Incarto n. 90.1994.144
Lugano 16 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser
segretario
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 settembre 1991 di
__________ __________, __________ __________ rappr. da: studio legale __________. e __________. __________ -__________, __________ __________
contro
la decisione 2 luglio 1991 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;
viste le risposte:
- 7 ottobre 1991 del municipio di __________ ;
- 8 gennaio 1992 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
che il ricorrente ha chiesto lo stralcio del vincolo AP 4a per la formazione di un impianto sportivo e della relativa strada di accesso, ubicati in area boschiva a monte della località di __________;
che, all'udienza 29 marzo 1993, il procedimento è stato sospeso onde permettere un approfondimento di talune problematiche legate al dissodamento e alla stabilità geologica dei luoghi;
che, con risoluzione 5 febbraio 2002 (n. 570), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________, che contempla l'abbandono della menzionata area AP 4a e della sua via d'accesso, abrogando nel contempo la risoluzione impugnata (cfr. dispositivo n. 4 della risoluzione 5 febbraio 2002);
che il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;
che esso va dunque stralciato dai ruoli;
che l'insorgente, consenziente allo stralcio, protesta tuttavia spese e ripetibili (cfr. scritto 1 luglio 2002); il municipio, pure d'accordo con lo stralcio, ne chiede invece la compensazione (cfr. lettera 18 giugno 2003);
che, nell'ambito del presente procedimento, alla revisione del piano regolatore approvata il 5 febbraio 2002 dal Consiglio di Stato dev'essere conferito il valore di atto di acquiescenza del comune nei confronti delle domande del ricorrente;
che, di conseguenza, l'insorgente, assistito da un patrocinatore, ha diritto al versamento di ripetibili da parte del comune, il quale dev'essere considerato soccombente giusta l'art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrative ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3);
che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
decreta
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2.Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ è condannato a versare al ricorrente fr. 700.-- (settecento) per ripetibili.
3. Intimazione a:
- __________ __________, __________ rappr. dallo studio legale __________. e __________. __________ - __________, Via __________ __________, ____________________;
- Municipio di __________, __________ __________; - Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. ________ ____________, ____________________; - Consiglio di Stato, Residenza governativa, _____ _____________.
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario