistica,                                                             Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

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