Incarto n. 60.2015.93
Lugano 14 aprile 2015/jf
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza datata 1°.03.2015, spedita il 3.03.2015 e ricevuta il 6.03.2015 – emendata il 21/26.03.2015 – presentata da
RE 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di alcuni verbali d’interrogatorio inerenti a procedimenti penali nel frattempo archiviati che lo hanno interessato personalmente in veste di imputato, nonché copia di alcuni allegati del procedimento penale di cui all’incarto CRP __________, nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 1°.03.2015, spedita il 3.03.2015 è giunta al Tribunale penale cantonale il 5.03.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 6.03.2015, unitamente agli incarti TPC __________, __________ e __________, senza presentare osservazioni in merito;
richiamato lo scritto emendato il 21/26.03.2015 del qui istante, di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 3.09.2010 la Corte delle assise correzionali di __________ ha emanato una sentenza di condanna a carico di RE 1 per vari titoli di reato e lo ha conseguentemente condannato (inc. TPC __________).
Con decisione 14.03.2011 la Corte di appello e di revisione penale ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso presentato dall’imputato, annullando la summenzionata decisione e rinviando gli atti ad un’altra Corte delle assise correzionali per un nuovo giudizio (inc. CARP __________).
A seguito del predetto rinvio, il 5.09.2011 la Corte delle assise criminali ha emanato una sentenza di condanna a carico di RE 1 e lo ha in particolare riconosciuto autore colpevole di ripetuta coazione (in parte tentata), ripetuta sottrazione di minorenne, ripetuta minaccia, lesioni semplici, ripetute vie di fatto, ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, ingiuria, ripetuta guida senza l'assicurazione di responsabilità civile e inosservanza dei doveri in caso di infortunio (inc. TPC __________).
Con giudizio 2.02.2012 la Corte di appello e di revisione penale ha parzialmente accolto l’appello presentato dall’imputato, riducendo a ventiquattro mesi la pena detentiva, confermando in sostanza la condanna dei summenzionati reati.
Con sentenza __________ il Tribunale federale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato dall’imputato (decisione TF __________ del __________).
2. Il 16.12.2013 la Corte delle assise correzionali di __________ ha ritenuto RE 1 autore colpevole di coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto, disobbedienza a decisioni dell’autorità e, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, lo ha in particolare condannato alla pena detentiva di dodici mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto) (inc. TPC __________).
Con sentenza 16.04.2014 la Corte di appello e di revisione penale, in parziale accoglimento dell'appello dell’imputato, lo ha dichiarato autore colpevole di coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto e disobbedienza a decisioni dell'autorità. Riconoscendogli di aver agito in stato di lieve scemata imputabilità, gli ha in particolare inflitto una pena detentiva di dieci mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto).
Il __________ il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’imputato (decisione TF __________ del __________).
3. Con decisioni 3.12.2014 (inc. CRP __________) e 11.12.2014 (inc. CRP __________) questa Corte, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ha accolto ai sensi dei considerandi le richieste 26/27.11.2014 e 5/9.12.2014 presentate da RE 1, qui istante, mediante le quali ha trasmesso a quest’ultimo copia della sentenza 3.09.2010 e del relativo verbale del dibattimento 2/3.09.2010 (inc. TPC __________), copia della sentenza 5.09.2011 e del relativo verbale del dibattimento 2.09.2011 (con gli allegati) (inc. TPC __________) e copia della sentenza 16.12.2013 e del relativo verbale del dibattimento 16.12.2013 (con gli allegati) (inc. TPC __________).
In data 24.02.2015 questa Corte, sempre in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ha accolto ai sensi dei considerandi l’istanza 25/29.01.2015 presentata da RE 1, mediante la quale gli ha ritrasmesso, in copia, la sentenza 3.09.2010 e il relativo verbale del dibattimento 2/3.09.2010 (inc. TPC __________), la sentenza 5.09.2011 e il relativo verbale del dibattimento 2.09.2011 (con gli allegati) (inc. TPC __________) e infine la sentenza 16.12.2013 e il relativo verbale del dibattimento 16.12.2013 (con gli allegati) (inc. TPC __________) (inc. CRP __________).
4. Con la presente istanza – emendata, su richiesta 12.03.2015 di questa Corte, il 21/26.03.2015 – IS 1 domanda prima di tutto la trasmissione dei verbali d’interrogatorio di __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ (recte: __________), __________ e __________ inerenti ai summenzionati procedimenti penali.
A sostegno della sua richiesta il qui istante precisa di essere stato l’imputato principale del processo, di non avere mai avuto la possibilità di visionare i verbali richiesti, sostenendo contestualmente "(…) di aver reclamato per la sostituzione dell’Avvocato __________ per avermi legato le mani nel primo processo presso la Corte dei reclami penali (inc. __________). Per non avermi dato le copie dei verbali del processo con sentenza CARP.__________ " (scritto di emendamento 21/26.03.2015, doc. CRP 3).
Postula inoltre la trasmissione, in copia, delle osservazioni del procuratore pubblico Paolo Bordoli e dell’avv. __________ e della decisione dell’incarto CRP __________, nel frattempo archiviato, in cui questa Corte aveva respinto il suo reclamo 19/24.09.2013 presentato contro la decisione 18.09.2013 emanata dal procuratore pubblico Paolo Bordoli mediante la quale ha rifiutato la sua richiesta di sostituzione del difensore d’ufficio (avv. __________) nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________.
5. Stante l’esito della presente decisione riguardo alla richiesta di trasmissione dei verbali d’interrogatorio in questione, questa Corte ha deciso di non interpellare le relative parti coinvolte.
Per quanto concerne, per contro, l’incarto CRP __________ questa Corte non ha interpellato il procuratore pubblico Paolo Bordoli e l’allora difensore d’ufficio del qui istante (avv. __________), essendo stato RE 1 legittimato a reclamare in veste di imputato con difesa d’ufficio.
6. 6.1.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
6.2.
Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nei procedimenti penali nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
7. 7.1.
Ora, con riferimento alla richiesta del qui istante di ottenere la trasmissione di alcuni verbali d’interrogatorio (cfr., al proposito, considerando 4. della presente decisione), dal punto di vista dell’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG e della giurisprudenza di questa Corte, non si può negare a priori un interesse dell’istante, essendo stato parte, in qualità di imputato, dei procedimenti penali di cui agli incarti penali TPC __________, __________ e __________, nel frattempo archiviati.
A giudizio di questa Corte, nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco – in particolare in considerazione del contenuto dei verbali d’interrogatorio richiesti nonché della natura dei reati per i quali l’imputato, qui istante, è stato condannato – non si può ritenere che sia dato un interesse giuridico legittimo (sufficiente) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG di RE 1 prevalente sui diritti personali delle persone interrogate dinanzi alla Polizia/al Ministero pubblico (di cui il qui istante chiede il relativo verbale). La tutela della sfera privata e personale di queste ultime persone è dunque, in casu, preponderante. Ciò in quanto l’istante è stato (tra l’altro) condannato per ripetuta minaccia, coazione e ripetute vie di fatto. Neppure è pensabile di concedere i verbali con delle limitazioni, considerato che l’istante è stato condannato per ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità.
Ne discende che l’istanza deve essere respinta in relazione alla richiesta del qui istante di ottenere la trasmissione dei verbali d’interrogatorio in questione.
7.2.
Per quanto concerne, per contro, l’incarto CRP __________ giova anzitutto evidenziare che le osservazioni e le dupliche dell’avv. __________ rispettivamente del procuratore pubblico Paolo Bordoli così come la sentenza 11.11.2013 (inc. __________) sono già state (debitamente) trasmesse al qui istante.
In siffatte circostanze, questa Corte trasmette nuovamente a RE 1 copia della documentazione da lui postulata in questa sede – segnatamente copia delle osservazioni PP 7.10.2013 (doc. CRP 5) e delle osservazioni PP 15/16.10.2013 (doc. CRP 14), copia degli scritti 7/8.10.2013 (doc. CRP 6), 7/8.10.2013 (doc. CRP 7) e 17/18.10.2013 (doc. CRP 15) tutti e tre dell’avv. __________, e copia della sentenza 11.11.2013 dell’incarto CRP __________ – unitamente alla presente decisione, essendo dato un interesse giuridico legittimo giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG.
8. L’istanza è parzialmente accolta ai sensi del precedente considerando. Si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte ai summenzionati procedimenti penali nel frattempo archiviati.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera