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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 10.04.2019 60.2018.302

10. April 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·4,821 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Reclamo del PP contro la decisione del GPC con cui ha mantenuto misura terapeutica stazionaria ex art. 59 CP ma da proseguire in sezione aperta; presupposti della misura terapeutica; pericolo di recidiva basso in base a perizia ed evoluzione positiva

Volltext

Incarto n. 60.2018.302  

Lugano 10 aprile 2019/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 5.11.2018 presentato dal

  RE 1   

contro

la decisione 24.10.2018 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale ha mantenuto la misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP a carico di PI 1 ma ha ordinato il proseguimento della stessa in sezione aperta (inc. GPC __________);

richiamate le osservazioni 8/9.11.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui si riconferma nelle proprie argomentazioni e conclusioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

richiamate le osservazioni 13.11.2018 del patrocinatore di PI 1, avv. PR 1, con cui postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato, così come chiede la concessione del gratuito patrocinio;

preso atto che con scritto 19/20.11.2018 il procuratore pubblico non ha formulato osservazioni di replica, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   In data 25.09.2013 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto PI 1 colpevole di ripetuta violenza carnale, ripetuta coazione sessuale, ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, abbandono, ripetuta coazione e infrazione alla LF sugli stupefacenti. Riconosciuta una scemata imputabilità lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 12 anni, dedotto il carcere preventivo sofferto; pena la cui esecuzione è stata sospesa per dar luogo al trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP in reparto chiuso. La Corte ha altresì ordinato nei suoi confronti l’interdizione dall’esercizio della professione di infermiere per la durata di 5 anni (inc. TPC __________).

                                  b.   Con decisione 13.02.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sulla base della perizia psichiatrica 8.10.2012 allestita dalla dr.ssa __________ ha ordinato il collocamento di PI 1 nella sezione chiusa del penitenziario cantonale La Stampa per l’esecuzione della misura terapeutica stazionaria.

                                   c.   Nelle decisioni 4.05.2015, 19.07.2016 (segnatamente sulla base del referto peritale del 23.04.2016 del dr. __________) e 19.07.2017 (in cui pure sono state richiamate le conclusioni della perizia del 23.04.2016) il giudice dei provvedimenti ha confermato il mantenimento del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP, accertata l’idoneità e la necessità dello stesso e non potendo altresì, a suo avviso, formulare una prognosi favorevole per la concessione della liberazione condizionale ex art. 62 cpv. 1 CP, anche nell’ipotesi di un trattamento ambulatoriale.

                                 d.   Nell’ambito di una nuova procedura di rivalutazione della misura stazionaria il giudice dei provvedimenti coercitivi ha richiesto al dr. __________ un aggiornamento peritale che quest’ultimo ha rassegnato il 17.07.2018. In base allo stesso, così come tenuto conto dei rapporti della Direzione delle strutture carcerarie, dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR), del Servizio di psichiatria delle strutture carcerarie, del preavviso della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, così come dopo aver sentito PI 1 in data 18.10.2018, il giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 24.10.2018 (inc. GPC __________) ha concluso per una prognosi non sfavorevole in merito al pericolo di recidiva e per l’assenza di un pericolo di fuga. Il magistrato ha quindi mantenuto la misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP, ma ha ordinato il proseguimento della stessa in sezione aperta alle condizioni seguenti (al fine di limitare ulteriormente i rischi):

   -  divieto di contattare le vittime e le persone loro vicine;

                                         -  divieto di contattare la ex moglie (tranne che per questioni inerenti ai figli e previa comunicazione all’operatore sociale di riferimento);

                                         -  continuazione del trattamento psicoterapeutico;

                                         -  mantenimento del risarcimento a favore delle vittime e del contributo per il mantenimento dei figli;

                                         -  mantenimento del sostegno degli operatori accoglienti di Pollicino per gli incontri con il figlio minorenne.

                                         In buona sostanza il giudice ha accertato che PI 1 ha mantenuto in carcere un buon comportamento sia con il personale che con i co-detenuti, senza incorrere in alcuna sanzione disciplinare. Ha pure constatato come egli abbia avuto significativi miglioramenti nella sua situazione medico-psichiatrica e psicologica (segnatamente una maturità individuale che prevale sull’attitudine manipolatoria precedente), grazie alla terapia seguita, la cui utilità e necessità è stata pienamente riconosciuta dal qui reclamante.

                                         Il magistrato ha altresì precisato che il trasferimento in sezione aperta avrebbe permesso la continuazione del trattamento psicoterapeutico, avrebbe facilitato la riqualifica/formazione professionale e avrebbe permesso di dimostrare l’evoluzione positiva e la conseguente possibilità di modifica in una misura ex art. 59 cpv. 2 CP.

                                   e.   Con esposto 5.11.2018 il procuratore pubblico impugna il suddetto giudizio, chiedendo che gli atti vengano ritornati al giudice dei provvedimenti coercitivi affinché renda una nuova decisione dopo aver: acclarato quale terapia sia stata effettuata fino a quel momento, quale tipo di terapia si intende mettere in atto e chi se ne assumerà la presa a carico; aggiornato il PEM (nel senso di definire dove si debba effettuare una progressione di regime); delucidato la perizia in merito alle discordanze evidenziate nelle conclusioni, se del caso procedendo anche a dei test. Così che venga stabilito tramite l’UAR su consiglio del perito quale stabilimento si confaccia alla situazione di PI 1 in un’ottica di alleggerimento della misura.

                                         Il procuratore ventila l’ipotesi di una possibile manipolazione da parte di PI 1 sui curanti (rilevato che già in passato egli avrebbe così ottenuto un certificato medico psichiatrico), avendo egli letto la precedente perizia a suo carico. Ciò che avrebbe influenzato le conclusioni prese nel referto peritale 17.07.2018. Evidenzia infatti come il perito non abbia considerato nello stesso la possibilità di commutare la misura da chiusa ad aperta, ciò che potenzialmente aprirebbe al qui reclamante la possibilità di essere posto in libertà condizionale, ma che, a mente del procuratore, tale prospettiva non sarebbe voluta dal perito.

                                         Infine il procuratore esclude che lo Stampino sia la struttura prevista per legge per l’esecuzione di misure stazionarie, stante che non ne è fatta menzione all’art. 2 del Regolamento delle strutture carcerarie.

                                    f.   Il giudice dei provvedimenti coercitivi nelle osservazioni di data 8/9.11.2018, riconfermandosi nelle proprie considerazioni, precisa come il giudizio impugnato sia stato reso sulla base delle conclusioni della rivalutazione peritale, dei preavvisi espressi dalle autorità interessate e dopo aver sentito il reclamante, nel rispetto dell’iter procedurale prescritto dall’art. 62c CP.

                                  g.   Con scritto 13.11.2018, tramite il proprio patrocinatore, PI 1 chiede in maniera generale la reiezione del gravame, verificata la tempestività dello stesso, riservandosi un più approfondito esame delle argomentazioni di cui al reclamo in caso di concessione di una proroga del termine per l’inoltro delle osservazioni e contestuale concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                  h.   La postulata proroga non è stata concessa.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RL 312.0), all’art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L’art. 10 cpv. 1 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM) del 20.04.2010 (RL 341.100) conferisce al giudice dell’applicazione della pena – in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l’art. 73 LOG – la competenza, fra l’altro, a decidere il collocamento iniziale in caso di misura ex art. 59, 60, 61, 64 CP (lit. h); a prolungare le misure terapeutiche stazionarie ex art. 59 cpv. 4 e 60 cpv. 4 CP (lit. c); a sopprimere le misure terapeutiche stazionarie e a statuire sulla sorte del condannato ex art. 62c cpv. 1-4 e 6 CP (lit. d); ad adottare tutte le altre decisioni relative alla soppressione di una misura terapeutica stazionaria, di una misura terapeutica ambulatoriale o dell’internamento, segnatamente quelle previste negli art. 56 cpv. 6, 57 cpv. 3, 62c cpv. 6 e 63a CP (lit. g); ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria ex art. 62 e 62d cpv. 1 CP o dall’internamento ex art. 62d cpv. 2, 64a e 64b CP (lit. i), nonché a decidere il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell’alloggio esterni ex art. 77a CP (lit. h).

                                         Contro queste decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

                                         1.2.

                                         Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.3.

                                         Il gravame, inoltrato il 5.11.2018 dal procuratore pubblico – legittimato ex art. 12 cpv. 1 LEPM – contro la decisione 24.10.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi intimata lo stesso giorno alle parti, è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP i.c.c. l’art. 90 cpv. 2 CPP), e proponibile (art. 393 CPP).

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                   2.   2.1.

                                         In generale, per l’art. 56 cpv. 1 CP una misura deve essere ordinata se: la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (lit. a); sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige (lit. b); e le condizioni previste negli art. 59-61, 63 o 64 CP sono adempiute.

                                         Nel caso in cui l’autore è affetto da grave turba psichica, conformemente all’art. 59 CP, il giudice può ordinare un trattamento stazionario se l’autore ha commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba e se vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione a questa turba (cpv. 1). Il trattamento stazionario si svolge in un’appropriata istituzione psichiatrica o in un’istituzione per l’esecuzione delle misure (cpv. 2). Fintanto che sussiste il pericolo che l’autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un’istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l’art. 76 cpv. 2 CP, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato (cpv. 3). La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni (cpv. 4).

                                        L’art. 59 cpv. 3 CP subordina il trattamento in un ambiente chiuso al rischio di fuga o di recidiva. Secondo giurisprudenza deve trattarsi di un rischio qualificato, stante che tutte le misure presuppongono un rischio di recidiva (cfr. art. 56 cpv. 1 lit. b CP). Il rischio è qualificato quando è concreto ed è altamente probabile che il condannato commetta altri reati in seno allo stabilimento o al di fuori dello stesso. Si tratta di un pericolo che non può essere altrimenti contrastato se non con un collocamento in uno stabilimento chiuso. Conformemente al principio della proporzionalità, l’esecuzione della misura in uno stabilimento chiuso presuppone una seria messa in pericolo di beni giuridici essenziali (decisione TF 6B_319/2017 del 28.09.2017, consid. 1.1.).

                                         Affinché sussista un rischio di fuga, è necessario che l’interessato abbia la ferma e duratura volontà di evadere, se del caso ricorrendo alla forza, e che disponga delle facoltà intellettive, fisiche e psichiche necessarie per poter allestire un piano e metterlo in pratica. Trattasi della pericolosità esterna dell’interessato (decisione TF 6B_319/2017 del 28.09.2017, consid. 1.1. e riferimenti citati).

                                         Il rischio di recidiva deve essere concreto e altamente probabile, ossia risultare dall’apprezzamento di una serie di circostanze. In questo caso trattasi della pericolosità interna dell’interessato. Ciò è il caso quando il condannato, ad esempio, proferisce delle minacce precise o contrasta scientemente l’ordine dello stabilimento; non invece se si tratta di semplici difficoltà di comportamento o di disobbedienza avverso il personale dello stabilimento (decisione TF 6B_319/2017 del 28.09.2017, consid. 1.1. e riferimenti citati).

                                         Sapere se si tratta di un rischio qualificato è una questione giuridica; compito principale di una perizia medico-legale è chiarificare lo stato psichico dell’interessato e porre una prognosi. Il giudice non può scostarsi dalle conclusioni di una perizia se non per motivi determinati (decisione TF 6B_319/2017 del 28.09.2017, consid. 1.1.; DTF 142 IV 1; 141 IV 369).

                                         2.2.

                                         Per quanto attiene all’esecuzione delle misure l’art. 90 cpv. 2 CP stabilisce che all’inizio dell’esecuzione della misura è allestito un piano di esecuzione insieme con il collocato o il suo rappresentante legale. Il piano contiene in particolare indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell’alterazione caratteriale del collocato nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo.

                                         Le misure di cui agli art. 59-61 e 64 possono essere eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni se vi sono fondate probabilità che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e purché non vi sia il pericolo che il collocato si dia alla fuga o commetta nuovi reati. L’art. 77a cpv. 2 e 3 CP si applica per analogia (art. 90 cpv. 2bis CP).

                                         Per l’art. 90 cpv. 4 CP le relazioni con il mondo esterno sono rette per analogia dall’art. 84 CP, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori.

                                         Per quanto riguarda il trasferimento in un penitenziario aperto e all’autorizzazione di un regime aperto, in forza all’art. 90 cpv. 4bis CP si applica per analogia l’art. 75a CP, secondo cui per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2). La pericolosità pubblica è presunta quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona (art. 75a cpv. 3).

                                         Il giudice dei provvedimenti coercitivi, nella sua veste di giudice dell’applicazione della pena (art. 10 cpv. 1 lit. i LEPM), esamina d’ufficio o a richiesta se e quando l’autore debba essere liberato condizionalmente dall’esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno una volta all’anno. Sente dapprima il collocato e chiede previamente una relazione alla direzione dell’istituzione d’esecuzione (art. 62d cpv. 1 CP).

                                         Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 CP l’autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della psichiatria. L’esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l’autore (art. 62d cpv. 2 CP).

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in esame il giudice dei provvedimenti coercitivi nel giudizio avversato del 24.10.2018 ha mantenuto la misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP, ma ne ha ordinato il proseguimento in sezione aperta (purché vengano rispettate cinque precise condizioni), avendo ravvisato gli estremi per l’avvio del regime progressivo in assenza del pericolo di fuga e formulato una prognosi non sfavorevole in merito al pericolo di recidiva . Decisione non contestata da PI 1 bensì dal procuratore pubblico, che, in buona sostanza, contrariamente alle conclusioni peritali ritiene ancora alto il rischio di recidiva, stante il trascorso penale di PI 1 ed una sua capacità di manipolazione, che avrebbe influenzato la percezione del perito. Inoltre il perito non si sarebbe espresso sulla possibilità di passare dalla misura chiusa alla misura aperta bensì avrebbe solo considerato il passaggio a un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP da effettuarsi in carcere, ritenuto comunque che lo Stampino non è per legge la struttura preposta per l’esecuzione di misure. Da qui la necessità di approfondimenti peritali.

                                         3.2.

                                         Come esposto ai considerandi che precedono, ai sensi dell’art. 59 CP un trattamento stazionario in ambiente chiuso si giustifica soltanto quando l’autore ha la ferma e duratura intenzione di darsi alla fuga oppure vi è il pericolo concreto ed è altamente probabile che egli commetta nuovi reati all’interno o all’esterno della struttura – laddove è sufficiente la messa in pericolo di una determinata cerchia di persona o persino di una singola persona (BSK Strafrecht I – M. HEER, 3a. ed., art. 59 CP n. 54) – con un’intensità tale che va oltre il rischio di recidiva che già presuppone la pronuncia di una misura ex art. 56 cpv. 1 CP (decisione TF 6B_319/2017 del 28.09.2017, consid. 1.4.).

                                         3.2.1.

                                         In carcere dal 23.07.2012, il rapporto 4.05.2018 della Direzione delle strutture carcerarie fa stato di un buon comportamento tenuto da PI 1 sia nei confronti del personale di custodia sia verso i co-detenuti, rilevato come egli non sia incorso in alcun sanzionamento disciplinare. Pure buono è valutato il suo rendimento del lavoro prestato nel laboratorio D dall’8.09.2014, rilevata la sua puntualità, l’esecuzione corretta dei compiti assegnatigli e il rispetto delle regole (AI 3, inc. GPC __________).

                                         3.2.2.

                                         L’ufficio dell’assistenza riabilitativa nel rapporto annuale del 16.05.2018 evidenzia i contatti regolari mantenuti da PI 1 con la madre e la sorella e il regolare sostegno fornitogli dagli operatori accoglienti di Pollicino per gli incontri con i figli. Conferma il comportamento corretto da lui tenuto nei confronti di tutte le figure professionali operanti presso le Strutture carcerarie, lo svolgimento adeguato delle mansioni lavorative attribuitegli e il di lui impegno nel seguire i corsi di educazione fisica e visiva. Tramite il fratello attivo nel ramo della ristorazione, sembrerebbe essere disponibile in futuro per lui un posto in tale settore. L’Ufficio rileva altresì gli incontri regolari di PI 1 con la psicologa __________ e la di lui partecipazione alla terapia di gruppo organizzata dal dr. Ante Bielic, e pone in risalto come egli segua con grande impegno il percorso di counseling iniziato di sua volontà (AI 4, inc. __________).

                                         3.2.3.

                                         Nel rapporto 18.05.2018 di rivalutazione della misura ex art. 59 CP del Servizio di psichiatria delle Strutture carcerarie si evidenzia l’evoluzione positiva di PI 1 – il quale ha proseguito la terapia farmacologica (in cui è stata progressivamente ridotta la dose dei neurolettici fino alla loro sospensione definitiva, rimanendo la sola somministrazione di sali di litio) come pure la psicoterapia individuale con frequenza quindicinale. Si evidenzia l’ottima adesione al trattamento, la collaborazione e l’impegno di PI 1 anche con incontri di gruppo (tra autori di reati sessuali), dove ha manifestato una buona coscienza e critica dei reati commessi. Egli ha preso maggior consapevolezza di sé e dei propri meccanismi disfunzionali come pure riconosce e tollera maggiormente le proprie fragilità, senza ricorrere sistematicamente ad un’immagine ideale di sé, apparendo più autentico e coerente con il proprio sé. La prognosi, ha concluso il Servizio di psichiatria, è più favorevole rispetto al passato, ritenuto che l’osservazione ed evoluzione clinica è relativa allo stato di detenzione in cui si trova PI 1, che limita la possibilità di quest’ultimo di sperimentarsi e iniziare a generalizzare quanto appreso e modificato in terapia (AI 5, inc. GPC __________).

                                         3.2.4.

                                         Su mandato del giudice dei provvedimenti coercitivi il dr. __________ in data 17.07.2018 ha rassegnato un aggiornamento della perizia psichiatrica su PI 1 sulla base degli atti messigli a disposizione e dopo colloquio con i responsabili del Servizio di psichiatria delle Strutture carcerarie (medico psichiatra dr. __________, psicologa __________) e dell’operatrice sociale dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (con cui PI 1 ha beneficiato di un percorso di counceling individuale) così come dopo un colloquio con il peritando (durato 3 ore e 15 minuti).

                                         Il perito ha confermato la diagnosi della sua prima valutazione peritale, risalente all’8.10.2012, di disturbo di personalità narcisistico-perverso, di sadismo e di altri disturbi della preferenza sessuale, precisando tuttavia come tali disturbi presentino ora una significativa attenuazione nella loro espressione psicopatologica, conseguente all’efficacia rilevante del percorso psicoterapeutico condotto, che deve proseguire.

                                         Rispetto all’ultimo aggiornamento peritale del 23.04.2016, il perito ha potuto rilevare una maggiore autenticità, una maturazione sul piano personale e una raggiunta stabilità dei processi psicoemotivi di PI 1, avendolo trovato meno attento a fornire una buona immagine di se stesso, più sincero e spontaneo e con una comunicazione schietta e senza dissimulazione.

                                         Ha quindi rilevato l’esito positivo della terapia, costituita dalla regolare psicoterapia individuale a scadenza quindicinale, accompagnata dalla partecipazione regolare al gruppo terapeutico e dal percorso di counseling volontario, che anche se forse inizialmente voluto dal peritando per arrivare alla seconda perizia con qualche elemento in più che attestasse la sua buona volontà e il suo impegno, concretamente, per il dr. __________, ha avuto un ruolo sinergico con la psicoterapia per il raggiungimento degli obiettivi.

