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Ticino Tribunale della pianificazione 11.09.2003 90.1996.109

11. September 2003·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·699 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 90.1996.109

Lugano 11 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

segretaria:

Eleni Cernecca-Cassayianni, vicecancelliera

statuendo sul ricorso del 28/30 settembre 1996 del

Municipio __________ __________, __________ __________  

contro  

la decisione 28 agosto 1996 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del comune di __________ concernente l’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili;

vista le risposta 6 novembre 1996 della divisione della pianificazione territoriale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che, con risoluzione 28 agosto 1996, il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del comune di __________ concernente l’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili;

che in quella sede il Governo ha eliminato la categoria diroccato ricostruibile 1b, modificando d’ufficio l’art. 41bis cpv. 2 NAPR (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.6, pag. 5) e, in evasione dei ricorsi presentati, ha inserito l’edificio n. __________, situato al mappale n. __________, e l’edificio n. __________, situato al mappale n. __________, nell’inventario degli edifici fuori dalle zone edificabili, classificandoli nella categoria “diroccato 2” (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.7, pag. 6);

che, con ricorso 28/30 settembre 1996, il municipio di __________ è insorto contro la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale, chiedendo la classificazione degli edifici sopracitati nella categoria “meritevole 1b” e di conseguenza il mantenimento di detta categoria nelle norme di attuazione, adducendo motivi che non occorre riassumere;

che la divisione della pianificazione territoriale ha postulato la reiezione dell'impugnativa;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale è data ed il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT);

                                         che al municipio, qui insorgente, va - per contro - negata la legittimazione a ricorrere;

                                         che in effetti il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost./TI, 9 cpv. 1 lett. c, 80 cpv. 1 LOC); esso non possiede invece né la capacità giuridica, né quella di essere parte: prerogative che spettano solo al comune, in quanto corporazione di diritto pubblico;

                                         che il municipio non può quindi proporre in nome proprio un ricorso (cfr. DTF 5 marzo 1999 in re municipio di __________ pubbl. in __________ __________ -1999 n. __________, con rinvii a giurisprudenza e dottrina), come si avvera nel caso in esame;

                                         che, peraltro, nello specifico campo dei ricorsi contro i piani regolatori, l'art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT ribadisce a chiare lettere il principio suddetto, stabilendo che la legittimazione a ricorrere spetta al comune;

                                         che il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre RDAT cit., ibidem);

                                         che non si può tuttavia ritenere che i ricorsi inoltrati dal municipio in nome proprio possano essere considerati come introdotti in nome del comune: recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate da quel Tribunale, la prima volta il 15 giugno 2001 in re municipio di __________ -__________, pubbl. in __________ __________ -2002 n. __________; inoltre la circolare, datata aprile 2002, attraverso cui la sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di prassi);

                                         che i requisiti concernenti la legittimazione devono essere ossequiati in modo preciso; né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

                                         che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

                                         che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);

visti gli art. 17 cpv. 3 Cost./TI; 38 LALPT; 9, 13, 80, 106, 110 LOC; 3, 18, 28 PAmm;

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

2.Non si preleva tassa di giustizia.

                                    3.   Intimazione a:

-         Municipio di __________, ____________________;  

-         Divisione della pianificazione territoriale, Viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona; -         Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           La segretaria

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