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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 24.02.2015 60.2015.38

24. Februar 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·720 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2015.38  

Lugano 24 febbraio 2015/asp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25/29.01.2015 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere nuovamente la trasmissione, in copia, di tre sentenze (passate in giudicato) e i relativi verbali del dibattimento che lo concernono personalmente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decisioni 3.12.2014 (inc. CRP __________) e 11.12.2014 (inc. CRP __________) questa Corte, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ha accolto le richieste 26/27.11.2014 e 5/9.12.2014 presentate da IS 1, qui istante, mediante le quali ha trasmesso a quest’ultimo copia della sentenza 3.09.2010 e del relativo verbale del dibattimento 2/3.09.2010 (inc. TPC __________), copia della sentenza 5.09.2011 e del relativo verbale del dibattimento 2.09.2011 (con gli allegati) (inc. TPC __________) e copia della sentenza 16.12.2013 e del relativo verbale del dibattimento 16.12.2013 (con gli allegati) (inc. TPC __________);

                                         che con la presente richiesta IS 1 postula nuovamente la trasmissione della summenzionata documentazione, poiché "(…) sono andate perse o non sono arrivate al destinatario che si trova fuori dalla Svizzera", affermando parimenti di aver spedito le copie richieste ad una (non meglio specificata) Corte per posta A e che non appena riceverà i documenti qui richiesti li rispedirà alla predetta autorità per posta raccomandata (doc. CRP 1);

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti ai summenzionati procedimenti penali nel frattempo archiviati [cfr., nel dettaglio, le decisioni 3.12.2014 (inc. CRP __________) e 11.12.2014 (inc. CRP __________) alla cui lettura si rimanda per brevità], essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) ai medesimi;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nei procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – viste le precedenti decisioni di questa Corte di cui agli incarti CRP __________ e __________ il cui contenuto viene richiamato integralmente in questa sede – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della postulata documentazione, poiché i procedimenti penali, nel frattempo archiviati, l’hanno interessato personalmente in veste di parte;

                                         che a ciò aggiungasi che l’istante necessita di questa documentazione per presentarla dinanzi ad una (non meglio precisata) Corte estera;

                                         che di conseguenza la sentenza 3.09.2010 e il relativo verbale del dibattimento 2/3.09.2010 (inc. TPC __________), la sentenza 5.09.2011 e il relativo verbale del dibattimento 2.09.2011 (con gli allegati) (inc. TPC __________) e infine la sentenza 16.12.2013 e il relativo verbale del dibattimento 16.12.2013 (con gli allegati) (inc. TPC __________) vengono (ri)trasmessi, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte ai suddetti procedimenti penali nel frattempo archiviati.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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