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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.12.2015 60.2015.384

23. Dezember 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,377 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Commissione di vigilanza sanitaria quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2015.384  

Lugano 23 dicembre 2015/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/20.11.2015 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti dell’incarto penale MP __________ sfociato nell’ABB __________, passato in giudicato;

premesso che la richiesta datata 16.10.2015 è giunta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che per il tramite del procuratore pubblico Pamela Pedretti l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 19/20.11.2015, comunicando che nulla osta da parte del Ministero pubblico affinché gli atti istruttori siano visionati dall’autorità istante;

rilevato che il dr. med. PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito alla presente richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data __________ i coniugi __________ e __________, per il tramite del loro patrocinatore avv. __________, hanno presentato un esposto penale al Ministero pubblico riguardo ai fatti accaduti il __________ presso l’__________ in occasione del parto del loro secondogenito __________, per le ipotesi di reato di lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP) ai danni di quest’ultimo (soffrendo in particolare di una grave encefalopatia ipossica-ischemica con gravi danni cerebrali permanenti) e di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) ai danni di __________ (avendo in particolare subito la rottura dell’utero), sfociata nel decreto di abbandono 19.12.2014 emanato dal procuratore pubblico Pamela Pedretti (subentrato nell’inchiesta in sostituzione dell’allora procuratore pubblico Amos Pagnamenta) a favore del dr. med. PI 2 (ABB __________).

                                         Il summenzionato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte.

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte (essendo l’incarto penale in questione nel frattempo stato archiviato) – il sostituto capoufficio dell’Ufficio di sanità, in nome e per conto della IS 1, richiamando gli art. 41 LPMed, 23, 53 e 59 LSan (relativi alla sua competenza per istruire delle denunce trasmessele direttamente dai pazienti e dei casi affidatele dal DSS) e l’art. 101 cpv. 2 CPP (relativo all’esame degli atti di un procedimento penale pendente da parte di altre autorità per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi oppongono interessi pubblici o privati preponderanti), domanda di poter accedere al summenzionato incarto penale e di poter ottenere la trasmissione, in copia, del medesimo rispettivamente (qualora l’incarto fosse voluminoso) di poterlo esaminare presso gli uffici del Ministero pubblico (per il tramite dei funzionari dell’Ufficio di sanità che fungono da segretariato per la stessa IS 1), per valutare compiutamente la fattispecie. Precisa al proposito di essere stato informato da __________ e __________ di aver sporto denuncia/querela penale (per il tramite del loro legale) nei confronti del dr. med. PI 2 per l’ipotesi di reato di lesioni colpose gravi e che il procedimento penale sarebbe tuttora pendente.

                                   3.   Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta. Il dr. med. PI 2, dal canto suo, interpellato da questa Corte (per il tramite del suo patrocinatore) non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta.

                                   4.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   5.   5.1.

                                         Ogni Cantone designa un’autorità incaricata di vigilare sulle persone che esercitano liberamente una professione medica universitaria sul territorio cantonale; tale autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare osservare gli obblighi professionali (art. 41 cpv. 1 e cpv. 2 LPMed).

                                         Il paziente interessato, il suo rappresentante legale oppure ogni persona prossima possono presentare una denuncia alla Commissione di vigilanza ai sensi dell’art. 21 LSan per violazione dei diritti del paziente (art. 4 del Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria del 27.10.1992, RL 6.1.1.1.2.; cfr. anche www.ti.ch/ufficiosanita - cosa facciamo - Commissione di vigilanza sanitaria).

                                         La Commissione di vigilanza accerta la fondatezza delle denunce previste dall’art. 21 LSan e può proporre al CdS l’ammonimento, l’applicazione delle sanzioni previste dagli art. 95 ss. LSan e la revoca dell’autorizzazione al libero esercizio della professione ai sensi dell’art. 59 LSan (art. 24 cpv. 1 e cpv. 2 lit. a – lit. c LSan).

                                         L’esercizio nel Cantone di un’attività sanitaria è sottoposto a vigilanza (art. 53 cpv. 1 LSan).

                                         Il medico è un operatore sanitario con formazione universitaria giusta l’art. 54 cpv. 1 lit. a LSan: il suo esercizio è subordinato ad autorizzazione (art. 54 cpv. 2 LSan).

                                         Il DSS è l’autorità competente a concedere l’autorizzazione all’esercizio indipendente o dipendente delle professioni previste dall’art. 54 LSan (art. 55 cpv. 1 LSan).

                                         L’art. 56 LSan subordina l’autorizzazione al libero esercizio a determinate condizioni. Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’autorizzazione è rifiutata (art. 59 cpv. 1 LSan); se le stesse vengono meno, è invece revocata per tempo determinato o indeterminato (art. 59 cpv. 2 lit. a LSan).

                                         L’autorizzazione può inoltre essere revocata in caso di grave negligenza, di azioni immorali o di rilascio di certificati falsi, di comportamenti lesivi dell’etica professionale, di ripetuta inosservanza delle regole dell’arte e di gravi violazioni delle disposizioni di legge, segnatamente quelle previste dal Titolo II (art. 5 – 21 LSan) [art. 59 cpv. 2 lit. b LSan], e in caso di violazione delle norme deontologiche, segnalata dagli Ordini professionali, dopo verifica del CdS; nei casi di lieve entità può essere pronunciato l’ammonimento (art. 59 cpv. 2 lit. c LSan).

                                         L’ammonimento e la revoca sono pronunciati dal CdS, sentito l’avviso della Commissione di vigilanza giusta l’art. 24 LSan (art. 59 cpv. 3 LSan). Ove le circostanze lo esigono il CdS può sospendere immediatamente, a titolo cautelativo, l’autorizzazione (art. 59 cpv. 4 LSan).

                                         5.2.

                                         Nel caso in disamina – tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e considerati in particolare le competenze della IS 1 ai sensi della LSan e il contenuto del procedimento penale sfociato nell’ABB __________ a favore del medico – appare dato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della IS 1 che prevale sui diritti personali del dr. med. PI 2 (__________).

                                         Gli atti istruttori dell’incarto penale in questione potrebbero essere, in effetti, potenzialmente utili alla IS 1 qui istante a valutare un’eventuale violazione dei diritti dei pazienti __________ e __________ ai sensi della LSan a proposito dei fatti accaduti il __________.

In siffatte circostanze – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – questa Corte autorizza un funzionario dell’Ufficio di sanità, in nome e per conto della IS 1, ad esaminare presso il Ministero pubblico gli atti istruttori dell’incarto MP __________ sfociato nell’ABB __________, concordando i tempi e le modalità di accesso con il procuratore pubblico Pamela Pedretti, compatibilmente con i suoi impegni.

Il funzionario è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti utili per le sue incombenze. Va da sé che il medesimo è legato al segreto professionale.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura e la finalità della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LPMed, la LSan e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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