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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 19.09.2016 60.2016.212

19. September 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·6,425 Wörter·~32 min·4

Zusammenfassung

Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione aperta, in cui ha respinto arresti domiciliari per espiare pena detentiva e pena detentiva sostitutiva. pericolo di recidiva: lunga lista di reati della circolazione stradale. divieto della reformatio in peius

Volltext

Incarto n. 60.2016.212  

Lugano 19 settembre 2016/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 18/19.07.2016 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1  

contro

la decisione 5.07.2016 di collocamento iniziale del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);

richiamate le osservazioni 20/21.07.2016 e 4/5.08.2016 (duplica) del procuratore pubblico Antonio Perugini, con cui comunica di non avere osservazioni particolari da formulare e chiede nel contempo la reiezione del gravame;

richiamate altresì le osservazioni 26/27.07.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi, il quale esposte le proprie argomentazioni conclude chiedendo la reiezione integrale del reclamo;

preso atto della decisione 26.07.2016 di collocamento iniziale del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________);

vista la replica 2/3.08.2016 di RE 1, mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni e conclusioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   A carico di RE 1, fra il mese di novembre 2006 e il mese di novembre 2010 sono stati emanati 5 decreti d’accusa (passati in giudicato), per reati quasi esclusivamente commessi in ambito di circolazione stradale, e meglio (cfr. estratto dal casellario giudiziale 12.05.2016, all. 5 inc. GPC __________):

−     17.11.2006 decreto d’accusa del Ministero pubblico (inc. __________): 20 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, nonché multa di CHF 700.--, per guida nonostante revoca, grave infrazione alle norme della circolazione, distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, disobbedienza a decisioni dell’autorità (fatti risalenti all’1.10.2004, 18.01.2006-16.02.206 e risp. 1.06.2005-30.09.2006);

−     31.07.2008 decreto d’accusa del Ministero pubblico (inc. __________): pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da CHF 40.-- cadauna, per grave infrazione alle norme della circolazione (fatti risalenti al 20.02.2008, quindi commessi durante il periodo di prova concesso alla pena inflitta con DA 17.11.2006);

−     29.05.2009 decreto d’accusa del Presidente del circolo di __________ (inc. MP __________): 200 ore di lavoro di pubblica utilità, per guida nonostante revoca, non restituzione di licenze o targhe di controllo, contravvenzione all’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione (fatti risalenti al 22.08.2008-20.01.2009, e quindi ancora commessi durante il periodo di prova concesso alla pena di 20 giorni di detenzione inflitta con DA 17.11.2006, così che tale pena è stata inglobata nel LUP);

in data 29.12.2009 l’Autorità amministrativa gli revoca la licenza di condurre in modo definitivo;

−     22.02.2010 decreto d’accusa del Ministero pubblico (inc. MP __________): pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 50.-- cadauna, nonché multa di CHF 500.--, per guida nonostante revoca (fatti commessi il 19.10.2009);

−     15.11.2010 decreto d’accusa del Ministero pubblico (inc. MP __________): pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da CHF 50.-cadauna, nonché multa di CHF 400.--, per ingiuria, infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d’incidente (fatti risalenti al 10.08.2010).

                                  b.   Non avendo ottemperato alla loro esecuzione, RE 1 viene chiamato ad espiare la pena detentiva sostitutiva relativa alle pene pronunciate dal Presidente del circolo di __________ il 29.05.2009 (200 ore di lavoro di utilità pubblica) nonché dal Ministero pubblico il 22.02.2010 (pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 50.-- e multa di CHF 500.--) e il 15.11.2010 (pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da CHF 50.-- e multa di CHF 400.--).

                                   c.   Con decisione 1.06.2011 il giudice dei provvedimenti coercitiviconcede a RE 1, a far tempo dal 13.06.2011, la liberazione condizionale (con applicazione del braccialetto elettronico), con un periodo di prova di 1 anno (pena rimanente di 2 mesi e 4 giorni), dall’esecuzione della pena detentiva sostitutiva relativa alle suddette pene pronunciate dal Presidente del circolo di __________ il 29.05.2009 come pure dal Ministero pubblico il 22.02.2010 e il 15.11.2010 (cfr. estratto dal casellario giudiziale 12.05.2016, all. 5 inc. GPC __________ e verbale di udienza 9.10.2014, all. 7 inc. GPC __________).

                                  d.   Con decreto d’accusa 27.06.2011 (DAC __________, passato in giudicato il 28.07.2011), il Ministero pubblico ritiene RE 1 colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (per fatti risalenti al 28.02.2011 e il 2.04.2011, ovvero precedenti l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di cui al considerando in fatto b.). Propone quindi la sua condanna alla pena pecuniaria di 116 aliquote giornaliere da CHF 50.-- cadauna (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 116 giorni), oltre la multa di CHF 1'000.-- (pure con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 10 giorni). Nel contempo il procuratore pubblico ripristina l’esecuzione della pena detentiva (residua) di 2 mesi e 4 giorni dipendenti dalla liberazione condizionale concessa dal giudice dei provvedimenti coercitivi in data 1.06.2011, malgrado che il qui reclamante non abbia delinquito durante il relativo periodo di prova di 1 anno (cfr. decreto d’accusa 27.06.2011, all. 3 inc. GPC __________).

                                   e.   Rilevato tale errore giuridico, con decisione 17.08.2011 (inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi annulla la pena detentiva residua di 2 mesi e 4 giorni, di cui alla liberazione condizionale concessa l’1.06.2011 dal medesimo giudice (considerando in fatto c.; cfr. verbale di udienza 9.10.2014, p. 1, all. 7 inc. GPC __________).

                                    f.   Alla fine del 2011 RE 1 trova un impiego quale cuoco presso l’albergo __________ a __________ (cfr. verbale di udienza 9.10.2014, p. 2, all. 7 inc. GPC __________), che poi perde, così che deve far capo per alcuni anni alle indennità di disoccupazione e, una volta esaurite, all’assistenza pubblica (cfr. verbale di interrogatorio 6.10.2015 davanti al PP, p. 2, doc. H allegato al reclamo 18/19.07.2016).

                                  g.   Per avere guidato il 15.07.2012 un veicolo a motore senza autorizzazione RE 1 il 24.09.2012 incappa in un nuovo decreto d’accusa, in cui il Ministero pubblico propone nei suoi confronti la condanna alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da CHF 50.-- cadauna (DAC __________, inc. MP __________).

                                         Pena quest’ultima che viene pagata dal qui reclamante il 17.07.2013.

                                  h.   Sfocia invece il 23.05.2013 in un attestato di carenza di beni per complessivi CHF 7'557.95 la procedura d’esecuzione forzata intentata dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) volta all’incasso della pena pecuniaria di 116 aliquote giornaliere da CHF 50.-- cadauna e della multa di CHF 1'000.-- di cui al decreto d’accusa 27.06.2011 del Ministero pubblico (DAC __________).

                                    i.   Previa presa di contatto epistolare e telefonica con il qui reclamante come pure dopo averlo sentito in udienza il 9.10.2014, il giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 22.10.2014, a commutazione delle sanzioni di cui al decreto d’accusa 27.06.2011 (pena pecuniaria di 116 aliquote giornaliere e multa di CHF 1'000.--), determina in 126 giorni la pena detentiva sostitutiva nonché autorizza l’espiazione di quest’ultima nella forma degli arresti domiciliari con inizio al 10.11.2014 e con termine al 16.03.2015 (cfr. decisione 22.10.2014, inc. GPC __________).

                                    j.   Nel frattempo con un nuovo decreto d’accusa del 18.12.2014 (DAC __________, inc. MP __________) il Ministero pubblico riconosce RE 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione e di guida senza autorizzazione (per fatti risalenti al 7.06.2014, ovvero precedenti la concessione del braccialetto elettronico), così che propone contro quest’ultimo la pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 180 giorni.

                                   k.   Raggiunti i 2/3 dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 126 giorni (espiata nella forma degli arresti domiciliari in forza della decisione 22.10.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi, inc. GPC __________) − pena relativa alle sanzioni di cui al decreto d’accusa 27.06.2011 (DAC __________) − con decisione 22.01.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi concede a RE 1 il beneficio della liberazione condizionale (dal braccialetto elettronico) a far tempo dall’8.02.2015, con un periodo di prova di 1 anno, scadente l’8.02.2016 (inc. GPC __________).

                                    l.   Nel maggio 2015 RE 1 trova un impiego a tempo pieno quale cuoco presso un esercizio pubblico del __________. Impiego poi ridotto al 70 % a far tempo dall’1.06.2016 (cfr. verbale d’interrogatorio 6.10.2015 davanti al PP, p. 2, doc. H, allegato al reclamo 18/19.07.2016).

                                 m.   In data 17.03.2016 la Corte delle assise correzionali condanna RE 1 alla pena detentiva di 6 mesi da espiare, avendolo riconosciuto colpevole di guida senza autorizzazione (per avere il 20.08.2015, ovvero dopo poco più di 6 mesi dal suo rilascio condizionale, condotto un autoveicolo sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in modo definitivo). La Corte del merito ordina altresì il ripristino della pena residua di 36 giorni, di cui alla decisione sulla liberazione condizionale del 22.01.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi, avendo il condannato delinquito durante il relativo periodo di prova, scadente l’8.02.2016 (inc. TPC __________).

                                         La sentenza 17.03.2016 passa in giudicato.

                                  n.   Con scritto 9.05.2016 RE 1 chiede al giudice dei provvedimenti coercitivi di poter espiare le pene detentive di cui alla condanna del 17.03.2016 nella forma degli arresti domiciliari.

                                         Egli rileva in particolare di avere già eseguito in tale forma con successo una precedente pena. Sostiene inoltre di aver trovato nel maggio 2015, dopo difficoltà avendo ormai superato la cinquantina d’anni, un posto di lavoro quale cuoco al 100%, dopo aver esaurito le indennità di disoccupazione ed essere finito in assistenza (all. 3, inc. GPC __________).

                                  o.   Con decisione 5.07.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi non concede l’espiazione della suddetta condanna nella forma degli arresti domiciliari e ordina il collocamento di RE 1 in sezione aperta a decorrere dal 26.09.2016 (inc. GPC __________).

                                         In sintesi il giudice, ricordate le norme applicabili, rilevati altresì i numerosi precedenti penali sempre per reati legati alla circolazione stradale ed evidenziato come il qui reclamante è ricaduto nei medesimi reati già dopo circa 6 mesi dalla sua liberazione condizionale e ancora nel periodo di prova, ritiene sia in concreto data “la forte presenza di un rischio di recidiva, ciò che è in contrasto con la fiducia di cui deve godere un condannato per l’esecuzione della pena mediante sorveglianza elettronica” (decisione 5.07.2016, p. 2).

                                         Il magistrato determina quindi i seguenti termini di esecuzione della pena, con inizio a far tempo dal 26.09.2016:

                                         1/3                                  07.12.2016

                                         1/2                                  12.01.2017

                                         2/3                                  18.02.2017

                                         Termine                         30.04.2017.

                                         Concede il collocamento in sezione aperta “ritenuto che l’interessato è cittadino svizzero e vista la tipologia dei reati” (decisione 5.07.2016, p. 2).

                                  p.   Nel frattempo la procedura d’esecuzione forzata intentata dall’UIPA per l’incasso della pena pecuniaria (di 180 aliquote giornaliere da CHF 30.--) di cui al decreto d’accusa 18.12.2014 (DAC __________), sfocia il 9.06.2016 in un attestato di carenza beni di totali CHF 5'932.45.

                                         Di conseguenza con scritto del 6.07.2016 l’UIPA chiede all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della corrispondente pena detentiva sostitutiva (all. 9, inc. GPC __________).

                                  q.   Con esposto 18/19.07.2016 RE 1, per il tramite del proprio rappresentante legale, si aggrava contro la decisione 5.07.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi.

                                         Riassunti i fatti alla base della condanna 17.03.2016 della Corte delle assise correzionali e richiamate le norme legali applicabili, egli lamenta una carente rispettivamente cattiva ponderazione delle circostanze di fatto nel caso di specie operata dal magistrato interessato.

                                         Evidenzia innanzitutto come il qui reclamante, dopo diversi anni di disoccupazione e di assistenza, sia finalmente riuscito a trovare un impiego stabile al 70 % quale cuoco, sua unica fonte di sostentamento. Impiego questo che egli non potrebbe mantenere nel caso di rifiuto dell’esecuzione mediante braccialetto elettronico. Ciò che per lui, avendo ormai superato i cinquant’anni d’età e con l’attuale difficile mercato del lavoro, costituirebbe “una misura particolarmente incisiva e definita”.

                                         Rileva altresì come egli sia gravato da procedure esecutive per un importo di oltre CHF 200'000.--, conseguenti al fallimento di una sua precedente attività commerciale e per altri oneri e tasse rimasti impagati, così che anche per questo aspetto la salvaguardia della sua attuale fonte di reddito sarebbe imprescindibile.

                                         Pone in risalto che il collocamento in sezione aperta ordinato nella decisione impugnata gli impedirebbe di mantenere contatti regolari con la propria figlia, di soli 3 anni d’età.

                                         Infine contesta l’esistenza di un pericolo di recidiva, visto il maggior effetto deterrente dato dall’importante pena detentiva che egli è oggi chiamato ad espiare e con cui egli non si è mai dovuto confrontare, avendo sinora subìto delle sanzioni pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità e una pena di 20 giorni sospesa condizionalmente. Egli sarebbe quindi ora ben conscio degli interessi in gioco, ovverossia l’estrema importanza di mantenere il proprio posto di lavoro e i rapporti personali con la propria figlia.

                                         Già in inchiesta egli avrebbe subito riconosciuto i propri sbagli e la propria colpa, mostrandosi collaborativo con le autorità. Giustifica l’infrazione commessa il 20.08.2015 sostenendo che egli “aveva, e ha tutt’oggi, l’assoluta necessità di recarsi al proprio posto di lavoro” (reclamo 18/19.07.2016, p. 8).

                                         In conclusione ritiene che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità “poiché produce effetti devastanti sul piano professionale ed economico”, oltre “lo stravolgimento delle relazioni personali ed affettive con la figlia minorenne di appena tre anni” (reclamo 18/19.07.2016, p. 8), così che si giustificherebbe in concreto la concessione dell’espiazione della pena mediante braccialetto elettronico.

                                         Egli postula altresì il beneficio del gratuito patrocinio nella forma più estesa possibile, con il patrocinio d’ufficio dell’avv.PR 1, per la procedura di reclamo, a decorrere dal 9.05.2016 coincidente con la sua richiesta di esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari.

                                   r.   Nello scritto 20/21.07.2016 il procuratore pubblico comunica di non avere osservazioni particolari da formulare e, sottolineando la piena correttezza della decisione impugnata, postula la reiezione del reclamo.

                                   s.   Nel frattempo − visto il fallimento della procedura d’incasso della pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di cui al decreto d’accusa 18.12.2014 del Ministero pubblico e così come richiesto dall’UIPA (cfr. considerando p. in fatto) − con nuova decisione 26.07.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi, determinata una pena detentiva sostitutiva di 180 giorni e richiamata integralmente la precedente decisione 5.07.2016, rifiuta l’espiazione della stessa nella forma degli arresti domiciliari. Ordina quindi il collocamento di RE 1 in sezione aperta, a far tempo dal 26.09.2016 e, ricalcolati i termini d’esecuzione, stabilisce al 27.10.2017 la fine della pena (inc. GPC __________).

                                         In buona sostanza, a mente del magistrato, − conformemente al principio della simultaneità dell’esecuzione della pena − dovendo cumulare la (nuova) pena detentiva sostitutiva di 180 giorni alla precedente pena di 6 mesi e 36 giorni di cui alla sentenza 17.03.2016 della Corte delle assise correzionali (per complessivi 6 mesi e 216 giorni da espiare), verrebbe così oltrepassato il limite legale (di 1 anno) previsto per la concessione dell’esecuzione nella forma degli arresti domiciliari. Di conseguenza tale forma d’espiazione, non potrebbe in concreto entrare in considerazione, “oltre che, naturalmente, per quanto concluso con la decisione di collocamento 5 luglio 2016” (decisione 26.07.2016, p. 3).

                                         I termini d’impugnazione di tale decisione sono decorsi infruttuosi.

                                    t.   Nel contempo, con osservazioni 26/27.07.2016 al reclamo 18/19.07.2016 interposto contro la decisione 5.07.2016, il giudice dei provvedimenti coercitivi precisa che, il grado d’occupazione del reclamante sarebbe del 70% anziché del 100% come erroneamente sostenuto da quest’ultimo, desiderando con ciò “auspicare che nelle istanze venissero forniti dati veritieri e verificabili” (osservazioni 26/27.07.2016, p. 1).

                                         Relativizza la di lui collaborazione e assunzione di responsabilità, essendo stato colto in flagranza di reato e pone in evidenza che le relazioni personali del reclamante con la propria figlia potrebbero essere organizzate mediante incontri regolari con la struttura Pollicino.

                                         Infine, producendo la propria decisione del 26.07.2016, rileva come la pena detentiva complessiva che RE 1 è chiamato ad eseguire supererebbe il limite legale (di 1 anno) imposto per la concessione del braccialetto elettronico, così che tale forma di espiazione sarebbe preclusa.

                                         Conclude chiedendo l’integrale reiezione del gravame.

                                         Pure postula la reiezione della richiesta di assistenza giudiziaria ”poiché l’esistenza di un altro DA in esecuzione (in fase di incasso per 180 aliquote giornaliere) era nota al reclamante figurando peraltro a Casellario giudiziale” (osservazioni 26/27.07.2016, p. 2).

                                  u.   Con scritto 2/3.08.2016 di replica il qui reclamante precisa che la riduzione al 70 % del suo grado d’occupazione sarebbe conseguente alla stipula del nuovo contratto di lavoro siglato il 20.05.2016 − in sostituzione del precedente contratto del 18.05.2015 − e che avrebbe avuto effetto solo dall’1.06.2016.

                                         Ribadisce la necessità di mantenere rapporti personali ed affettivi stabili e saldi con la figlia minore, riconfermando le proprie allegazioni espresse nel reclamo.

                                         Contesta il pericolo di reiterazione futura per l’effetto deterrente espletato dalla pena privativa della libertà di 6 mesi, che è chiamato ad espiare, particolarmente incisiva.

                                         Riguardo alla richiesta di assistenza giudiziaria osserva che dal casellario giudiziale non è evincibile la presenza di un decreto d’accusa in fase di esecuzione e in maniera generale sostiene una grande confusione nel gestire la propria situazione, per cui sarebbe stato convinto di non avere ulteriori pene in esecuzione, oltre quelle oggetto della decisione 5.07.2016 qui avversata. In ogni caso assevera la propria grave situazione debitoria a cui deve fare fronte con il proprio esiguo introito, così che il proprio stato d’indigenza sarebbe pacifico e giustificherebbe la concessione del beneficio del gratuito patrocinio, oltre che per ragioni di equità.

                                         Ribadisce a conclusione le medesime richieste di cui al suo reclamo, con protesto di tasse, spese e ripetibili.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall’1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         Il 20.04.2010 il Canton Ticino ha adottato la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (RL 4.2.1.1, nel seguito citata LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, che conferisce al giudice dell'applicazione della pena − funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM).

                                         Inoltre il nostro Cantone, facendo parte dei 7 Cantoni autorizzati dal Consiglio federale a sperimentare, dietro loro richiesta, forme di esecuzione delle pene detentive sotto sorveglianza elettronica al di fuori degli stabilimenti penitenziari, il 13.07.2004 ha adottato il Regolamento sull’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari (RL 4.2.1.1.7, nel seguito citato REPAD), in vigore dal 16.07.2004, con successive modifiche. L’art. 5 REPAD in particolare conferisce al giudice dei provvedimenti coercitivi la competenza ad autorizzare l’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari. Giusta l’art. 7a REPAD la procedura è retta dalla legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010.

                                         Contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi rese in materia di collocamento iniziale (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM) è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e ss. CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

                                         Le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli art. 379 e ss. CPP (art. 12 cpv. 2 LEPM). Ciò vale anche per le decisioni rese dal giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari sulla base del rinvio di cui all’art. 7a REPAD.

                                         1.2.

                                         Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

                                         La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.3.

                                         Il gravame inoltrato il 18/19.07.2016 contro la decisione 5.07.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi, intimata al qui reclamante lo stesso giorno e notificata al qui reclamante il 6.07.2016, è tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione del reclamo sono rispettate.

                                         RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e proponibile.

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

                                         Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

                                         A livello cantonale sono applicabili il Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) come pure il Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (RL 4.2.1.1.1, nel seguito citato REPM), in vigore dal 9.3.2007.

                                         L'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 4.2.1.1.2, nel seguito citato RSC), in vigore dall'1.01.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Naravazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

                                         La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).

                                         2.2.

                                         Una pena può essere scontata nella forma degli arresti domiciliari, con l’accordo della persona condannata, quando, fra l’altro, si tratta di pene privative di libertà di breve durata, ossia da 20 giorni a 12 mesi (art. 1 lit. a REPAD) e se il condannato − che ne ha fatto richiesta − in ragione del suo carattere e dei suoi precedenti penali risulta capace di rispettarne le condizioni (art. 2 cpv. 1 REPAD). Inoltre l’autorizzazione è concessa se il condannato e le persone che vivono con lui hanno dato il loro accordo, se è dato un domicilio fisso e se il condannato esercita un’attività riconosciuta (art. 2 cpv. 2 REPAD).

                                         Attività quest’ultima che, secondo le norme d’attuazione sugli arresti domiciliari, deve avere un grado d’occupazione di almeno il 50 % al di fuori del proprio domicilio.

                                         Il condannato, durante il suo tempo libero e di riposo, è sottoposto agli arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica (art. 3 REPAD).

                                         L’esecuzione e la sorveglianza degli arresti domiciliari competono a un collaboratore della Divisione della giustizia (art. 11 cpv. 1 REPAD). In specie, per il Canton Ticino, trattasi di un operatore sociale dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, responsabile della sorveglianza elettronica.

                                         Egli stipula con il condannato un contratto, che fissa le modalità degli arresti domiciliari, le date di esecuzione, e precisa le norme di condotta imposte al condannato (art. 11 cpv. 2 REPAD); inoltre egli lo informa sul regolamento e sull’assistenza sociale volontaria (art. 11 cpv. 3 REPAD).

                                         Egli controlla altresì l’esecuzione della decisione e, se è il caso, si reca nel luogo di domicilio del condannato (art. 12 cpv. 1 REPAD). Informa senza indugio il giudice dei provvedimenti coercitivi di qualsiasi violazione del contratto (art. 12 cpv. 2 REPAD).

                                         Se il condannato non rispetta le condizioni fissate, il giudice dei provvedimenti coercitivi può interrompere l’applicazione degli arresti domiciliari (art. 13 cpv. 1 REPAD).

                                         L’interruzione può, fra l’altro, essere decisa, qualora vi sia seriamente da attendersi che il condannato possa commettere nuovi reati o in altri casi gravi, senza preavviso; in una simile evenienza, il giudice dei provvedimenti coercitivi ripristina immediatamente l’esecuzione della pena in carcere chiuso (art. 13 cpv. 5 REPAD).

                                         A livello federale è prevista per l’1.01.2018, nell’ambito della modifica della disciplina delle sanzioni, l’introduzione di questo istituto quale ulteriore forma d’esecuzione mediante l’inserimento nel CP di un nuovo art. 79b, secondo cui a richiesta del condannato, l’autorità d’esecuzione può ordinare l’impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica), per l’esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi (cpv. 1 lit. a); o in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi (cpv. 1 lit. b).

                                         L’autorità d’esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se (art. 79b cpv. 2 nCP): non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati (lit. a); il condannato dispone di un alloggio fisso (lit. b); il condannato svolge un lavoro, una formazione o un’occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività (lit. c); gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono (lit. d); e il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui (lit. e).

                                         Se le condizioni di cui al cpv. 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l’autorità d’esecuzione può porre fine all’esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato (art. 79b cpv. 3 nCP).

                                         La nuova normativa federale riprende quindi in buona sostanza i presupposti richiesti dalla vigente regolamentazione cantonale sugli arresti domiciliari.

                                         Ad ogni buon conto fondamentale per l’autorizzazione di questa forma d’esecuzione risulta essere l’assenza di un concreto pericolo di fuga o di reiterazione.

                                   3.   3.1.

                                         Il giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione qui impugnata ha negato l’espiazione nella forma degli arresti domiciliari mediante braccialetto elettronico, avendo valutato, a fronte dei numerosi precedenti penali (anche specifici), un forte rischio di recidiva, che contrasterebbe con la fiducia di cui deve godere un condannato per l’esecuzione della pena mediante sorveglianza elettronica.

                                         Il reclamante, dal canto suo, contesta l’esistenza di un siffatto pericolo, sostenendo in buona sostanza, l’effetto deterrente che espleterebbe la relativamente lunga pena detentiva inflittagli dalla Corte delle assise criminali il 17.03.2016, che egli è oggi chiamato ad espiare.

                                         3.2.

                                         Ora, da quanto agli atti, emerge che RE 1, nato e cresciuto nel nostro paese, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo ed ha ottenuto il diploma di cuoco, si ritrova all’età di 54 anni con una pesante situazione finanziaria debitoria. Quattro anni orsono ha perso il proprio posto di lavoro (svolto nel campo della ristorazione), così che ha percepito le indennità di disoccupazione e, all’esaurimento delle stesse, l’assistenza pubblica. Ciò fino al maggio 2015, allorquando è riuscito a trovare un posto di lavoro a tempo pieno in qualità di cuoco presso un esercizio pubblico del __________. Occupazione questa che dal giugno 2016 è stata ridotta al 70 %.

                                         Padre di una bambina nata nel 2013, egli vive separato dalla moglie di origine straniera, che non svolge attività lavorativa e che risiede all’estero.

                                         Su di lui pesano ben 8 decreti d’accusa emessi sull’arco di 8 anni per reati quasi esclusivamente commessi in violazione della legislazione sulla circolazione stradale, e per i quali si è visto infliggere pene pecuniarie tra le 20 e le 180 aliquote giornaliere, non sospese condizionalmente, nonché la multa tra i CHF 400.-e i CHF 1'000.--, oltre 200 ore di lavoro di pubblica utilità e un’iniziale pena di 20 giorni di detenzione sospesa condizionalmente.

                                         Non avendo integralmente ottemperato all’esecuzione delle suddette pene, egli è stato chiamato una prima volta ad espiare una pena detentiva sostitutiva di all’incirca 6 mesi nel 2011, che ha potuto eseguire (con successo) nella forma degli arresti domiciliari, e da cui è stato liberato condizionalmente nel giugno 2011.

                                         Nel giugno 2012 e nel giugno 2014 è ricaduto nelle infrazioni della circolazione stradale.

                                         Nel novembre 2014 egli è stato chiamato una seconda volta ad eseguire una (nuova) pena detentiva sostitutiva di complessivi 126 giorni per delle pene pecuniarie e delle multe (di cui ai suddetti decreti d’accusa) rimaste impagate. Anche questa volta ha ottenuto l’autorizzazione ad eseguirla nella forma degli arresti domiciliari, dai quali nel febbraio 2015 è stato liberato condizionalmente. Tuttavia, ancora in periodo di prova, nell’agosto 2015 è ricaduto nel reato di guida senza autorizzazione, per il quale, questa volta è stato posto in stato d’accusa davanti alla Corte delle assise correzionali, che lo ha condannato alla pena detentiva di 6 mesi, ed ha ripristinato la pena residua di 36 giorni di cui alla liberazione condizionale concessa dal febbraio 2015.

                                         Né le numerose condanne inflittegli sull’arco di 10 anni, né l’espiazione delle stesse, in due occasioni, nella forma degli arresti domiciliari, hanno funto da monito per il qui reclamante, che non ha saputo trattenersi dal ricadere nelle infrazioni in ambito della circolazione stradale.

                                         In tali circostanze e per tutto quanto visto sopra l’esistenza di un forte rischio di recidiva come valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi deve essere confermato anche in questa sede. Al contrario di quanto sostenuto dal reclamante non si vede come l’esecuzione dell’attuale pena nella forma degli arresti domiciliari possa fungere maggiormente da monito rispetto al passato, essendosi egli già confrontato con tale forma d’esecuzione in due occasioni, in una delle quali per una pena detentiva sostitutiva complessiva di simile entità. Nell’agosto 2015, a distanza di poco più di 6 mesi dal suo rilascio condizionale, conscio di aver trovato solo da tre mesi un impiego nel suo ramo d’attività a tempo pieno e per tempo indeterminato dopo grandi difficoltà e consapevole delle sue responsabilità di padre nei confronti della figlioletta di soli tre anni, egli, pur sapendo di essere in revoca definitiva della licenza di condurre, non ha esitato a mettersi nuovamente alla guida di un’autoveicolo infrangendo nuovamente la legge.

                                         Egli non sembra aver ancora elaborato come per lui sia ormai preclusa la possibilità di condurre un veicolo a motore in qualsiasi evenienza. In effetti nell’interrogatorio in polizia al momento del suo fermo nell’agosto 2015 egli ha − onestamente − riconosciuto di essersi messo alla guida del veicolo per potersi recare al posto di lavoro pur avendo avuto la possibilità di far capo ai mezzi di trasporto pubblici e di aver circolato, pur essendo sprovvisto della licenza di condurre, da qualche mese. Ancora in questa sede, seppure nell’ottica di escludere motivi meramente egoistici, ha sostenuto di avere nell’agosto 2015 così come “tutt’oggi, l’assoluta necessità di recarsi al proprio posto di lavoro” (reclamo 18/19.09.2016, p. 8). Ciò che va a confortare l’alto rischio che egli possa ricadere nei medesimi reati della circolazione stradale.

                                         3.3.

                                         Accertata e confermata in questa sede l’esistenza di un alto rischio di recidiva, che esclude l’espiazione della pena nella forma degli arresti domiciliari, v’è da chiedersi se ciò precluda anche il collocamento in sezione aperta − come invece concesso dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione qui impugnata − stante che per l’art. 76 CP il detenuto va collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati.

                                         Pure nell’ambito dell’espiazione nella forma degli arresti domiciliari il giudice dei provvedimenti coercitivi, conformemente all’art. 13 cpv. 5 REPAD, qualora vi sia seriamente da attendersi che il condannato possa commettere nuovi reati o in altri casi gravi, può interrompere senza preavviso tale forma d’espiazione, ripristinando immediatamente l’esecuzione della pena in carcere chiuso.

                                         In un senso simile sembra pure andare la prevista nuova normativa federale sulla sorveglianza elettronica.

                                         Tuttavia l’art. 391 cpv. 2 CPP, secondo cui la giurisdizione di ricorso non può modificare una decisione a pregiudizio dell’imputato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore, sancisce il divieto della reformatio in peius, così che la questione dell’ammissibilità del collocamento in sezione aperta sfugge alla cognizione di questa Corte.

                                   4.   A prescindere dall’esistenza di un concreto rischio di recidiva, in forza all’art. 1 REPAD una pena può essere scontata nella forma degli arresti domiciliari qualora si tratti: di pene privative di libertà da 20 giorni a 12 mesi, le cosiddette pene di breve durata (lit. a) oppure di altre pene, durante il periodo di lavoro esterno, per la durata compresa fra 1 mese e 1 anno, ossia il cosiddetto “regime di fine pena” (lit. b).

