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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2018 60.2018.18

23. April 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,829 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Reclamo dell'imputato contro la decreto della Pretura penale con cui è stata dichiarata irricevibile, siccome ritenuta tardiva, l’opposizione interposta al DA

Volltext

Incarto n. 60.2018.18  

Lugano 23 aprile 2018/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Giorgia Peverelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 12/16.01.2018 presentato da

 RE 1   

  contro

il decreto 28.12.2017 emanato dal presidente della Pretura penale Marco Kraushaar con cui ha dichiarato irricevibile l’opposizione interposta al decreto d’accusa 26.09.2017 DA __________ emesso nei suoi confronti (inc. __________);

richiamati lo scritto 17.01.2018 e le osservazioni 19/22.01.2018 e 01/02.02.2018 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar, 19/22.01.2018 e 01/02.02.2018 del procuratore pubblico Antonio Perigini e 02/05.02.2018 del Giudice dei provvedimenti coercitivi;

visto lo scritto 29/31.01.2018 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con decreto 26.09.2017 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha condannato dinanzi alla Pretura penale RE 1 siccome ritenuta colpevole di grave infrazione alle norme sulla circolazione occorsa il 15.05.2017 (DA ).

                                         La decisione, intimata per raccomandata in data 26.09.2017, è stata notificata all’imputata il 28.09.2017 (inc. MP , AI 3, cfr. estratto track and trace allegato).

                                  b.   In data 20/23.10.2017 RE 1 ha interposto opposizione al citato decreto di accusa, ritenendo “inammissibile e inaccettabile che un procuratore pubblico” (…) “intimi una multa di quasi 31 mila franchi ad un cittadino senza nemmeno avere il rispetto di mettere l’indirizzo del mittente: sulla sua lettera non c’è né un indirizzo postale, né un numero di telefono e nemmeno un e-mail dove rispondere”. Per questi motivi l’imputata ha precisato di considerare nullo il decreto di accusa e ha postulato l’emissione di una nuova decisione nella quale venga indicato “un indirizzo postale del mittente”. RE 1 ha inoltre ritenuto “ingiusta e sproporzionata la multa di CHF 30'900 per aver guidato un veicolo a 130 Km/h su un’autostrada” (inc. MP , AI 4, pag. 1).

                                   c.   Con decisione 25.10.2017 il magistrato inquirente ha confermato il decreto di accusa DA __________ e ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per procedere al dibattimento (inc. Pretura penale __________, AI 1).

                                  d.   Con scritto 29.11.2017 il presidente della Pretura penale, ritenendo tardiva l’opposizione interposta dall’imputata, ha assegnato a quest’ultima un termine di dieci giorni entro il quale prendere posizione in merito alla tempestività dell’atto e produrre eventuale documentazione a sostegno della sua tesi (inc. Pretura penale __________, AI 2).

                                   e.   Entro suddetto termine, RE 1 ha formulato le proprie osservazioni, confermando in sostanza quanto già esposto con lo scritto 20/23.10.2017, e meglio che il decreto d’accusa da lei impugnato “non presentava un indirizzo dove scrivere una risposta. Mi sono informata e posso capire che il sig. Antonio Perugini si reputi una persona famosa ma personalmente non mi interesso minimamente di politica – se non quando vado a votare – e non sapevo nemmeno chi fosse il sig. Perugini o chi rappresentasse. Sul primo momento ho pensato ad uno scherzo di qualche amico buontempone, mi sono poi resa conto che il tralasciare l’indirizzo di provenienza della raccomandata era stata una dimenticanza del mittente. Ho reputato pertanto nulla la lettera del sig. Antonio Perugini del 26.09.2017, cosa che ho poi comunicato nella mia lettera 20.10.2017. Il sig. Antonio Perugini infatti ha in seguito scritto un’ulteriore lettera datata 25.10.2017 dove, per convalidare la precedente lettera, conferma il suo decreto di accusa del 26.09.2017” (inc. Pretura penale __________, AI 3).

                                    f.   Con successivo scritto 23/27.12.2017 RE 1 ha chiesto una proroga sino al 31.01.2018 onde poter “rispondere in maniera pertinente in relazione alla mia opposizione del 20.10.2017”, essendo ancora in attesa di una copia del suo verbale di interrogatorio del 17.07.2017 (inc. Pretura penale __________, AI 4).

                                  g.   Con decisione 28.12.2017 il presidente della Pretura penale ha decretato irricevibile, siccome tardiva, l’opposizione interposta il 20/23.10.2017 da RE 1 contro il decreto di accusa DA __________, precisando come le motivazioni da lei addotte non siano tali da giustificare il ritardo. La concessione di una proroga è quindi risultata non essere più necessaria.

                                  h.   Con reclamo 12/15.01.2018, inviato al Tribunale penale federale e trasmesso per competenza alla scrivente Corte con scritto 15/16.01.2017, RE 1 contesta integralmente il decreto 28.12.2017 della Pretura penale, ribadendo come lo stesso, così come il decreto di accusa DA __________, sia privo dell’indirizzo postale e/o elettronico del mittente e ritenendo “inammissibile che il destinatario debba cercare di capire e/o indovinare da chi o da quale dipartimento abbia ricevuto o meno l’accusa (cercandola sulla busta o provando a immettere per tentativi i vari dipartimenti sul web sperando che esca un indirizzo plausibile)”.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie.

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 12/15.01.2018 al Tribunale penale federale Pretura penale e pervenuto il 16.01.2018 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 28.12.2017 (inc. Pretura penale __________), è tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

                                         RE 1, quale imputata e destinataria del decreto qui impugnato, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1.

                                         Per l’art. 354 cpv. 1 lit. a CPP, il decreto d’accusa può essere impugnato dall’imputato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero.

                                         Giusta l’art. 90 cpv. 1 CPP, i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Il cpv. 2 prevede che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.

                                         2.2.

                                         Secondo l’art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta. Per il cpv. 2, la notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia. Il cpv. 4 lit. a prevede che la notificazione è considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.

                                         2.3.

                                         Nel caso concreto, il procuratore pubblico ha emesso in data 26.09.2017 un decreto di accusa DA __________ nei confronti di RE 1 per titolo di infrazione grave alle norme della circolazione, segnatamente per aver circolato il 15.05.2017 alla guida della sua vettura a una velocità di 130 km/h, malgrado il vigente limite di 80 km/h, cagionando così un serio pericolo alla sicurezza altrui.

                                         Il citato decreto di accusa è stato intimato alla reclamante per raccomandata in data 26.09.2017 e le è stato notificato il 28.09.2017. Di conseguenza, per effetto dell’art. 90 cpv. 1 CPP il termine per interporre opposizione al decreto di accusa in questione è cominciato a decorrere il 29.09.2017 ed è scaduto lunedì 09.10.2017, essendo il giorno precedente festivo (art. 90 cpv. 2 CPP).

                                         L’opposizione, inoltrata al procuratore pubblico il 20/23.10.2017, è dunque viziata da inosservanza del termine giusta l’art. 93 CPP.

                                         2.4.

                                         Prima di emanare la propria decisione, la Pretura penale ha comunque fissato un termine alla reclamante per prendere posizione sulla prospettata tardività (inc. Pretura penale __________, AI 2).

                                         In risposta, l’imputata si è limitata a riprendere le motivazioni già addotte con il suo scritto di opposizione al DA __________ e successivamente ribadite in sede di reclamo. In sostanza ella ritiene nullo il decreto di accusa emesso nei suoi confronti siccome privo di indicazione in merito a un recapito del mittente al quale poter rispondere, trovando inammissibile che sia il destinatario della decisione a doverlo cercare.

                                         2.5.

                                         In considerazione di quanto precede e non emergendo alcun ulteriore elemento a giustificazione del costatato ritardo nell’inoltro dell’opposizione, si ritiene come l’argomentazione addotta dalla reclamante sia oggettivamente infondata. Sulla prima pagina in alto del decreto d’accusa è infatti chiaramente indicata sia l’Autorità penale che procede (ovvero il Ministero pubblico), sia il luogo della sua sede (nel presente caso Bellinzona). La reclamante non poteva quindi ignorare queste esplicite indicazioni che le permettevano di disporre degli elementi necessari per inoltrare la propria opposizione tempestivamente e alla competente Autorità. Pertanto devesi confermare la decisione 28.12.2017 emessa dal presidente della Pretura penale che dichiara irricevibile l’opposizione da lei interposta al DA __________

                                   3.   3.1.

                                         Giusta l’art. 94 cpv. 1 CPP la parte che, non avendo osservato un termine, ha subìto un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve render verosimile di non avere colpa dell’inosservanza. Per il cpv. 2, l’istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’auto-rità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso.

                                         3.2.

                                         Nel caso concreto, l’opposizione al decreto di accusa DA __________ è stata interposta dalla reclamante, ma tardivamente. Anche volendo interpretare lo scritto 20/23.10.2017 anche quale istanza di restituzione dei termini, la stessa non potrebbe essere accolta. In effetti gli argomenti fatti valere (la burla, l’assenza di indirizzo) non sono tali da adempiere le condizioni previste dall’art. 94 CPP. Gli argomenti “originali” addotti non permettono infatti di considerare che l’inosservanza del termine sia avvenuta senza colpa.

                                   4.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 85, 90, 309 - 310, 322, 354, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 250.-e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico RE 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Trib

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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