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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 12.03.2018 60.2018.40

12. März 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·576 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Reclamo per denegata/ritardata giustizia

Volltext

Incarto n. 60.2018.40  

Lugano 12 marzo 2018/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello  

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 8/12.2.2018 presentato da

 RE 1  patr. da:   PR 1 

  per

denegata e ritardata giustizia nella trattazione del procedimento penale inc. MP __________ da parte del procuratore pubblico Antonio Perugini;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

                                         che, nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________, con scritto 20.10.2017 il sindacato __________ ha chiesto di riconoscere quali accusatori privati 14 operai;

                                         che, con scritto 23.10.2017, il procuratore pubblico ha accolto la costituzione quali accusatori privati dei 14 operai;

                                         che, in medesima data, il procuratore pubblico ha emanato l’atto d’accusa a carico del qui reclamante (ACC __________);

                                         che, con scritto 9.11.2017, l’altro patrocinatore del reclamante ha interpellato il presidente della Corte di merito, subentrato nella direzione del procedimento, postulando un chiarimento in relazione alla costituzione quale accusatori privati dei 14 operai;

                                         che, in medesima data, il presidente della Corte di merito ha fissato al procuratore pubblico un termine di 5 giorni per presentare le proprie osservazioni allo scritto 9.11.2017 dell’altro patrocinatore del reclamante. Tale decreto è stato inviato in copia all’altro patrocinatore del reclamante;

                                         che, in data 13.11.2017 il procuratore pubblico ha presentato le proprie osservazioni al presidente della Corte di merito;

                                         che detto scritto non è poi stato inviato, dalla direzione del procedimento ai patrocinatori del reclamante;

                                         che, in data 18.12.2017, la Corte delle assise criminali ha rinviato gli atti formanti l’incarto ACC __________ al procuratore pubblico;

                                         che, in data 17.1.2018 l’altro patrocinatore del reclamante ha scritto al procuratore pubblico indicando di non aver ricevuto nulla in merito al chiarimento richiesto per la costituzione quali accusatori privati dei 14 operai, senza ottenere risposta;

                                         che, con il gravame qui esaminato, il reclamante si duole di una denegata/ritardata giustizia da parte del procuratore pubblico, “perché la procura non ha dato seguito all’ordinanza del TPC” (gravame, p. 2);

                                         che, nelle osservazioni al gravame, il procuratore pubblico ha indicato di aver risposto alla richiesta del 9.11.2017 del presidente della Corte di merito, con scritto 13.11.2017, rubricato quale AI 417;

                                         che, in replica, preso atto dello scritto 13.11.2017 (AI 417) del procuratore pubblico, il reclamante ha comunicato che il gravame è mantenuto limitatamente alle protesta di spese e ripetibili;

                                         che, nella misura in cui non va stralciato dai ruoli, il reclamo è respinto;

                                         che, pur comprendendo che i patrocinatori non hanno ricevuto, dall’allora direzione del procedimento, copia dello scritto 13.11.2017 del procuratore pubblico (AI 417), e neppure hanno ricevuto riscontro allo scritto 17.1.2018, nondimeno prima di presentare un gravame per denegata giustizia “perché la procura non ha dato seguito all’ordinanza del TPC”, una verifica degli atti istruttori mirata si sarebbe imposta ed avrebbe permesso di prendere atto delle osservazioni presentate dal procuratore pubblico al presidente della Corte di merito nel termine allora fissatogli;

                                         che, per quest’ultimo motivo, non si riconoscono spese e ripetibili al reclamante;

                                         che, contestualmente, si rinuncia a caricare una tassa di giustizia e al recupero delle spese.

Per questi motivi,

pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui non è stralciato dai ruoli, il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si riconoscono ripetibili.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e i

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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