Incarto n. 90.1995.118
Lugano 10 marzo 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente del Tribunale della pianificazione del territorio
Raffaello Balerna
assistito dalla segretaria:
Eleni Cernecca-Cassayianni, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 agosto 1995 di
__________ ___________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 17 luglio 1995 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante di piano regolatore del comune di __________ __________ concernente l’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili;
viste le risposte:
- 5 novembre 1995 del municipio di __________ __________;
- 8 novembre 1995 della divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato, in fatto e in diritto
che il 28 novembre 1994 l’assemblea comunale di __________ __________ ha adottato la variante del piano regolatore concernente l’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili, assegnando l’edificio n. __________, situato al mapp. __________ sub. D, in località __________, alla categoria “diroccato 2”;
che il 2 febbraio 1995 __________ __________, proprietario del fondo in rassegna, è insorto contro la deliberazione dell’autorità comunale innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di classificare l’edificio in modo da poterlo destinare a scopo agricolo;
che il 17 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha approvato la variante in oggetto, confermando la valutazione del comune, e respingendo, di conseguenza, il ricorso;
che, con gravame 24 agosto 1995, __________ __________ ha impugnato il giudizio governativo innanzi a questo Tribunale, chiedendo l’assegnazione del fabbricato tra quelli meritevoli di conservazione;
che, all’udienza 10 aprile 1997, il procedimento è stato sospeso;
che, con convenzione 18 settembre 1998, sottoscritta dal municipio di __________ __________ e dal dipartimento del territorio, servizi generali, da una parte e dal ricorrente dall’altra parte, è stato pattuito quanto segue:
"...
A) al signor __________ __________ viene imposta una sanzione pecuniaria di fr. 3’000.- necessaria per regolare la situazione di abuso edilizio indicato nei considerandi della convenzione e non conforme al diritto. Tale somma verrà versata entro 30 giorni dalla firma della convenzione in ragione di fr. 2'400.al Cantone, Cassa cantonale sul conto n. CCP __________/__________/__________ alla voce di bilancio n. __________.__________.__________ sanzioni per opere abusive vecchia LE e in ragione di fr. 600.- alla Cassa comunale di __________ __________, per le incombenze del caso;
B) il signor __________ __________ potrà ultimare la costruzione con la posa di un tetto con frontoni in legno e meglio come al progetto gennaio 1992. La costruzione potrà essere utilizzata unicamente per scopi agricoli e deposito legna;
C) alle suddette condizioni, che sono parte integrante della convenzione, si può rilasciare l’autorizzazione cantonale e la licenza edilizia comunale;
D) il proprietario è tenuto a presentare al Dipartimento del Territorio l’aggiornamento della nuova situazione catastale ufficiale rilasciata dal geometra revisore. I relativi oneri restano a carico del proprietario;
E) tali decisioni, cresciute in giudicato, verranno menzionate a RF a cura del Dipartimento del Territorio, sulla base dell’art. 25a dell’Ordinanza sulla pianificazione del territorio del 2.10.89, al quale viene dato procura dal signor __________ __________ con la firma del presente decreto.
...";
che, in effetti, il 18 maggio 1999 al ricorrente è stata concessa la licenza edilizia per la posa del tetto con frontoni in legno sul suo edificio al mapp. __________ sub. D, da utilizzare a scopo agricolo e deposito legna;
che, con lettera 20 febbraio 2001, la divisione della pianificazione territoriale ha invitato il municipio di __________ __________ a procedere all’aggiornamento dell’inventario e della scheda concernente l'edificio in oggetto;
che, su indicazione della divisione della pianificazione territoriale, l’edificio in esame è stato classificato dal municipio nella categoria “rilevato 4”;
che, con scritto 4 febbraio 2004, questo Tribunale ha fissato alle parti interessate un termine scadente il 29 febbraio 2004 per inoltrare eventuali osservazioni, decorso il quale avrebbe proceduto allo stralcio dai ruoli del ricorso senza aggravio di spese e assegnazione di ripetibili;
che, nel termine menzionato, nessuna delle parti si è opposta allo stralcio;
che, alla luce di quanto suesposto, il procedimento di cui trattasi è divenuto privo di oggetto;
che il ricorso va pertanto stralciato dai ruoli;
che il ricorrente ha rinunciato a protestare delle ripetibili nella procedura di stralcio;
che il tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2.Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente La segretaria
del Tribunale della pianificazione del territorio