                                         Dal punto di vista strettamente psichiatrico per il perito, PI 1 è “pronto per confrontarsi nuovamente con la realtà esterna, tappa che favorirà ulteriormente la progressione del percorso di cura, dovendo essere evidentemente mantenuto un opportuno accompagnamento psicoterapeutico ambulatoriale” (perizia 17.07.2018, p. 16, AI 11, inc. GPC __________).

                                         Di riflesso, a parere del dr. __________, “la terapia stazionaria in ambiente chiuso non è più necessaria e nemmeno utile per favorire un ulteriore sviluppo del processo di miglioramento che è stato avviato. Il peritando dovrà proseguire con una psicoterapia ambulatoriale che risulta attualmente la misura terapeutica più idonea e proporzionata al caso” (perizia 17.07.2018, p. 18, A 11, inc. GPC __________).

                                         Per quanto attiene al rischio di recidiva il perito l’ha ritenuto essere significativamente ridotto dai risultati terapeutici conseguiti, di modo che può ora essere ritenuto basso. Tale rischio potrebbe riguardare, teoricamente, abusi sessuali all’interno di un nuovo rapporto di copppia, oppure abusi contro persone con bassa capacità difensiva, con le quali si instauri una relazione duratura. Tuttavia, a parere del perito, “visti i risultati ottenuti mediante il percorso di cura, se questo investimento terapeutico continuerà, vi è una bassa probabilità che si verifichi una recidiva di reato” (perizia 17.07.2018, p. 19, AI 11, inc. GPC __________).

                                         3.2.5

                                         Infine, nell’ambito della procedura di rivalutazione della misura terapeutica stazionaria è stata sentita anche la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. La stessa in data 27.08.2018 – dopo aver sentito PI 1 che ha chiesto di essere trasferito in sezione aperta con l’obbligo di continuare la terapia, e richiamate altresì le conclusioni peritali – ha espresso un parere non sfavorevole al passaggio al regime progressivo della misura ex art. 59 cpv. 3 CP, “ritenuto che, comunque, nulla dovrà essere mutato nella presa a carico e, vista la maggior libertà che avrà il condannato, gli deve essere fatto tassativo divieto di contattare le vittime o persone ad esse vicine, così come le relazioni personali con il figlio ancora minorenne, dovranno proseguire senza modifiche sostanziali” (preavviso 27.08.2018, AI 27, inc. GPC __________).

                                         3.3.

                                         In esito a quanto sopra i rapporti e le considerazioni delle autorità interpellate così come l’ultima valutazione peritale sono convergenti nel ritenere reale l’evoluzione positiva avuta da PI 1, grazie alla terapia seguita. Evoluzione che è servita, come concluso dal perito, a ridurre efficacemente il futuro rischio di compiere nuovi abusi sessuali di qualunque genere.

                                         Dagli atti non emergono elementi su cui fondarsi per discostarsi dalle valutazioni e conclusioni peritali. Nemmeno possono dar adito a dubbi, eventuali critiche di manipolazione da parte di PI 1 sui curanti e, di riflesso, sul perito, come ventilato dal procuratore pubblico nel suo gravame.

                                         Il perito infatti, conscio della problematica, ha ben spiegato come, in maniera generale, si verifichi una sorta di “aggiustamento del tiro” circa i comportamenti convenienti da tenere e le affermazioni opportune da fare conseguenti alle criticità sollevate nelle precedenti perizie, da parte del peritando, dotato di una certa intelligenza, che legge le perizie che lo riguardano. Tuttavia il dr. __________ ha ragionatamente escluso tale eventualità in occasione del suo ultimo referto peritale sulla base delle sue percezioni dirette avute dal colloquio personale (continuativo e di lunga durata) con PI 1, confrontate con gli esiti della terapia (segnatamente i giudizi positivi convergenti del dr. __________ e della psicologa __________, rafforzati dal positivo percorso di counseling riferito dall’operatrice sociale dell’UAR come pure la riduzione della terapia farmacologica) e il comportamento dell’interessato in tutti gli altri ambiti della vita.

                                         In modo particolare il perito ha precisato che “il coraggio e la determinazione con i quali egli (PI 1, ndr) ha parlato di se stesso, senza preoccuparsi di quello che aveva dichiarato due anni fa o ancor prima del processo, depongono per una raggiunta e stabile consapevolezza dei propri meccanismi di funzionamento interno, con una maturità individuale che ora prevale sull’attitudine manipolatoria” (perizia 17.07.2018, AI 11, inc. GPC __________).

                                         Anche la psicologa del Servizio psichiatrico delle Strutture carcerarie che ha preso a carico PI 1 ha sostenuto di non aver mai dubitato della solidità della relazione terapeutica, pur avendo constatato come l’interessato in seduta agisca spesso con atteggiamenti agonistici o compiacenti e seduttivi.

                                         Escluso il pericolo di fuga (ritenuto come PI 1, di cittadinanza svizzera, abbia il centro dei propri interessi in Svizzera, dove peraltro vivono i suoi familiari più stretti, come la madre e la sorella, con cui ha mantenuto regolari contatti) e accertato un basso pericolo di recidiva (per tutto quanto visto sopra) – unici presupposti per il mantenimento della misura stazionaria in regime chiuso conformemente all’art. 59 cpv. 3 CP – si giustifica, nell’ottica della progressione, il passaggio al regime aperto ex art. 90 cpv. 4bis CP i.c.c. l’art. 75a CP, come ordinato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, che ha avuto cura di assortirlo a precise condizioni atte a mantenere basso il rischio di recidiva e a proteggere le vittime così come PI 1 stesso. Il giudizio qui impugnato merita dunque di essere tutelato.

                                   4.   Per quanto attiene al luogo d’esecuzione della misura, per il quale il procuratore postula una delucidazione della perizia e contesta che lo Stampino costituisca la struttura adatta, è notorio che in Ticino manchi, in maniera generale, un’appropriata struttura per l’esecuzione delle misure.

                                         Con la revisione del 2007 il legislatore ha tuttavia permesso lo svolgimento di un trattamento terapeutico stazionario anche in penitenziario, purché assicurato da personale specializzato (art. 59 cpv. 3 seconda frase CP).

                                         Nel caso in esame il perito, nel referto di data 17.07.2018, considerato il disturbo di personalità riscontrato in PI 1 e ritenuta la psicoterapia a lui necessaria perché continui la sua positiva evoluzione fin qui avuta, ha stabilito che tale psicoterapia può essere proseguita in carcere. La Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, di cui è membro anche uno psichiatra e psicoterapeuta, nel preavviso di data 27.08.2018, ha precisato che con riguardo alla presa a carico nulla ha da essere mutato, così che la terapia può proseguire anche dopo il trasferimento in sezione aperta, ritenuto l’assortimento di precise norme di condotta conseguenti alla maggior libertà dell’interessato.

                                         Non si ravvede quindi in questa sede la necessità di nuovi e/o ulteriori approfondimenti, anche di tipo peritale, in merito al proseguimento della misura terapeutica a carico di PI 1, da lui peraltro non contestata, eseguita nella forma di una psicoterapia impartitagli dal Servizio psichiatrico delle Strutture carcerarie e rafforzata dagli operatori sociali dell’UAR (cfr. verbale d’audizione 24.08.2018 davanti alla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi e verbale d’udienza 18.10.2018 davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi).

                                   5.   In esito a tutto quanto sopra il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese rimangono a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà a PI 1, vincente, adeguate ripetibili. Di conseguenza la richiesta di quest’ultimo tendente ad ottenere l’assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 56 ss., 75 ss., 90 CP, 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il RSC, l’art. 1ss., 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese rimangono a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà a PI 1 CHF 200.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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