                                         Pure la nuova normativa federale sulla sorveglianza elettronica, la cui entrata in vigore è prevista per l’1.01.2018, permette tale forma d’esecuzione per le pene di breve durata, ossia di una durata da 20 giorni a 12 mesi (art. 79b cpv. 1 lit. a nCP).

                                         Ora, nel caso in esame, non avendo il qui reclamante ottemperato al pagamento della pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere decretata dal Ministero pubblico il 18.12.2014 (DAC __________) ed essendo stata infruttuosa la procedura d’esecuzione forzata intentata dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, nella recente decisione del 26.07.2016, il giudice dei provvedimenti coercitivi a commutazione della stessa ha determinato una pena detentiva sostitutiva di 180 giorni da espiare, in aggiunta alle sanzioni inflitte dalla Corte delle assise correzionali in data 17.03.2016.

                                         Infatti l’art. 4 dell’Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM, RS 311.01) stabilisce che, se nell’esecuzione vi è concorso di più pene detentive, le stesse devono essere eseguite congiuntamente conformemente agli art. 76-79 CP, secondo la loro durata totale.

                                         Il qui reclamante è quindi chiamato ad espiare, a far tempo dal 26.09.2016, una pena detentiva di complessivi 6 mesi e 216 (180 + 36) giorni, che esula dal limite di un anno imposto dalla vigente legislazione cantonale per l’autorizzazione dell’esecuzione nella forma degli arresti domiciliari mediante braccialetto elettronico. Ne consegue che tale forma d’espiazione è in concreto esclusa anche per questo motivo.

                                   5.   In conclusione il reclamo è respinto e la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, qui impugnata, che non autorizza l’espiazione della pena nella forma degli arresti domiciliari è confermata. Vista la particolarità del caso e tenuto conto delle difficili condizioni economiche del qui reclamante, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

                                   6.   6.1.

                                         RE 1 chiede di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nella sua forma più ampia.

                                         6.2.

                                         Il diritto all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, in ambito di esecuzione delle pene e delle misure, sono determinati dalle norme di diritto cantonale e, indipendentemente da ciò, tali diritti discendono pure dall’art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

                                         In concreto va ammessa la difficile situazione economica in cui versa il qui reclamante, già solo a fronte del suo grave carico debitorio. Va invece negata la necessità della presenza di un legale. La fattispecie concreta non presenta infatti difficoltà giuridiche tali da rendere indispensabile la presenza di un rappresentante legale che ne tuteli i suoi diritti in questa sede. La difesa si è d'altronde limitata in buona sostanza a far valere semplici circostanze di fatto, sostenendo l’arbitrario accertamento effettuato dal giudice nella decisione avversata. Inoltre va considerato che la prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr. anche sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 2201.2014 consid. 3.1.).

                                         Al reclamante dipoi, al di là dell’asserita grande confusione nel gestire la propria situazione, non poteva essere sfuggito di dovere espiare, oltre alle sanzioni di cui alla condanna del 17.03.2016 della Corte delle assise correzionali, anche la pena detentiva sostitutiva di 180 giorni a commutazione della pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere decretata dal Ministero pubblico il 18.12.2014 rimasta impagata. Ciò sia perché l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative nell’aprile 2015 gli ha intimato il regolare conteggio richiedendo il pagamento della stessa e la successiva procedura d’incasso si è forzatamente aperta con un precetto esecutivo a lui notificato, a cui ha fatto seguito il pignoramento nel giugno 2016. Sia perché la pena del 2014 ancora in sospeso gli è stata ricordata dal procuratore pubblico in occasione dell’interrogatorio formale del 6.10.2015, allorquando gli è stata preannunciata la promozione di un atto d’accusa anziché l’emissione di un decreto d’accusa.

                                         Visti la previsione dell’espiazione di una pena detentiva superiore all’anno e l’alto pericolo di recidiva conseguente ai numerosi precedenti penali, l’esito del gravame appariva d’acchito privo di probabilità di successo.

                                         La richiesta di assistenza giudiziaria non può pertanto trovare accoglimento.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 CPP, 76 ss., la LEPM, il REPM, il Regolamentodelle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, il Regolamento sull’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari del 13.07.2004, l’art. 29 cpv. 3 Cost., ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   5.   Intimazione:

  per conoscenza: -      Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, Lugano; -      Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.  

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

60.2016.212 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 19.09.2016 60.2016.212 — Swissrulings