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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.12.2016 60.2016.260

22. Dezember 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·2,535 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Reclamo dell'imputato contro la decisione del giudice della Pretura penale che ha respinto l'istanza di nomina di un difenosre d'ufficio, caso bagatellare

Volltext

Incarto n. 60.2016.260  

Lugano 22 dicembre 2016/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Giorgia Peverelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 12/13.09.2016 presentato da

RE 1

  contro

il decreto 01.09.2016 emanato dal presidente della Pretura penale, giudice Marco Kraushaar, con cui ha respinto la di lui istanza 22/23.08.2016 tendente ad ottenere la nomina di un difensore d’ufficio;

richiamate le osservazioni 16/19.09.2016 del magistrato inquirente mediante le quali comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, postulando la reiezione del gravame;

preso atto che con scritto 16/19.09.2016 anche il giudice della Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni particolari da presentare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.Con decreto 08.08.2016 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino RE 1, siccome ritenuto colpevole di guida senza autorizzazione per avere, il 02.06.2016, a __________, “concesso la guida del motoveicolo __________ targato __________ di __________ ma in quel frangente in uso a __________ sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta”. Il magistrato inquirente ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, per totali CHF 2’700.-- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 giorni), oltre al pagamento di tassa di giustizia e spese. Ha rinunciato al ripristino dell’esecuzione della pena detentiva residua di 102 giorni dipendente dalla liberazione condizionale di data 20.08.2015 per la condanna emessa nei suoi confronti il 03.06.2015 dalle Assise correzionali di Locarno, ma l’ha ammonito formalmente, prorogando il periodo di prova di 6 mesi ai sensi dell’art. 89 cpv. 2 CP (DA __________; inc. MP __________, AI 3).

b.Con scritto 11/16.08.2016 RE 1, per il tramite del suo patrocinatore - avv. __________, che opera nell’ambito del __________, __________ -, ha interposto formale opposizione al decreto di cui sopra (inc. MP __________, AI 4).

c.    In data 16/17.08.2016 il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa 08.08.2016 (DA __________), trasmettendo gli atti del procedimento alla competente autorità e indicando nel contempo di non partecipare al dibattimento (inc. Pretura penale __________, doc. 1).

d.Con scritto 19.08.2016 il presidente della Pretura penale ha comunicato al legale che non avrebbe potuto rappresentare l’imputato in sede di processo, non essendo ella iscritta all’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’UE e dell’AELS. Non ritenendo pertanto valida l’opposizione interposta l’11/16.08.2016, il presidente della Pretura penale ha assegnato un nuovo termine perentorio di 10 giorni per inoltrare una nuova opposizione con apposta la firma dell’imputato in originale oppure con la firma di un avvocato abilitato a difenderlo, unitamente alla relativa procura (inc. Pretura penale __________, doc. 2).

e.    Entro il termine assegnato, il 22/23.08.2016 RE 1 ha inoltrato opposizione, firmandola di suo pugno e chiedendo nel contempo che gli venga nominato un difensore d’ufficio (inc. Pretura penale __________, doc. 3).

f.     Con decreto 01.09.2016 il presidente della Pretura penale ha respinto l’istanza 22/23.08.2016 presentata da RE 1 nell’ambito dell’opposizione al decreto d’accusa di cui sopra, considerato che “nell’evenienza concreta non sono certamente dati i presupposti della difesa obbligatoria, avendo oltretutto il Procuratore pubblico segnalato in data 16 agosto 2016 di non essere intenzionato a presenziare al dibattimento” e che “in siffatte evenienze si è di fronte ad un caso bagatellare per il quale, non emergendo dall’incarto penale particolari problemi fattuali o giuridici, l’istante sembra in grado di far valere le sue (eventuali) ragioni davanti al giudice” (inc. Pretura penale __________, doc. 4).

g.    Con gravame 12/13.09.2016 RE 1 postula l’annullamento della decisione impugnata e la designazione di un difensore d’ufficio.

