Incarto n. 60.2015.348
Lugano 5 novembre 2015/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30.09./13.10.2015 presentata da
IS 1
tendente a ottenere la trasmissione, in copia, della cartella clinica inerente a suo padre deceduto il __________;
premesso che la richiesta datata 24.09.2015, spedita il 30.09.2015, è giunta al Ministero pubblico il 7.10.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Paolo Bordoli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 9/13.10.2015, unitamente all’incarto penale NLP __________ (in originale), senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il __________, a __________, è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza, poiché una persona è stata colta da un malore. La persona – identificata in __________ (__________) – è poi deceduta.
A seguito di ciò, l’allora sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli ha ordinato l’autopsia sulla salma della vittima e ogni altro esame specialistico necessario allo scopo di verificare l’esatta causa del decesso (inc. MP __________).
Il 18.12.2006 rispettivamente il 7.05.2007 il Ministero pubblico ha ricevuto i relativi rapporti (AI 7 e AI 17 dell’inc. MP __________).
L’incarto penale è stato archiviato il 10.05.2007 (inc. NLP __________).
2. Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 (__________), figlio di †__________, chiede copia della cartella clinica riguardante suo padre, poiché vorrebbe conoscere la causa del suo decesso (cfr., nel dettaglio, istanza datata 24.09.2015 con la documentazione ivi annessa, doc. CRP 1.a).
3. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico Paolo Bordoli non ha formulato osservazioni in merito.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nel caso qui in esame – visti i (dettagliati) motivi addotti nella presente richiesta – a giudizio di questa Corte appare dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 a conoscere l’esatta causa del decesso di suo padre.
Di conseguenza i due referti autoptici riguardanti †__________ e allestiti nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. NLP __________ (AI 7 e AI 17) vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera