Incarto n. 60.2015.375
Lugano 14 dicembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/12.11.2015 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale TPC __________, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;
richiamate le osservazioni 18/19.11.2015 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, mediante le quali comunica di non avere obiezioni alla concessione di quanto richiesto;
richiamato inoltre lo scritto 19.11.2015 del presidente della Corte delle assise correzionali, giudice Mauro Ermani, mediante il quale comunica di non avere osservazioni in merito alla presente richiesta;
richiamate infine le osservazioni 25/26.11.2015 di PI 2, cittadino __________ e __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), mediante le quali comunica di essere d’accordo affinché l’incarto penale sia messo a disposizione dell’autorità istante nell’ambito del procedimento civile pendente tra PI 3 e l’istituto bancario coinvolto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
1. 1.1.
In data __________ la __________, con sede a __________ – i cui attivi e passivi verso terzi sono stati ripresi in data __________ da PI 4, con sede __________; lo stesso giorno la società è stata radiata dal RC del Cantone Ticino per la fusione (cfr., al proposito, RC del Cantone Ticino) –, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 2, ha sporto denuncia penale nei confronti di un suo ex dipendente PI 2, già consulente alla clientela, segnalando diverse fattispecie di rilevanza penale ai danni di alcuni clienti dell’istituto bancario tra cui PI 3.
Di conseguenza il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato dapprima nell’atto d’accusa __________, mediante il quale il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ nei confronti di PI 2 (patr. da: avv. PR 3) siccome accusato di ripetuta amministrazione infedele qualificata, ripetuta truffa, ripetuta appropriazione indebita aggravata e ripetuta falsità in documenti riguardo al suo agire in seno all’istituto bancario. Il magistrato inquirente ha contestualmente sottoposto per approvazione le relative proposte di pena, chiedendo di essere convocato al dibattimento, considerato come i presupposti per l’attuazione della procedura con rito abbreviato giusta gli art. 358 ss. CPP erano adempiuti, e meglio come descritto nell’ACC __________ (doc. TPC 1 – inc. TPC __________, alla cui lettura si rimanda per brevità).
1.2.
In data __________ la Corte delle assise correzionali di __________, presieduta dall’allora giudice Claudio Zali, ha approvato il summenzionato atto d’accusa con le relative proposte (inc. TPC __________).
In quell’occasione, diverse pretese formulate dagli accusatori privati sono state riconosciute e poste a carico dell’imputato, tra cui figurano anche quelle di PI 3. Per ulteriori pretese gli stessi accusatori privati, quindi anche PI 3, sono stati rinviati al competente foro civile (cfr., al proposito, sentenza __________, p. 11 e 12, inc. TPC __________).
La sentenza è regolarmente passata in giudicato.
2. Con la presente istanza la IS 1 postula, con il consenso delle parti e del pretore, la trasmissione del surriferito incarto penale ai fini dell’istruttoria della causa civile pendente di cui all’incarto __________.
A sostegno della sua richiesta ha prodotto copia di due scritti datati 9.11.2015 e 10.11.2015 dell’avv. PR 1 e dell’avv. PR 2 (doc. CRP 1.a e doc. CRP 1.b).
Dagli stessi emerge che il procedimento civile è stato promosso il __________ da PI 3 contro PI 4, __________, che in data __________ ha assunto gli attivi e i passivi di __________, nell’ambito del quale ha postulato la condanna dell’istituto bancario al risarcimento del pregiudizio subito riguardo all’agire di PI 2, già funzionario in seno all’allora __________, sulle relazioni bancarie a lei intestate e menzionate nella sentenza __________ (inc. TPC __________).
A mente della parte attrice, patrocinata dall’avv. PR 1, occorre in particolare verificare i giustificativi documentali in base ai quali l’imputato ha eseguito le malversazioni sui suoi conti e le istruzioni eventualmente impartite dall’istituto bancario.
La parte convenuta, patrocinata dall’avv. PR 2, dal canto suo, afferma in particolare che il richiamo degli incarti penali in questione si baserebbe quasi esclusivamente sulla procedura penale oggetto degli stessi. PI 3 ha promosso la causa civile contro l’istituto bancario che nel __________ aveva assunto gli attivi e i passivi della __________, ritenendolo responsabile per il comportamento assunto da PI 2, condannato con rito abbreviato in sede penale per reati patrimoniali anche ai danni della parte attrice. Ricorda che le conclusioni del procedimento penale non sarebbero vincolanti per il giudice civile, adducendo nondimeno che gli atti istruttori del procedimento penale dovrebbero essere assunti in sede civile. Gli stessi conterrebbero numerosi verbali, documenti, ricostruzioni contabili e perizie che sarebbero d’ausilio, anche dal punto di vista dell’economia di giudizio, ai fini della procedura civile pendente.
3. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico e l’imputato non si sono opposti alla presente istanza. Il presidente della Corte delle assise correzionali, dal canto suo, non ha formulato osservazioni in merito.
4. 4.1.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.2.
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nella fattispecie in esame – visti in particolare i motivi addotti nella presente istanza, il contenuto e l’esito del procedimento penale dell’incarto richiamato, nonché l’oggetto della vertenza civile – appare certamente data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna (con rito abbreviato) __________ a carico di PI 2 (inc. TPC __________).
In effetti, entrambi i procedimenti traggono le loro origini dalle irregolarità commesse da PI 2 in seno all’allora __________, ora PI 4, ai danni, tra l’altro, di PI 3. Quest’ultima, accusatrice privata in sede penale, è ora intenzionata a chiedere un risarcimento al predetto istituto bancario, già __________, pure accusatrice privata in sede penale, per le malversazioni commesse dal suo allora dipendente ai suoi danni.
In siffatte circostanze diversi atti istruttori dell’incarto penale richiamato potrebbero essere potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile, dovendo il pretore stabilire se vi sia stata anche una responsabilità da parte dell’istituto bancario di quanto accaduto ai danni di PI 3.
È inoltre pacifico che l’istanza è stata presentata da un’autorità giudiziaria (la IS 1) e che l’oggetto della richiesta (il richiamo di un incarto penale ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile) è compatibile con il CPC.
In casu è quindi, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
L’incarto penale richiamato (inc. TPC __________, composto da cinque scatole e da un cubo) viene trasmesso direttamente alla Pretura qui istante unitamente alla presente decisione, nondimeno alle seguenti condizioni:
gli atti istruttori dell’incarto penale richiamato dovranno dapprima essere esaminati dal pretore e/o dal segretario assessore.
Nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela degli interessi privati e della sfera personale delle altre parti coinvolte (accusatori privati) nel procedimento penale, nel frattempo archiviato, e in ossequio al diritto di essere sentito, il pretore e/o il segretario assessore dovrà/dovranno dapprima estrapolare dall’incarto gli atti che ritengono utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. Da questi atti dovranno eventualmente togliere i documenti estranei al procedimento civile rispettivamente eliminare/cancellare le parti/i passaggi/i dati non pertinenti al procedimento civile.
Questi (e soltanto questi) documenti in stretta connessione con la vertenza civile di cui all’incarto __________ potranno essere acquisiti agli atti.
La IS 1 ha infine l’obbligo di restituire l’incarto penale in questione direttamente al Tribunale penale cantonale, al più tardi, a procedimento civile concluso.
La restrizione vale anche per eventuali autorità giudiziarie di ricorso.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, sulle spese l’art. 25 LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera