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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 02.03.2015 60.2015.40

2. März 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,225 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del previgente CPP TI quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2015.40  

Lugano 2 marzo 2015/asp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28/30.01.2015 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere copia degli atti istruttori degli incarti penali nel frattempo archiviati presso la Pretura penale, che lo concernono personalmente;

premesso che la richiesta datata 27.01.2015, spedita il 28.01.2015, è giunta alla Pretura penale il 29.01.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 29/30.01.2015, unitamente agli incarti __________ e __________, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito delle querele 29.09.2002 e 30.09.2002 sporte da due persone nei confronti di IS 1 per l’ipotesi di reato di danneggiamento in relazione ai fatti accaduti a __________ il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato il 9.12.2002 in un unico decreto di accusa, mediante il quale il procuratore pubblico Antonio Perugini ha posto in stato di accusa dinanzi all’allora competente pretore del distretto di __________ IS 1 siccome ritenuto colpevole di ripetuto danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP per avere intenzionalmente danneggiato le autovetture di proprietà dei querelanti ed ha proposto la sua condanna alla pena di dieci giorni da espiare, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di quindici giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 12.01.2001 e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando le parti civili al competente foro per eventuali pretese di risarcimento, e meglio come descritto nel DAP __________.

                                         Il 13.12.2002 IS 1 ha interposto opposizione al succitato decreto.

                                         Con sentenza 17.02.2003 il presidente della Pretura penale Marco Kraushaar ha dichiarato IS 1 autore colpevole di ripetuto danneggiamento come descritto nel DAP __________ e ha confermato la pena proposta dal magistrato inquirente (inc. __________).

                                         La suddetta decisione è regolarmente passata in giudicato, poiché le parti non hanno chiesto la motivazione scritta della sentenza e non hanno formulato alcuna dichiarazione di ricorso.

                                   2.   Con ulteriore decreto di accusa 20.11.2007 il procuratore pubblico Nicola Respini ha posto in stato d'accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena detentiva di dieci giorni, in applicazione dell'art. 41 cpv. 1 CP, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando le parti civili al competente foro per le loro pretese di natura civile, siccome ritenuto colpevole di furto "per avere, ad __________ la notte 26/27 settembre 2006, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto:

                                         1.1.  a danno della __________ __________ una cassetta postale del valore di CHF 1'000.00 (recuperata e restituita alla parte civile);

                                         1.2.  a danno del Comune __________ __________ una bacheca con la planimetria del Comune del valore di CHF 3'000.00 (recuperata e restituita alla parte civile);",

                                         nonché di danneggiamento "per avere, ad __________ la notte 26/27 settembre 2006, al fine di commettere i reati descritti al punto precedente, intenzionalmente danneggiato:

                                         2.1.  a danno della __________ il sostegno della cassetta postale,

                                         2.2.  a danno del Comune __________ __________ i due montanti in metallo zincato di forma quadrata che sostenevano la bacheca; (danni non quantificati dalle parti civili)" (DA __________),

                                         al quale con scritto 4/5.12.2007 IS 1 ha interposto formale opposizione.

                                         Il 29.09.2008 il giudice della Pretura penale Siro Quadri ha dichiarato IS 1 autore colpevole di furto e danneggiamento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel DA __________ e lo ha condannato, in contumacia, all’esecuzione di quaranta ore di lavoro di pubblica utilità da effettuare, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando le parti civili al competente foro per le pretese di corrispondente natura (inc. __________).

                                         Il 13.01.2010 il giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi, in applicazione dell’art. 39 CP, ha commutato la summenzionata pena in dieci giorni da espiare (inc. __________).

                                   3.   Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, dei suoi incarti penali (ndr. archiviati presso la Pretura penale), "(…), più precisamente tutto ciò che riguarda la mia persona, sentenze, denuncie, ecc.", allegando parimenti una fotocopia della sua carta d’identità, senza però indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta (istanza 28/30.01.2015, doc. CRP 1.a).

                                         Come esposto in entrata, la Pretura penale non ha formulato osservazioni in merito all’istanza.

Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte nei summenzionati procedimenti penali nel frattempo archiviati, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP TI) ai medesimi.

                                   4.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   5.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP TI) nei due procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                   6.   Nella fattispecie in esame – nonostante non abbia precisato i motivi alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione degli atti istruttori essenziali dei sum-menzionati procedimenti penali nel frattempo archiviati, segnatamente delle decisioni/dei decreti di cui agli incarti __________ e __________ della Pretura penale, poiché l’hanno interessato personalmente in veste di parte.

                                         Di conseguenza il decreto di accusa 12.01.2001 (DAP __________), il decreto di accusa 9.12.2002 (DAP __________), il verbale del dibattimento 17.02.2003 (AI 5 – inc. __________), la sentenza 17.02.2003 (AI 6 – inc. __________), rispettivamente il decreto di accusa 20.11.2007 (DA __________), il verbale del dibattimento 29.09.2008 (AI 17 – inc. __________), la sentenza 29.09.2008 (AI 19 – inc. __________) e la decisione 13.01.2010 del giudice dell’applicazione della pena (inc. __________ / AI 26 – inc. __________) vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.

                                   7.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte ai citati procedimenti penali nel frattempo archiviati.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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