                                         Preliminarmente fa valere che la fattispecie imputatagli “può di per sé considerarsi come semplice dal punto di vista dello svolgimento dei fatti. Più complessa è invece la considerazione complessiva degli avvenimenti che hanno portato all’emanazione nei miei confronti del decreto di accusa del 8 agosto 2016”. Egli ritiene che nonostante “sia il numero che la dimensione delle aliquote giornaliere sia contenuto e quindi il caso è di per sé bagatellare, questo potrebbe essere per me fonte di un pregiudizio significativo. Infatti la mia situazione sarebbe aggravata dal fatto che sono reduce di una anteriore condanna e sebbene trattasi di una pena minima questa verrà iscritta nel mio casellario giudiziale, rendendo la mia ricerca di un eventuale nuovo impiego estremamente difficoltosa per non dire impossibile” (doc. 1, pag. 1).

                                         Il reclamante, oltre a ritenere il rapporto di polizia su cui si basa la decisione impugnata scorretto e tendenzioso, rileva come anche la sua situazione finanziaria giustifichi la concessione di un difensore d’ufficio, precisando che la sua attività lavorativa “è quella di un uomo tutto fare presso un’azienda agricola con un contratto su chiamata, mentre mia moglie alla fine di ottobre dovrà far capo alla disoccupazione perché finisce la stagione alberghiera” (doc. 1, pag. 2). Per quanto concerne la documentazione a conferma di quanto asserito, il reclamante sostiene che “sia il ministero pubblico che il Tribunale conosce perfettamente la mia situazione economica in dettaglio oltre alle spese da pagare ancora dell’anteriore causa penale in cui sono stato condannato”. Oltre a richiamare la documentazione presso l’Ufficio tassazioni di Locarno, il reclamante informa la scrivente Corte che la documentazione relativa alla richiesta di assistenza giudiziaria seguirà, precisando di non aver prodotto alcuna prova in tal senso, essendo le informazioni già a conoscenza delle Autorità.

Per tutti questi motivi una difesa d’ufficio sarebbe necessaria per il reclamante.

                                  h.   Delle ulteriori argomentazioni, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

in diritto

                                   1.   Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, ad eccezione delle decisioni ordinatorie e dei casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1.; 1B_40/2013 del 26.2.2013 consid. 3.2.; 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).

                                   2.   Il gravame, inoltrato il 12/13.09.2016 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 01.09.2016 (inc. Pretura penale 81.2016.422, doc. 4), è tempestivo e proponibile (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 133 CPP n. 5; ZK StPO – V. LIEBER, art. 133 CPP n. 10).

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

                                         RE 1, imputato e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare (ex art. 382 cpv. 1 CPP), avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio con il quale gli è stata negata la nomina di un difensore d’ufficio.

                                         Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

                                   3.   3.1.

Ai sensi dell’art 132 cpv. 1 lit. b CPP, chi dirige il dibattimento dispone una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.

Per stabilire se l’imputato sia sprovvisto dei mezzi necessari, è determinante il momento dell’introduzione dell’istanza. La designazione del difensore d’ufficio ha effetto a partire dal momento dell’introduzione dell’istanza, non da quando viene effettivamente nominato il legale d’ufficio (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 132 CPP n. 5 ss.).

                                         3.2.

                                         Ai sensi del cpv. 2 una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 CPP).

                                         3.2.1.

Il caso bagatella è escluso se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).

                                         Per valutare la necessità dell’imputato di essere assistito da un difensore d’ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione - in maniera astratta la pena che gli si prospetta in virtù della legge, ma bisogna analizzare tutte le circostanze concrete del caso e le reali difficoltà di natura fattuale o giuridica (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38 s.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 20-21).

                                         Da tale principio, si deduce dunque che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente prevedibile sia inferiore a quattro mesi, a 120 aliquote giornaliere o a 480 ore di lavoro di pubblica utilità non è, di per sé, automaticamente qualificata di caso bagatella.

                                         3.2.2.

Il caso deve poi presentare delle difficoltà – in fatto e in diritto – cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 ).

Al fine di effettuare tale esame, non va dimenticato che, il grado di tali difficoltà va misurato, da una parte, alla capacità ed esperienza processuale dell’imputato, e d’altra parte, agli atti procedurali effettivamente necessari a garantire una difesa efficace; va considerata anche la capacità personale dell’imputato di gestire il procedimento che lo riguarda (DTF 128 I 225 consid. 2.5.2.; BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 40).

Hanno infine rilevanza anche le conseguenze personali che l’esito di un procedimento penale può avere sull’imputato (ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 132 CPP n. 16).

                                         3.3.

                                         Queste disposizioni codificano la prassi del Tribunale federale, derivante dall’art. 29 cpv. 3 Cost. e dall’art. 6 cifra 3 lit. c CEDU, in materia di diritto all’assistenza giudiziaria gratuita nel contesto di un procedimento penale.

                                         I presupposti quindi per la nomina di un difensore d’ufficio sono la mancanza di mezzi finanziari sufficienti e la necessità di tutelare gli interessi dell’imputato; quest’ultimo requisito non è, come visto, dato se il caso in discussione è un chiaro caso di tipo bagatellare (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 34 ss.).

                                   4.   4.1.

Per quanto concerne la situazione finanziaria di RE 1 (che, a detta sua, giustificherebbe la nomina di un difensore d’ufficio), si osserva come egli si sia limitato a darne una descrizione sommaria e superficiale, senza peraltro produrre alcuna prova in merito.

                                         Ora, malgrado che dagli atti non sia possibile ricostruire la situazione economica del reclamante, sia come sia, nel caso concreto, per concedere un difensore d’ufficio difetta comunque, come chiarito in seguito, l’ulteriore presupposto della necessità di un rappresentante legale.

4.2.

La fattispecie sfociata nel decreto di accusa (DA __________) emanato per guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. e LStr), riguarda - come visto - la concessione da parte dell’imputato della guida del motoveicolo __________ targato __________ di __________, ma in quel momento in uso a __________, sapendo o dovendo (perlomeno) sapere che quest’ultimo era privo della necessaria licenza di condurre.

Nel caso in esame ci si trova confrontati ad un evidente caso bagatellare definito dall’art. 132 cpv. 3 CPP.

Il procuratore pubblico ha infatti proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, per totali CHF 2’700.--, rinunciando al ripristino dell’esecuzione della pena detentiva residua di 102 giorni dipendente dalla liberazione condizionale di data 20.08.2015 per la condanna emesse nei suoi confronti il 03.06.2015 dalle Assise correzionali di Locarno, ammonendolo formalmente e prorogando il periodo di prova di 6 mesi ai sensi dell’art. 89 cpv. 2 CP.

Il magistrato inquirente ha inoltre già comunicato di non partecipare al dibattimento pubblico che verrà aggiornato (inc. Pretura penale __________, doc. 1).

                                         4.2.

Oltre a definire lui stesso la fattispecie imputatagli “semplice dal punto di vista dello svolgimento dei fatti” (doc. 1, pag. 1), nel suo gravame il reclamante si limita ad indicare che, se il decreto di accusa in questione dovesse essere confermato, la sua situazione si aggraverebbe “essendo reduce di una anteriore condanna e sebbene trattasi di una pena minima questa verrà iscritta nel mio casellario giudiziale, rendendo la mia ricerca di un eventuale nuovo impiego estremamente difficoltosa per non dire impossibile” (doc. 1, pag. 1).

In considerazione di quanto precede, si osserva invece che sia dal punto di vista delle difficoltà fattuali sia delle difficoltà giuridiche della fattispecie concreta, la conclusione contenuta nel decreto 01.09.2016 impugnato non può che essere confermata, non essendo il caso particolarmente complesso, né in fatto né in diritto.

Aggiungasi inoltre che, come giustamente ritenuto dal magistrato nella decisione impugnataRE 1, nell’ambito del procedimento penale in questione, è stato interrogato dagli agenti della polizia cantonale l’08.06.2016 (DA __________; inc. MP __________, AI 1, allegato 3). Dal verbale di interrogatorio si evince che il qui reclamante è riuscito a spiegare le sue ragioni adeguatamente, esponendo la fattispecie concreta in modo chiaro, senza l’ausilio di un avvocato.

Questa Corte ritiene dunque che il reclamante sarà perfettamente in grado di esporre nuovamente i fatti e a far valere le proprie (eventuali) ragioni, così come fatto nel corso del verbale di interrogatorio, anche di fronte al giudice.

Le eventuali difficoltà di ricerca di un posto di lavoro non sono circostanze tali da rendere complessa la fattispecie sì da giustificare la nomina di un difensore d’ufficio.

                                         4.3.

                                         Non essendo adempiuti i requisiti per la nomina di un difensore d’ufficio a favore di RE 1, il decreto pretorile 01.09.2016 merita tutela.

                                   5.   Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-; - presidente della Pretura penale, Marco Kraushaar, Bellinzona   (con l’inc. 81.2016.422 di ritorno); -   (rif. DA 3620/2016).  

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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