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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.03.2017 60.2016.311

14. März 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·2,458 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che respinge l'istanza di nomina di un difensore d'ufficio

Volltext

Incarto n. 60.2016.311  

Lugano 14 marzo 2017/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 31.10/2.11.2016 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1  

  contro

la decisione 18.10.2016 emanata dal procuratore pubblico Antonio Perugini, mediante la quale ha respinto la sua istanza 13.10.2016 tesa alla nomina quale difensore d’ufficio dell’avv. PR 1, __________, nell’ambito del procedimento penale a suo carico per titolo di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia (inc. MP __________);

visti gli scritti 8/9.11.2016 e 23/24.11.2016 del magistrato inquirente, mediante i quali comunica di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte, chiedendo nel contempo la reiezione del gravame;

considerato lo scritto 17/21.11.2016 di RE 1, con cui allega il certificato per l’assistenza giudiziaria, vidimato dall’autorità comunale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.    In data 17.8.2016 __________, ha richiesto l’intervento della polizia cantonale, presso il suo domicilio di __________, a seguito di un litigio avuto con suo marito RE 1.

Sempre in data 17.8.2016 è stato aperto d’ufficio (cfr. art. 55a CP) un procedimento penale nei confronti di RE 1 per titolo di lesioni semplici, vie di fatto reiterate e minaccia (AI 1, inc. MP __________).

Per i fatti di cui sopra, in data 17.8.2016, è stato interrogato RE 1 in veste di imputato, e __________ in veste di accusatrice privata (cfr. Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 19.8.2016, AI 2).

b.Nel corso del suddetto verbale, RE 1 ha sostenuto di essere stato vittima di vie di fatto reiterate, da parte della moglie, nel corso degli anni 2007-2009 a __________ (__________). Per tale fattispecie __________ è stata interrogata, in veste di imputata, il 17.8.2016.

RE 1 ha ribadito la sua versione dei fatti nell’ambito del suo interrogatorio, in data 18.8.2016, in veste di accusatore privato (cfr. Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 19.8.2016, AI 2).

c.    Con scritto 26.9.2016, rivolto al magistrato inquirente, __________ ha chiesto un ampliamento dell’inchiesta ad altri titoli di reato (cfr. AI 10).

d.    Con istanza 13.10.2016, l’avv. PR 1, dopo essersi notificato quale patrocinatore di RE 1 producendo la relativa procura (cfr. AI 12), ha chiesto che lo stesso fosse “ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, con il patrocinio dell’avv. PR 1 e della dott. iur. __________”, nell’ambito di tutte le procedure penali da lui avviate e di tutte quelle avanzate contro di lui, in considerazione della sua precaria situazione finanziaria (AI 13).

e.    Con decisione 18.10.2016 il procuratore pubblico ha innanzitutto ritenuto non necessario nominare un difensore d’ufficio a RE 1, essendosi l’avv. PR 1 legittimatosi quale difensore di fiducia dell’imputato, allegando la relativa procura.

Ha poi respinto la suddetta istanza, ritenuto che in base alla documentazione allegata alla stessa, risulterebbe a favore di RE 1 un’eccedenza mensile di CHF 4'333.85 che gli permetterebbe di far fronte al proprio sostentamento, così come alle spese legali per la sua difesa (AI 15).

f.      Con gravame 31.10/2.11.2016 RE 1 ha impugnato la suddetta decisione, chiedendone l’annullamento e la sua ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell’avv. PR 1, rispettivamente della dott. iur. __________, “nell’ambito di tutte le procedure penali da lui avviate e di tutte quelle avanzate contro di lui, in particolare dalla signora __________” (reclamo 31.10/2.11.2016, p. 6).

Il reclamante, preso atto che la decisione impugnata non contesta la necessità dell’ausilio di un legale, ritiene che il magistrato inquirente sia partito dall’assunto errato che, al netto delle spese computate, avrebbe un’eccedenza mensile di CHF 4'333.85.

Tale eccedenza non terrebbe tuttavia conto di differenti altre poste, quali ad esempio l’imposta di circolazione, il premio di cassa malati, i costi di locazione ed altri costi relativi all’appartamento, nonché l’assicurazione dell’autovettura. A tali spese andrebbero inoltre aggiunti i costi della mensa ospedaliera, dell’elettricità, del parcheggio e della benzina. L’eccedenza arriverebbe dunque, anche arrotondando per difetto, a circa CHF 900.-- per sopperire alla totalità dei suoi bisogni.

A titolo abbondanziale ha inoltre precisato che, anche la Pretura di __________, competente per l’istanza di misure sulla protezione coniugale della coppia (inc. __________), è giunta alla medesima conclusione, ammettendo entrambi i coniugi __________ al beneficio del gratuito patrocinio.

Alla luce di ciò, sarebbe documentato e palese come RE 1 sia sprovvisto di qualsiasi mezzo per far fronte al pagamento delle spese legali e di giustizia. Lo stesso non avrebbe del resto nemmeno beni propri ipotecabili.

A riprova di ciò, con scritto 17/21.11.2016, ha allegato il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, sottoscritto dalla cancelleria municipale di __________ in data 15.11.2016.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.).

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 31.10/2.11.2016 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 18.10.2016 del procuratore pubblico, con cui ha respinto la sua istanza di nomina a difensore d’ufficio dell’avv. PR 1, nell’ambito dell’inc. MP __________, è tempestivo e proponibile (BSK StPO I ‒ N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 132 CPP n. 32).

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1, destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamen-to o alla modifica del giudizio a tenore del quale è stata respinta la sua istanza tendente all’ottenimento del difensore d’ufficio (CR CPP – M. HARARI / T. ALIBERTI, art. 132 CPP n. 11).

                                         Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1.

                                         Ai sensi dell’art 132 cpv. 1 lit. b CPP, chi dirige il dibattimento dispone una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         L’imputato è da considerare privo dei mezzi necessari, e quindi indigente, se non può provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 13).

Determinante, al fine di stabilire se l’imputato è privo dei mezzi necessari per il procedimento penale, è la sua complessiva situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda (N. OBER-HOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. ed., n. 454), che deve tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio.

                                         La designazione del difensore d’ufficio ha effetto a partire dal momento dell’introduzione dell’istanza, non da quando viene effettivamente nominato il legale d’ufficio (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, op. cit., n. 470).

                                         2.2.2.

                                         Se, fatti i calcoli inerenti al fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve essere posta in relazione con i previsti oneri processuali e legali del procedimento penale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24). L’interessato deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un tempo prevedibile.

                                         Il patrimonio deve essere utilizzato per i costi processuali e legali se è facilmente realizzabile. Si può esigere che un proprietario ipotechi il suo fondo per quanto sia ancora possibile oppure che venda il fondo per diminuire il suo costo della vita (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 26).

                                         2.3.

Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.

                                         2.3.1.

Il caso bagatella è escluso se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).

                                         Per valutare la necessità dell’imputato di essere assistito da un difensore d’ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione - in maniera astratta la pena che gli si prospetta in virtù della legge, ma bisogna analizzare tutte le circostanze concrete del caso e le reali difficoltà di natura fattuale o giuridica (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38 s.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 20-21).

                                         Da tale principio, si deduce dunque che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente prevedibile sia inferiore a quattro mesi, a 120 aliquote giornaliere o a 480 ore di lavoro di pubblica utilità non è, di per sé, automaticamente qualificata di caso bagatella.

                                         2.3.2.

Il caso deve poi presentare delle difficoltà – in fatto e in diritto – cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 ).

Al fine di effettuare tale esame, non va dimenticato che, il grado di tali difficoltà va misurato, da una parte, alla capacità ed esperienza processuale dell’imputato, e d’altra parte, agli atti procedurali effettivamente necessari a garantire una difesa efficace; va considerata anche la capacità personale dell’imputato di gestire il procedimento che lo riguarda (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 40). Hanno infine rilevanza anche le conseguenze personali che l’esito di un procedimento penale può avere sull’imputato (ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 132 CPP n. 16).

                                   3.   3.1.

                                         Si è detto sopra che, con decisione 18.10.2016, il magistrato competente ha respinto l’istanza di RE 1 volta alla nomina - a suo difensore d’ufficio - dell’avv. PR 1 (AI 15), ritenuto in sostanza che lo stesso avrebbe un’eccedenza sufficiente per far fronte alle sue spese legali.

                                         A ragione.

                                         3.2.

                                         3.2.1

Dalla documentazione prodotta dal reclamante, sia in questa sede che allegata all’istanza di nomina di difensore d’ufficio 13.10.2016 (cfr. AI 13), emerge come lo stesso sia medico di formazione, impiegato presso l’__________ – __________ di __________, __________.

Agli atti vi sono poi sei conteggi stipendi relativi ai mesi di aprile-settembre 2016. Facendo una media di tali conteggi risulta come lo stesso abbia percepito circa CHF 7'880.90 netti mensili. A tale stipendio va inoltre aggiunta la tredicesima per cui si ha un guadagno mensile netto di (circa) CHF 8'537.65.

                                         Tale cifra risulta essere la sua unica entrata.

Si evince poi che lo stesso deve far fronte - mensilmente - al contributo di mantenimento di CHF 1050.-- per la moglie e di complessivi CHF 2500.-- per i tre figli, nati dal matrimonio tra le parti (cfr. doc. B allegato al reclamo).

Dai documenti allegati al gravame risultano inoltre, quali spese mensili di RE 1 riconosciute da questa Corte (le spese relative all’elettricità nonché ai costi accessori dell’appartamento essendo già comprese nel minimo vitale): CHF 318.70 per la cassa malati (cfr. doc. D), CHF 1’845.50 per la locazione (cfr. doc. G), CHF 66.75 relativi all’imposta di circolazione (CHF 801.-- annui, cfr. doc. C) nonché CHF 136.60 relativi all’assicurazione veicoli a motore (CHF 819.60 a semestre, cfr. doc. E).

3.2.2.

Ora, nonostante dagli atti non si possa ricostruire in maniera chiara e precisa la situazione economica del reclamante, non avendo questa Corte tutti i conteggi stipendi dello stesso ed essendo – a titolo di esempio – la fattura attinente l’assicurazione veicoli a motore relativa (unicamente) ai mesi da luglio a dicembre del 2015 (doc. E), si ha che l’eccedenza mensile a disposizione di RE 1, dedotta la cifra di CHF 1'350.-relativa al minimo vitale per un debitore monoparentale con obblighi di mantenimento, è di circa CHF 1'270.--.

Tale disponibilità mensile appare sufficiente per permettere al reclamante di far fronte alle spese legali, in un tempo prevedibile e senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia, relative alla sua difesa nell’ambito del procedimento penale in questione.

Non muta l’esito del procedimento il fatto che, come preteso dal reclamante, in sede civile, dunque per le spese legate alla causa civile, entrambi i coniugi __________ siano stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. decisione 14.10.2016 della Pretura di __________, p. 12, inc. __________).

                                         3.3.

A titolo puramente abbondanziale, si rileva inoltre che il caso in esame – a ben vedere – potrebbe rientrare nella definizione di caso bagatellare ai sensi di quanto sopra esposto.

Infatti, anche se è vero che la fattispecie sotto alcuni punti di vista possa apparire delicata, la stessa non presenta tuttavia delle difficoltà fattuali e/o giuridiche che renderebbero necessaria la presenza di un difensore.

RE 1, come detto, di formazione medico, sembra invero in grado di difendersi autonomamente, ciò che in effetti ha fatto senza problemi di sorta nell’ambito del suo verbale di interrogatorio, di data 17.8.2016, in veste di imputato (cfr. Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 19.8.2016, AI 2).

                                         3.4.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione 18.10.2016 emanata dal procuratore pubblico, è meritevole di tutela.

                                   4.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 ss., 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 300.-e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

60.2016.311 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.03.2017 60.2016.311 — Swissrulings