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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 17.07.2017 60.2017.95

17. Juli 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·3,384 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che respinge l'istanza di nomina di un difensore d'ufficio

Volltext

Incarto n. 60.2017.95  

Lugano 17 luglio 2017/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 7/10.4.2017 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1  

  contro

la decisione 3.4.2017 emanata dal procuratore pubblico Raffaella Rigamonti, mediante la quale ha respinto la sua istanza 28.2.2017 tesa alla nomina quale difensore d’ufficio dell’avv. PR 1, __________, nell’ambito del procedimento penale a suo carico per titolo di appropriazione indebita (inc. MP __________);

visto lo scritto 13.4.2017 del magistrato inquirente, mediante il quale comunica di non avere osservazioni da formulare, riconfermandosi nella decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.    Con esposto 27.3/10.4.2015 __________ ha denunciato RE 1, sua ex-compagna, per il reato di appropriazione indebita (AI 1, inc. MP __________).

Il denunciante indica che la relazione tra i due sarebbe iniziata nella primavera del 2014. Essendo assente dal domicilio per lavoro, il denunciante avrebbe deciso di dare a RE 1 le uniche chiavi del suo appartamento, sito nel comune di __________, per permetterle di accedervi autonomamente. Nel mese di gennaio 2015 la stessa gli avrebbe comunicato la fine della loro relazione, anche a causa dell’incarcerazione dello stesso, avvenuta in data 24.10.2014. Rientrato presso la sua abitazione qualche mese dopo, il denunciante avrebbe constatato che mancavano mobili e suppellettili di sua proprietà.

                                  b.   Nell’ambito di tale procedimento, con scritto 5/8.2.2016 (AI 16), completato in data 11/12.2.2016 (AI 17.1), l’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1, ha chiesto la sua nomina a difensore d’ufficio dell’imputata.

                                   c.   Con decisione 30.3.2016 il procuratore pubblico ha respinto tale istanza, ritenuto che si tratterebbe di un caso bagatella senza difficoltà di fatto o di diritto (AI 24).

                                  d.   Dopo aver esperito alcuni atti istruttori, con decreto 27.4.2016 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento di cui sopra (AI 29, ABB __________).

Il magistrato competente ha ritenuto non adempiuti gli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, non essendoci sufficienti elementi per dimostrare che RE 1 abbia effettivamente sottratto gli oggetti indicati dal denunciante omettendo di restituirli e commettendo un atto di disposizione sugli stessi.

                                         Nel contesto di tale decisione, il procuratore pubblico non ha riconosciuto il pagamento della parcella legale dell’avv. PR 1, quale indennità, e neppure ha riconosciuto un importo per torto morale a RE 1, richiesti con scritto 6/7.4.2016 (AI 26) [p. 6, ABB __________).

                                   e.   In data 6/9.5.2016 __________ ha presentato reclamo - dinnanzi a questa Corte - avverso il suddetto decreto di abbandono (inc. CRP __________).

                                    f.   Nelle more della procedura di reclamo, con istanza 25/27.5.2016, l’avv. PR 1, ha chiesto una proroga del termine assegnatogli per l’inoltro di eventuali osservazioni al citato gravame in quanto RE 1 sarebbe stata assente per due settimane e, “considerato che in prima istanza è stato negato il gratuito patrocinio alla mia assistita (...), trovandosi la stessa già accollata delle spese della mia assistenza in prima istanza, sono a chiedere dapprima che venga concessa l’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, quantomeno in questa sede, tenuto conto della situazione economico-finanziaria della signora RE 1, che si evince chiaramente dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio versato agli atti della PP (...). Ritengo che a fronte di un tale reclamo la necessità di un legale sia data, ma la signora non ha i mezzi per poterselo permettere. Il sottoscritto, avendo già svolto un’attività non coperta dall’AG, vorrebbe dapprima poter conoscere la posizione di questa Corte circa la richiesta di gratuito patrocinio” (doc. 5, inc. CRP __________).

                                  g.   Con decisione presidenziale 6.6.2016, questa Corte ha respinto l’istanza di nomina di un difensore d’ufficio per la procedura di reclamo, ritenuta la natura bagatellare della fattispecie (inc. CRP __________).

                                  h.   Con sentenza 11.11.2016 questa Corte ha accolto il reclamo 6/9.5.2016 presentato da __________ annullando il decreto di abbandono 27.4.2016 (ABB __________) e rinviando gli atti dell’inc. MP __________ al magistrato inquirente affinché esperisse ulteriori atti istruttori (inc. CRP __________).

                                    i.   Dopo tale decisione, il magistrato inquirente ha provveduto a citare tre testimoni (AI 44-46).

                                    l.   Con scritto 28.2/1.3.2017 l’avv. PR 1 ha nuovamente chiesto di essere nominato difensore d’ufficio di RE 1, considerata la necessità di ulteriori accertamenti ritenuta da questa Corte nella sentenza di cui sopra, le difficoltà in diritto legate ai dubbi circa lo svolgersi dei fatti nonché alle possibili attenuanti che potrebbero entrare in gioco, e visto infine come l’accusatore privato sia patrocinato dal un legale, di modo che - a garanzia del diritto sancito dall’art. 29 Cost. fed. - anche l’imputata dovrebbe essere affiancata da un difensore (AI 47).

                                 m.   In data 3.4.2017 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza volta alla nomina a difensore d’ufficio dell’avv. PR 1, ritenuto come - in concreto - la riapertura dell’istruzione penale per l’espletamento di verbali di interrogatori non renderebbe la fattispecie più complessa di quella prospettata inizialmente (AI 57).

Il procuratore pubblico ha ribadito dunque trattarsi di un caso bagatella, segnatamente “della medesima fattispecie di appropriazione indebita che non necessita di particolari interventi da parte dell’imputata se non di raccontare nuovamente, se necessario, la sua versione dei fatti” (p. 3, AI 57).

                                  n.   Con gravame 7/10.4.2017 RE 1 impugna la suddetta decisione postulandone l’annullamento e la nomina dell’avv. PR 1 a suo difensore d’ufficio.

La reclamante ricorda innanzitutto che dopo un primo decreto di abbandono, questa Corte, in accoglimento del reclamo presentato da __________, ha ritornato l’incarto al magistrato inquirente per lo svolgimento di ulteriori atti istruttori.

Ritiene che la decisione impugnata sarebbe arbitraria, in quanto carente dal punto di vista della motivazione, il procuratore pubblico non avrebbe fatto altro che riassumere le fasi della procedura per poi esporre - invero brevemente - in un unico punto i motivi del diniego della nomina di un difensore d’ufficio; “non confrontandosi alla chiara dottrina e giurisprudenza in essere e concludendo, senza un esame critico, che essendo sin dall’inizio un caso bagatellare, le norme di legge non danno diritto ad una difesa d’ufficio” (reclamo 7/10.4.2017, p. 2-3).

Riprende la norma penale che regola la difesa d’ufficio affermando che la dottrina indicherebbe altre situazioni possibili, oltre a quanto esplicitamente previsto da tale norma; di modo che “si può quindi immaginare che anche in casi bagatellari, circostanze particolari possano imporre una difesa”, fra cui “certamente il fatto che altri imputati siano assistiti da un difensore o il fatto che lo sia l’accusatore privato” (reclamo 7/10.4.2017, p. 3). La procedura penale contro la reclamante, la cui situazione economica sarebbe precaria e non le permetterebbe di assumersi i costi di un legale, sarebbe “l’applicazione scolastica di quanto stabilisce la dottrina” (reclamo 7/10.4.2017, p. 4).

Innanzitutto sono già stati esperiti degli interrogatori di testimoni e inoltre la fattispecie necessita di ulteriori accertamenti, di modo che la stessa “si identifica perfettamente in quanto indica la dottrina” (reclamo 7/10.4.2017, p. 4). Vi sarebbero anche delle difficoltà in diritto, nella misura in cui vi sono ancora dei dubbi circa lo svolgersi dei fatti e “vi potrebbero essere delle attenuanti (qualora l’imputata ritenuta colpevole) o ragioni di controdenuncia per denuncia mendace che entrano in gioco. Ricordiamo che nella vicenda l’accusatore privato e l’imputata avevano una relazione sentimentale e dunque andranno chiariti differenti aspetti che potrebbero portare anche a delle attenuanti” (reclamo 7/10.4.2017, p. 4). Oggettivamente dunque la fattispecie non sarebbe di facile natura e vi potrebbero essere delle questioni giuridiche che sfuggono alla comprensione della reclamante. Infine non va dimenticato che la reclamante percepisce una rendita intera con grado AI dell’80% per motivi psicologici. Tale aspetto renderebbe chiaro che – a livello soggettivo – anche qualora si dovesse mantenere l’idea del caso bagatellare, la stessa “ha enormi difficoltà nel seguire personalmente la pratica e necessita di un legale. Anche per tale motivo (...) la decisione della Procuratrice Pubblica è arbitraria, nella misura in cui non considera lo stato ansiogeno che crea questa procedura avviata con tanta sicumera dall’ex uscito di prigione” (reclamo 7/10.4.2017, p. 5). Inoltre, l’accusatore privato – in concreto – è patrocinato da un legale, e tale condizione (anche se fosse la sola presente) obbligherebbe chi dirige il procedimento a nominare un difensore d’ufficio anche a garanzia del diritto sancito dall’art. 29 Cost. fed.: infatti, se “l’imputata dovesse procedere nel procedimento senza un legale a suo fianco vedrebbe chiaramente violato il suo diritto di parità d’armi dinnanzi alla giustizia” (reclamo 7/10.4.2017, p. 5). Infine la reclamante non è di madre lingua italiana; sebbene la conosca, sarebbe difficile che “possa comprendere l’eventuale valenza o differenza giuridica di alcuni termini, espressioni e semplicemente parole che potrebbero essere contenute in qualche domanda o che dovesse essere indotta ad utilizzare” (reclamo 7/10.4.2017, p. 5).

Delle ulteriori argomentazioni, si dirà – se necessario – in corso di motivazione.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.).

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 7/10.4.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 3.4.2017 del procuratore pubblico, con cui ha respinto la sua istanza di nomina a difensore d’ufficio dell’avv. PR 1, nell’ambito dell’inc. MP __________, è tempestivo e proponibile (BSK StPO I ‒ N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 132 CPP n. 32).

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1, destinataria della decisione impugnata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio a tenore del quale è stata respinta la sua istanza tendente all’ottenimento del difensore d’ufficio (CR CPP – M. HARARI / T. ALIBERTI, art. 132 CPP n. 11).

                                         Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1.

                                         Ai sensi dell’art 132 cpv. 1 lit. b CPP, chi dirige il dibattimento dispone una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         L’imputato è da considerare privo dei mezzi necessari, e quindi indigente, se non può provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 13).

Determinante, al fine di stabilire se l’imputato è privo dei mezzi necessari per il procedimento penale, è la sua complessiva situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda (N. OBER-HOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. ed., n. 454), che deve tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio.

                                         La designazione del difensore d’ufficio ha effetto a partire dal momento dell’introduzione dell’istanza, non da quando viene effettivamente nominato il legale d’ufficio (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, op. cit., n. 470).

                                         2.2.2.

                                         Se, fatti i calcoli inerenti al fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve essere posta in relazione con i previsti oneri processuali e legali del procedimento penale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24). L’interessato deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un tempo prevedibile.

                                         Il patrimonio deve essere utilizzato per i costi processuali e legali se è facilmente realizzabile. Si può esigere che un proprietario ipotechi il suo fondo per quanto sia ancora possibile oppure che venda il fondo per diminuire il suo costo della vita (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 26).

                                         2.3.

Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.

                                         2.3.1.

Il caso bagatella è escluso se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).

                                         Per valutare la necessità dell’imputato di essere assistito da un difensore d’ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione - in maniera astratta la pena che gli si prospetta in virtù della legge, ma bisogna analizzare tutte le circostanze concrete del caso e le reali difficoltà di natura fattuale o giuridica (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38 s.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 20-21).

                                         Da tale principio, si deduce dunque che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente prevedibile sia inferiore a quattro mesi, a 120 aliquote giornaliere o a 480 ore di lavoro di pubblica utilità non è, di per sé, automaticamente qualificata di caso bagatella.

                                         2.3.2.

Il caso deve poi presentare delle difficoltà – in fatto e in diritto – cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 ).

Al fine di effettuare tale esame, non va dimenticato che, il grado di tali difficoltà va misurato, da una parte, alla capacità ed esperienza processuale dell’imputato, e d’altra parte, agli atti procedurali effettivamente necessari a garantire una difesa efficace; va considerata anche la capacità personale dell’imputato di gestire il procedimento che lo riguarda (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 40). Hanno infine rilevanza anche le conseguenze personali che l’esito di un procedimento penale può avere sull’imputato (ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 132 CPP n. 16).

                                   3.   3.1.

                                         Con decisione 3.4.2017, il magistrato inquirente ha respinto l’istanza di RE 1 volta alla nomina - a suo difensore d’ufficio - dell’avv. PR 1, ritenuto in sostanza che la fattispecie non presenterebbe in fatto o in diritto difficoltà cui la stessa non potrebbe far fronte da sola.

                                         A ragione.

                                         3.2.

                                         Ora, a prescindere dalla situazione economica della reclamante, nel caso concreto, per concedere un difensore d’ufficio difetta comunque, come verrà esposto di seguito, l’ulteriore presupposto della necessità di un rappresentante legale.

3.2.1.

Come visto, la fattispecie riguarda, un’asserita appropriazione indebita che RE 1 avrebbe commesso nei confronti dell’ex-compagno.

Come già esposto nei considerandi in fatto, dopo l’annullamento da parte di questa Corte del decreto di abbandono 27.4.2016 (ABB __________), il procuratore pubblico ha esperito altri atti istruttori. In sostanza sono stati interrogati, in veste di testimoni, tutti in data 28.3.2017, __________ (AI 50), __________ (AI 51) e __________ (AI 52).

In data 29.3.2017 sono stati citati l’accusatore privato e l’imputata per un interrogatorio a confronto (AI 54), poi esperito in data 15.5.2017 (AI 62).

3.2.2.

Nell’ambito degli interrogatori di __________ e __________, né RE 1 né l’avv. PR 1, anch’egli presente in veste di suo difensore, sono intervenuti ponendo delle domande ai testimoni.

In sede di interrogatorio di __________, l’avv. PR 1 si è limitato ad una domanda alla stessa, circa la presenza di un locale lavanderia nell’immobile dove vi era l’appartamento della reclamante e circa il fatto che l’appartamento non disponesse di una lavatrice né di un’asciugatrice (AI 51, p. 4).

Nell’ambito del confronto tra __________ e RE 1, la stessa ha innanzitutto ribadito e confermato le proprie dichiarazioni rese in sede di verbale di interrogatorio 7.3.2016 (AI 20). Su richiesta della verbalizzante ha poi fornito precisazioni circa le contraddizioni emerse tra l’interrogatorio 1.6.2015 dinanzi alla Polizia (in AI 4) e l’interrogatorio 7.3.2016 dinanzi al Ministero Pubblico (AI 20), ritenendo entrambe le versioni veritieri ed esponendone le ragioni.

Ha nuovamente ribadito di aver restituito tutto quello che aveva asportato dall’appartamento del suo ex-compagno.

Confrontata con le dichiarazioni di __________ rilasciate il 28.3.2017 (AI 51) circa delle penne, di proprietà dell’accusatore privato, donate dalla reclamante al di lei figlio, ha affermato che __________ sarebbe stato d’accordo.

La stessa ha quindi sostanzialmente mantenuto la sua versione dei fatti, fornendo (anche) alcune precisazioni alle sue precedenti dichiarazioni.

Dal canto suo, anche __________ ha mantenuto la propria versione dei fatti.

3.3.

Nel caso in esame ci si trova dunque confrontati ad un evidente caso bagatellare definito dall’art. 132 cpv. 3 CPP.

Infatti, in considerazione di quanto precede, si osserva che sia dal punto di vista delle difficoltà fattuali sia delle difficoltà giuridiche della fattispecie concreta, la conclusione contenuta nella decisione 3.4.2017 impugnata non può che essere confermata, non essendo il caso particolarmente complesso, né in fatto né in diritto.

                                         3.4.

Dai suddetti verbali di interrogatorio si evince peraltro che la qui reclamante è riuscita ad esporre la propria versione dei fatti, spiegando le sue ragioni adeguatamente ed esponendo la fattispecie concreta in modo chiaro.

Questa Corte ritiene dunque che RE 1 sarà perfettamente in grado di esporre nuovamente i fatti e far valere le proprie ragioni, così come fatto sino ad oggi, in caso di eventuali futuri altri atti istruttori, senza l’ausilio di un legale.

3.5.

Nulla muta il fatto che RE 1 è al beneficio di una rendita invalidità pari all’80% dal mese di marzo 2013. Questa circostanza non le ha – come visto – impedito di difendersi autonomamente, senza l’intervento di un legale, se non per un’unica domanda posta ad una testimone e riguardante unicamente aspetti fattuali.

Non soccorre la tesi della reclamante neppure il fatto che, nell’ambito di tale procedura, __________ è rappresentato da un avvocato. Infatti, anche se è vero che tale circostanza potrebbe rientrare nei criteri che portano alla nomina di un difensore d’ufficio anche per le altre parti alla procedura, al fine di garantire la parità delle armi dinanzi alla giustizia (PC-CPP, art. 132 CP n. 24), non si tratta tuttavia di una regola imperativa.

Tale fattore, da solo, non è del resto determinante; le circostanze del caso concreto devono infatti essere apprezzate nel loro insieme, tenendo conto delle capacità dell’imputata, della complessità delle questioni di fatto e di diritto, delle particolarità che presentano le regole di procedura applicabili così come dell’incidenza di un’eventuale condanna per l’imputata.

Come detto, anche se è vero che la fattispecie sotto alcuni punti di vista possa apparire particolare, considerata la passata relazione sentimentale tra accusatore privato ed imputata, il caso concreto non presenta tuttavia delle difficoltà fattuali e/o giuridiche che renderebbero necessaria la presenza di un difensore. RE 1, sembra invero in grado di difendersi autonomamente, ciò che in effetti ha fatto senza problemi di sorta nell’ambito degli atti istruttori menzionati.

                                         3.6.

                                         Non essendo adempiuti i requisiti per la nomina di un difensore d’ufficio a favore di RE 1, la decisione 3.4.2017 è meritevole di tutela.

                                   4.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 ss., 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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