Incarto n. 60.2017.226
Lugano 9 ottobre 2017/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 21/22.9.2017 presentato da
RE 1
contro
la decisione 18.9.2017 del presidente della Corte delle assise correzionali, giudice Marco Villa (inc. TPC __________), mediante la quale ha respinto l’istanza 9/12.9.2017 di sostituzione del difensore d’ufficio avv. __________ nell’ambito del procedimento penale sfociato nell’atto d’accusa ACC __________
letti ed esaminati gli atti;
considerato
che il 9/12.9.2017 RE 1 ha chiesto al presidente della Corte delle assise correzionali di sostituire il difensore d’ufficio avv. __________;
che con decisione 18.9.2017 il presidente della Corte ha respinto l’istanza con decisione motivata;
che con scritto non datato indirizzato al presidente della Corte delle assise correzionali (pervenuto al TPC il 22.9.2017, e da quest’ultimo trasmesso a questa Corte), RE 1 ha espresso delle considerazioni sulla surriferita decisione, in termini non immediatamente comprensibili;
che pertanto, con decreto 27.9.2017 questa Corte ha invitato il reclamante, entro il termine di 5 giorni, ad indicare se lo scritto dovesse essere considerato un reclamo o meno, e in caso affermativo, invitando RE 1 ad emendarlo in termini logici e comprensibili;
che neppure nello scritto, non datato, pervenuto a questa Corte in data 2.10.2017, RE 1 indica la chiara volontà di impugnare la decisione 18.9.2017 del presidente della Corte delle assise correzionali mediante la quale ha respinto l’istanza 9/12.9.2017 di sostituzione del difensore d’ufficio avv. __________;
che nessuno dei due scritti rispetta i presupposti di cui agli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP;
che il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione;
che in particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 381 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);
che manifestamente gli scritti inviati da RE 1 non adempiono questi requisiti, addirittura neppure esprimono in modo chiaro la volontà di impugnare la decisione 18.9.2017 del presidente della Corte delle assise correzionali, men che meno indicano motivi a sostegno di una diversa decisione;
che, data la particolare situazione, si può prescindere dal prelevare la tassa di giustizia e le spese.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera