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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 16.10.2017 60.2017.193

16. Oktober 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·4,786 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Reclamo contro la decisione del GPC che ha rifiutato trasferimento in sezione aperta. Incompetenza CRP: per riduzione importo aliquote giornaliere e per reclami in casu. Non concessa semiprigionia x limite di 1 anno e pericolo di fuga (cittadino straniero, senza legami con CH, latitante)

Volltext

Incarto n. 60.2017.193  

Lugano 16 ottobre 2017/mr  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sui reclami 25.07./14.08.2017 presentati da

RE 1  

contro

la decisione 3.08.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale ha respinto il trasferimento in sezione aperta (inc. GPC __________);

richiamate le osservazioni 18/21.08.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante le quali ha rilevato che gli scritti 25.07.2017 non costituirebbero formale reclamo, e ha prodotto nel contempo la decisione 18.08.2017 con cui ha respinto l’esecuzione della pena residua nella forma della semiprigionia;

visto lo scritto 17/18.08.2017 del procuratore pubblico Antonio Perugini, con cui chiede la reiezione del gravame;

richiamati gli scritti 22/23.08.2017 della Direzione delle strutture carcerarie e 25.08.2017 della procuratrice pubblica Fiorenza Bergomi, in cui hanno dichiarato di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

preso atto che il reclamante, interpellato, non ha presentato osservazioni di replica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con decreto d’accusa 6.10.2014 (DA __________) – cresciuto in giudicato il 10.11.2014 – il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 100.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di CHF 500.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 5 giorni, per i reati di ripetuta falsità in documenti e tentata truffa (all. 2 e 3, inc. GPC __________).

                                         Falliti i tentativi d’incasso, l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) in data 23.04.2015 ha chiesto all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 5 giorni, ritenuto inoltre che il reclamante risultava a quel momento d’ignota dimora (all. 1, inc. GPC __________).

                                  b.   Con decreto d’accusa del 7.09.2015 (DAC __________) – cresciuto in giudicato l’8.10.2015 – il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da CHF 230.-- cadauna (corrispondenti a complessivi CHF 27'600.--), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 120 giorni. Ciò a valere quale pena unica ex art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, richiamato il decreto d’accusa 6.10.2014, siccome riconosciuto colpevole di guida senza licenza di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile e per abuso della licenza e delle targhe, commessi il 3.07.2015 (all. 4, inc. GPC __________).

                                         La procedura d’incasso della suddetta pena pecuniaria non è andata a buon fine. Pertanto con lettera 23.08.2016 l’UIPA ha richiesto all’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della corrispondente pena detentiva sostitutiva (all. 4, inc. GPC __________).

                                   c.   Con decreto d’accusa del 17.05.2016 (DAC __________) – cresciuto in giudicato il 30.06.2016 – il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da CHF 230.-- cadauna (corrispondenti a complessivi CHF 34'500.--), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 150 giorni. Ciò per averlo riconosciuto colpevole di guida senza licenza di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile e per abuso della licenza e delle targhe, commessi il 6.04.2016 (all. 5, inc. GPC __________).

                                         Fallito ogni tentativo d’incasso della pena pecuniaria di cui al suddetto decreto d’accusa, in data 12.04.2017 l’UIPA ha richiesto all’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della relativa pena detentiva sostitutiva (all. 5, inc. GPC __________).

                                  d.   Con un ulteriore decreto d’accusa del 10.10.2016 (DAC __________) il Ministero pubblico ha nuovamente proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da CHF 130.-- cadauna (corrispondenti a complessivi CHF 19'500.--), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 150 giorni, per essere stato riconosciuto colpevole di truffa per fatti risalenti ai mesi di luglio-agosto 2015 (all. 19 inc. GPC __________).

                                         In data 1.06.2017 l’UIPA, visto il fallito tentativo d’incasso della pena pecuniaria del sopra menzionato decreto d’accusa (la cui notifica di assegnazione di un termine per il pagamento è avvenuta mediante pubblicazione su Foglio ufficiale), ha chiesto all’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della corrispondente pena detentiva sostitutiva di 150 giorni (all. 19, inc. GPC __________).

                                   e.   Nel frattempo, con scritti del 13.04.2017 l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi ha richiesto al Comando di Polizia cantonale la pubblicazione su RIPOL del mandato di accompagnamento a carico di RE 1, una volta accertata la commutazione in 5, 120 risp. 150 giorni di pena detentiva sostitutiva, della multa di CHF 500.-- di cui al decreto d’accusa 6.10.2014, della pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di cui al decreto d’accusa 7.09.2015 risp. della pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere di cui al decreto d’accusa 17.05.2016, stante altresì la di lui ignota dimora (all. 6, 7 e 8, inc. GPC __________).

                                     f.  In data 10.05.2017 la Polizia cantonale __________ ha contattato telefonicamente l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, comunicandogli di aver fermato il reclamante sul loro territorio (nota telefonica 10.05.2017, all. 9, inc. GPC __________).

                                         Lo stesso giorno RE 1 è stato tradotto in Ticino e incarcerato presso le Strutture carcerarie cantonali, in sezione chiusa, per espiare la pena detentiva sostitutiva di complessivi 275 giorni (all. 10, inc. GPC __________).

                                  g.   Con decisione 11.05.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, richiamate le sanzioni di cui ai tre decreti d’accusa emessi a carico di RE 1, visto il mancato pagamento della multa e delle pene pecuniarie, e accertata la loro commutazione in 275 giorni di pena detentiva sostitutiva, ha ordinato il di lui collocamento iniziale presso le Strutture carcerarie cantonali in sezione chiusa, ritenuto che il reclamante è stato fermato a seguito dei mandati di cattura pubblicati su RIPOL, risultando partito per l’Italia e d’ignota dimora, e che è cittadino italiano senza particolari legami con il territorio elvetico, così che sussisterebbe un concreto rischio di fuga.

                                         Nel medesimo giudizio il magistrato ha altresì determinato i seguenti termini di esecuzione:

                                         1/3               09.08.2017

                                         1/2               24.09.2017

                                         2/3               09.11.2017

                                         Fine            09.02.2018.

                                         Il giudice ha pure evidenziato la possibilità per il reclamante di procedere in ogni momento al pagamento (parziale o integrale) della multa e delle pene pecuniarie, al fine di diminuire il periodo di detenzione, posto che per la multa 1 giorno di carcere corrisponde a CHF 100.-, mentre che per le pene pecuniarie 1 giorno di carcere corrisponde a CHF 230.-- (all. 12, inc. GPC __________).

                                         Ancora lo stesso giorno il giudice dei provvedimenti coercitivi ha provveduto a revocare i mandati di accompagnamento pubblicati su RIPOL a carico del reclamante (all. 11, inc. GPC __________).

                                  h.   Con scritto 18.05.2017 diretto al Ministero pubblico (e da questi trasmesso per competenza a questa Corte che lo ha ricevuto il 22.05.2017) RE 1 ha fatto “richiesta che mi venga assegnato un avvocato d’ufficio per poter comunicare le eventuali mie richieste. Purtroppo non essendo avvezzo a questa situazione le chiedo la possibilità di prorogare i giorni di un possibile reclamo che scadrebbero domenica” (reclamo 18/22.05.2017, AI 1a).

                                    i.   Dando seguito alla richiesta 24.05.2017 di emendamento ex art. 385 cpv. 2 CPP da parte di questa Corte, RE 1 con scritto 27.5/2.06.2017 ha precisato che il suo “più che un reclamo è una richiesta di analizzare i fatti e che mi sia data la possibilità di replicare al provvedimento, lo faccio di persona, in quanto probabilmente per una questione di costi, non mi è stato assegnato un avvocato d’ufficio e l’assistente sociale mi può aiutare solo parzialmente poiché oberata di lavoro”.

                                         In sintesi egli, negando l’esistenza di un pericolo di fuga visti i suoi asseriti legami professionali e personali con il nostro territorio, ha chiesto “di rivedere lo sconto della pena concedendomi la possibilità di trasformare la detenzione in un periodo di prova in libertà o di semi-libertà”.

                                         Ciò che gli permetterebbe, a suo dire, oltre che di mantenere la propria attività lavorativa, e quindi di garantirgli la propria sussistenza, di far fronte al pagamento delle “multe” ancora in sospeso.

                                         Egli ha inoltre proposto: “- possibilità di saldare ratealmente il debito, secondo le mie entrate finanziarie; - di firmare giornalmente per certificare la mia giacenza e attività sul territorio elvetico; - di depositare i documenti come anche di portare il braccialetto elettronico; - e/o eventualmente il rientro serale presso le strutture”.

                                    l.   L’8.06.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rilevato che la suddetta impugnativa del reclamante, per stessa ammissione di quest’ultimo, costituirebbe in buona sostanza una “istanza di richiesta di espiazione della pena detentiva residua mediante semiprigionia o arresti domiciliari”, così che qualora gli venisse inoltrata la necessaria documentazione comprovante i requisiti imposti dall’art. 2 REPAD risp. dall’art. 17 REPM, egli provvederebbe a rendere una decisione circa la concessione o meno degli arresti domiciliari, risp. della semiprigionia, evidenziando tuttavia che condizione per la concessione di tali due forme di esecuzione è che la pena privativa della libertà da espiare sia inferiore a un anno.

                                 m.   Con contemporanea ulteriore decisione 8.06.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi – accertata l’impossibilità d’incassare la pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da CHF 130.-- cadauna decretata il 10.10.2016 dal Ministero pubblico – ha constatato la commutazione della stessa in 150 giorni di pena detentiva sostitutiva, che ha aggiunto a quella di 275 giorni, per totali 425 giorni. Per l’espiazione della stessa, richiamate le motivazioni esposte nella precedente decisione di collocamento dell’11.05.2017, il magistrato ha quindi nuovamente ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa.

                                         I termini d’esecuzione sono poi stati rettificati nel modo seguente:

                                         1/3                   28.09.2017

                                         1/2                   08.12.2017

                                         2/3                   17.02.2018

                                         Termine          09.07.2018.

                                         Infine il magistrato ha ricordato al reclamante di avere, in ogni momento, la possibilità di provvedere al pagamento (parziale o integrale) delle pene pecuniarie, riducendo di conseguenza il relativo periodo di detenzione, con la precisazione che 1 giorno di carcere corrisponde a CHF 130.--.

                                  n.   Con scritto 10/13.06.2017 RE 1 ha presentato osservazioni di replica inerenti al reclamo contro la decisione 11.05.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, e nel contempo ha impugnato la nuova decisione di collocamento 8.06.2017, stante che oggetto della missiva ha precisato essere: “Reclamo da incarto __________ variazione in relazione ad incarto __________ ed emendamenti 27.5/2.6.2017”.

                                  o.   Con decisione 21.07.2017 questa Corte ha respinto i gravami, nella misura della loro ricevibilità (inc. CRP 60.2017.136).

                                         In particolare, accertata l’esistenza di un concreto pericolo di fuga, la Corte qui giudicante ha confermato il collocamento in sezione chiusa di RE 1, così come ordinato del giudice dei provvedimenti coercitivi nelle decisioni 11.05.2017 e 8.06.2017. Ciò, in particolare, vista la di lui cittadinanza straniera, l’assenza di solidi legami affettivi e professionali in Svizzera e il modo in cui si è reso irreperibile, tant’è che egli ha potuto essere fermato su suolo grigionese soltanto a seguito di tre mandati d’accompagnamento emessi a suo carico.

                                         Nel contempo questa Corte ha dichiarato irricevibile, sia la richiesta di espiazione nella forma degli arresti domiciliari e risp. di semiprigionia, dovendo le stesse essere dapprima vagliate dal giudice dei provvedimenti coercitivi, previa produzione della necessaria documentazione, e sia la (presumibile) richiesta di liberazione condizionale, in quanto prematura.

                                         La decisione è passata in giudicato.

                                  p.   Con decisione 3.08.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto l’istanza 14.07.2017 di trasferimento in sezione aperta presentata da RE 1.

                                         In particolare, dopo aver richiamato i decreti d’accusa a carico di quest’ultimo, le precedenti proprie decisioni, nonché quella di questa Corte del 21.04.2017, come pure ricordati i termini d’esecuzione della pena da espiare di complessivi 425 giorni, evidenziati altresì i preavvisi espressi dalla Direzione delle strutture carcerarie cantonali e dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, sentito l’istante e interpellato l’Ufficio della migrazione di Bellinzona, il magistrato, ha considerato come in concreto non siano intervenuti mutamenti sostanziali “atti a modificare almeno non sfavorevolmente la prognosi inerente il rischio di fuga. Esso permane infatti ancora di grado elevato considerando a maggior ragione come a carico di RE 1 viga un effettivo divieto d’entrata in Svizzera valido fino al 4 luglio 2019, ciò che contrasta ovviamente con l’efficacia del permesso di dimora evocato dall’interessato e con la possibilità per lo stesso di potersi regolarmente domiciliare sul territorio” (decisione 3.08.2017, p. 6, inc. GPC __________). Pertanto ha mantenuto il detenuto in sezione chiusa.

                                  q.   In data 11.08.2017 sono stati inviati a questa Corte (che le sono pervenuti il 14.08.2017) due scritti datati 25.07.2017.

                                         In uno di essi, avente per oggetto “istanza di reclamo. Separazione incarti __________ e 60.2017.136”, RE 1, chiede “la separazione della sofferenza delle pene relative agli incarti __________ e 60.2017.136”, al fine di poter beneficiare, per quanto attiene alla pena di 275 giorni – che sarebbe infatti inferiore ad un anno – dell’esecuzione nella forma della “semi prigionia e la sofferenza ai domiciliari”. Al proposito rileva i preavvisi favorevoli espressi sia dalla Direzione delle strutture carcerarie e sia degli assistenti sociali dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa. Sostiene altresì l’inesistenza di un pericolo di fuga, in considerazione della sua preponderante attività lavorativa svolta sul nostro territorio che consoliderebbe il suo legame e la sua integrazione in Svizzera, come pure ritenuto che “non ho legami con l’Italia se non mia madre, che comunque si sta ritrasferendo in Svizzera”. Egli fornisce un elenco di all’incirca una cinquantina di nominativi (fra ditte e persone private, che in parte svolgono la professione di medico, farmacista, avvocato, assicuratore, carrozziere, parrucchiere, agente di polizia), che asserisce trattarsi di amici e/o conoscenti “in grado di dichiarare che mi conoscono e che sono attivo sul territorio”.

                                         Nell’altro scritto 25.07.2017 avente per oggetto “istanza di reclamo su incarto __________ e seguenti” RE 1 dichiara di fare “formale opposizione ed istanza di reclamo sul valore attribuito alle aliquote di tutte le pene applicatomi, ad esclusione delle spese di 500.-- CHF, che si riferiscono ad un periodo precedente”. In altre parole postula “di ribassare le quote delle aliquote fino alla soglia minima, senza modificarne il numero”, ritenuto che, a suo dire, le aliquote delle (tre) pene pecuniarie pronunciate a suo carico sarebbero state determinate sulla base di un reddito dichiarato di oltre CHF 60'000.-- annui, mentre che il suo reddito attuale ammonterebbe a CHF 2'500.--/2'700.-- mensili.

                                   r.   Con osservazioni 18.08.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rilevato come gli scritti 25.07.2017 “non costituiscano formali reclami in assenza di corrispettive decisioni impugnabili: RE 1 formula di fatto istanza di riduzione del valore delle aliquote giornaliere ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 CP, rispettivamente istanza di concessione del regime di semiprigionia (art. 77b CP)”.

                                   s.   Nel contempo con decisione 18.08.2017 (prodotta in sede di osservazioni) il giudice dei provvedimenti coercitivi – adito contemporaneamente a questa Corte mediante gli scritti 25.07.2017 di RE 1 –, non ha concesso a quest’ultimo l’esecuzione della parte di pena detentiva sostitutiva di 275 giorni [pena ottenuta separandola, come da lui instato, dalla pena di 150 giorni di cui al decreto 10.10.2016 (DAC __________)] nel regime della semiprigionia, mantenendo il di lui collocamento in sezione chiusa.

                                         Il giudice, in sintesi, ha ritenuto che la fattispecie non adempirebbe alcuno dei requisiti necessari per la concessione della semiprigionia. Segnatamente: la pena detentiva sostitutiva complessiva (di 425 giorni), che la legge non permetterebbe di dividere in due parti, sarebbe superiore al limite di un anno imposto dall’art. 77b CP; a tutt’oggi sussisterebbe un elevato rischio di fuga (come già valutato in precedenza e confermato da questa Corte nella sentenza 21.07.2017); a carico di RE 1 vigerebbe un divieto d’entrata valido sino al 4.07.2019 che gli impedirebbe di svolgere un’attività lavorativa in Svizzera, attività almeno del 50 % che comunque non sarebbe stata sufficientemente comprovata.

                                    t.   Delle altre argomentazioni così come delle osservazioni dei procuratori pubblici Antonio Perugini e Fiorenza Bergomi, nonché della Direzione delle strutture carcerarie, si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L’art. 10 cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l'1.01.2011) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l’altro, a decidere la concessione della semiprigionia (art. 77b CP), come pure il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell’alloggio esterni (art. 77a CP).

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

                                         1.2.

                                         Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

                                   2.   2.1.

                                         È pacifico che la decisione 3.08.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, in cui è stato negato al qui reclamante il trasferimento in sezione aperta (decisione notificatagli il 5.08.2017), lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti conformemente all’art. 382 cpv. 1 CPP. Parimenti gli scritti datati 25.07.2017, nella misura in cui sono stati inviati a questa Corte l’11.08.2017, rispettano il termine ricorsuale posto dall’art. 396 cpv. 1 CPP. Nondimeno, preliminarmente, occorre verificare in ordine l’esatto oggetto di tali impugnative e la competenza della Corte qui giudicante.

                                         2.1.1.

                                         Scritto datato 25.07.2017 con oggetto: “Istanza di reclamo su incarto __________ e seguenti”

                                         In tale scritto RE 1 dichiara di fare “formale opposizione ed istanza di reclamo sul valore attribuito alle aliquote di tutte le pene applicatomi, ad esclusione delle spese di 500.- CHF, che si riferiscono ad un periodo precedente”.

                                         Egli precisa poi che le proprie entrate complessive, precedentemente stimate oltre i CHF 60'000.-- annui, dall’ottobre 2014, a causa di una forte riduzione della propria attività, si sarebbero notevolmente contratte e il suo reddito attuale si attesterebbe attorno ai CHF 2'500.--/2'700.-- mensili. In conclusione chiede “quindi formalmente di ribassare le quote delle aliquote fino alla soglia minima, senza modificarne il numero”.

                                         Col che RE 1 non impugna formalmente la decisione 3.08.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi (concernente la non concessione del trasferimento in sezione aperta), bensì chiede una riduzione dell’importo delle singole aliquote giornaliere delle pene pecuniarie di cui ai decreti d’accusa pronunciati dal Ministero pubblico a suo carico, a fronte di un asserito aggravamento delle proprie condizioni economiche.

                                         Trattasi di una richiesta che ricade sotto i disposti dell’art. 36 cpv. 3 CP, secondo cui se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere oltre alla proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi al massimo (lit. a) e all’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità (lit. c), anche la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera (lit. b).

                                         Ora, per i casi previsti dall’art. 36 cpv. 3 CP, laddove è il Ministero pubblico ad aver pronunciato la pena pecuniaria risp. la multa in un decreto d’accusa, è ancora quest’ultimo a doversi esprimere mediante una decisione giudiziaria indipendente successiva ex art. 363 cpv. 2 CPP. Decisione quest’ultima poi impugnabile davanti alla Corte di appello e di revisione penale.

                                         Ne consegue che questa Corte è incompetente a statuire in tal senso, così che lo scritto in questione risulta essere irricevibile.

                                         Il giudice dei provvedimenti coercitivi, peraltro, avendo ricevuto da RE 1 il medesimo scritto, in data 16.08.2017 ha già provveduto ad inoltrarlo per competenza al Ministero pubblico, al fine di rendere una decisione di merito (scritto 16.08.2017, all. 53, inc. GPC __________).

                                         2.1.2.

                                         Scritto datato 25.07.2017 con oggetto: “Istanza di reclamo

                                         Separazione incarti __________ e 60.2017.136”

                                         In quanto datato 25.07.2017, tale esposto, seppure risulta spedito l’11.08.2017, sembrerebbe essere stato redatto da RE 1 prima che il giudice dei provvedimenti coercitivi rendesse la decisione 3.08.2017 (di rifiuto del trasferimento in sezione aperta), che gli è stata notificata in carcere il 5.08.2017, all. 50, inc. GPC __________). Pertanto, lo stesso esulerebbe dalla questione del trasferimento in sezione aperta, peraltro già richiesto dal qui reclamante nel suo scritto del 14.07.2017 (all. 39, inc. GPC __________), successivamente al colloquio telefonico del 13.07.2017 con l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi (all. 38, inc. GPC __________).

                                         In effetti anche il contenuto di tale scritto, rafforza la medesima conclusione, ovvero la non attinenza col trasferimento in sezione aperta, risultando conseguentemente irricevibile in questa sede. Infatti RE 1 nello stesso chiede, in buona sostanza, che l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva complessiva di 425 giorni (che ha avuto inizio il 10.05.2017 e terminerà il 9.07.2018) – accertata nella decisione 8.06.2017 – venga suddivisa in due parti: l’una attinente all’ultima pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere pronunciata nel decreto d’accusa 10.10.2016 (DAC __________) per la quale intende espiare i corrispondenti 150 giorni di pena detentiva sostitutiva sino al raggiungimento del termine dei 2/3 (ormai prossimo, ritenuta la data d’inizio espiazione del 10.05.2017), per poi beneficiare della liberazione condizionale. Per l’altra parte di 275 giorni, attinente ai precedenti decreti d’accusa emessi a suo carico, in quanto inferiore all’anno, egli chiede l’espiazione nella forma della semiprigionia, sostenendo l’inesistenza di un pericolo di recidiva e di fuga, a fronte anche degli asseriti stretti e preponderanti legami con il nostro paese.

                                         Ora, sulla concessione o meno del regime della semiprigionia il giudice dei provvedimenti coercitivi si è pronunciato (respingendola) nella (ulteriore) decisione resa il 18.08.2017 (notificata al qui reclamante il 21.08.2017, all 57, inc. GPC __________), dipartendosi dal medesimo scritto datato 25.07.2017 che RE 1 ha inoltrato, oltre che alla Corte qui giudicante, anche a tale magistrato (all. 52, inc. GPC __________).

                                         Contro la decisione 18.08.2017 RE 1 non si è formalmente aggravato davanti a questa Corte, entro il termine di 10 giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP.

                                         Lo scritto 25.07.2017 in questione non può essere interpretato quale impugnativa della decisione 18.08.2017, già solo per il fatto che è precedente (anche per rispetto alla data del suo inoltro alla Corte dei reclami penali, l’11.08.2017) alla notifica della decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi (circa il rifiuto della semiprigionia), come detto, avvenuta il 21.08.2017.

                                         Pertanto la decisione 18.08.2017 è nel frattempo passata in giudicato.

                                         Ne consegue, per tutto quanto visto, l’irricevibilità pure del (secondo) scritto datato 25.07.2017.

                                   3.   3.1.

                                         Lo scritto 25.07.2017 con oggetto: “Istanza di reclamo Separazione incarti __________ e 60.2017.136”, quand’anche non fosse ritenuto irricevibile in ordine, non avrebbe miglior esito nel merito.

                                         3.2.

                                         Giusta l’art. 77b prima frase CP le pene detentive da sei mesi a un anno sono scontate in forma di semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati.

                                         Norma questa completata dall’art. 17 cpv. 1 REPM che richiede altresì che l’interessato sia di principio in possesso di un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (lit. b) e disponga di un’attività lavorativa regolare con un tasso d’occupazione minimo del 50 % (lit. c).

                                         Per la determinazione del limite di un anno fa stato il quantum di pena pronunciato dall’autorità giudicante nel giudizio di merito. Se nella sentenza viene pronunciata una pena superiore a un anno, il regime della semiprigionia è escluso, anche se dopo il computo del carcere preventivo sofferto il resto di pena da espiare è inferiore all’anno (BSK Strafrecht I – C. KOLLER, 3a. ed., art. 77bCP n. 7).

                                         Se nell’esecuzione vi è concorso di più pene detentive, in forza all’art. 4 dell’Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare del 19.09.2006 (OCP-CPM, RS 311.01), le pene sono eseguite congiuntamente conformemente agli art. 76-79 CP, secondo la loro durata totale. Soltanto nel caso in cui l’espiazione nella forma della semiprigionia è stata autorizzata prima che il limite di un anno venga superato con l’aggiungersi di una nuova pena detentiva divenuta eseguibile, tale regime può essere mantenuto per la continuazione dell’espiazione, a tutela del principio dell’affidamento (BSK Strafrecht I – C. KOLLER, op. cit., art. 77b CP n. 8).

                                         Ciò tuttavia non concerne il caso qui in esame.

                                         Con riguardo agli ulteriori presupposti dell’assenza di un rischio di fuga o di recidiva, imposti dall’art. 77b CP per la concessione del regime della semiprigionia, in via abbondanziale, si rileva che il giudice dei provvedimenti coercitivi nelle sue decisioni 11.05.2017 e 8.06.2017 di collocamento iniziale (in sezione chiusa), ha già avuto modo di valutare l’esistenza di un concreto rischio di fuga. Ciò in ragione della cittadinanza straniera del qui reclamante, della sua assenza di particolari legami con il territorio elvetico e considerato che il di lui fermo è stato reso possibile soltanto grazie all’emanazione di mandati di cattura pubblicati su RIPOL, risultando egli a quel momento partito per l’Italia e d’ignota dimora. Conclusioni queste che sono state confermate dalla Corte qui giudicante nella decisione 21.07.2017, passata in giudicato (inc. CRP 60.2017.136),

                                         Ora, nei pochi mesi intercorsi da questi giudizi, la situazione del reclamante non ha subito un’evoluzione tale da sovvertire in qualche modo l’accertato pericolo di fuga.

                                         I suoi legami affettivi più importanti (con la madre e la compagna), da quanto agli atti, permangono in Italia, suo paese d’origine, dove egli, per sua stessa ammissione, dall’estate 2016 risiedeva presso il domicilio della madre (verbale d’audizione 26.07.2017, p. 2, all. 45, inc. GPC __________). Anche l’attuale compagna, a suo dire, risiederebbe a __________ (verbale d’audizione 26.07.2017, p. 2, all. 45, inc. GPC __________). Inoltre - e questo è decisivo -, l’emanazione nei suoi confronti di un divieto d’entrata valido sino al 4.07.2019 (all. 48, inc. GPC __________) rende per lui impossibile ottenere un’autorizzazione a soggiornare legalmente sul nostro territorio (tant’è che ciò ha inficiato la validità del suo attuale permesso B, comunque venuto a scadere il 2.09.2017). Di conseguenza il rischio che egli si possa rendere irreperibile e latitante (come peraltro accaduto prima del suo fermo) per sottrarsi all’espiazione delle pene è ancor più concreta e altamente probabile (BSK Strafrecht I, C. KOLLER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

                                         D’altronde sulla base di tali circostanze, il giudice dei provvedimenti coercitivi, con decisione 18.08.2017, ha rifiutato di concedere al qui reclamante l’espiazione delle pene nella forma della semiprigionia ex art. 77b CP. Decisione, come visto più sopra, nel frattempo passata in giudicato, in assenza di una formale e valida impugnativa.

                                   4.   I gravami, per tutto quanto visto sopra, sono irricevibili.

                                         Considerate le difficili condizioni economiche di RE 1 già accertate nella sentenza 21.07.2017 di questa Corte (inc. CRP 60.2017.136), e che non risultano avere subito nel frattempo delle modifiche sostanziali, si prescinde anche in questa sede dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 36, 76 segg., 77a, 77b CP, 363, 379 segg., 393 segg., 439 CPP, l’OCP-CPM, la LEPM, il REPAD, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   I reclami datati 25.07.2017 sono irricevibili.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

  per conoscenza: -      Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, Lugano.  

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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